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Incarto n.15.2024.14
Lugano
15 marzo 2024
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 8 febbraio 2024 del
RI 1
contro
loperato dellUfficio dei fallimenti,sede di Lugano, o meglio contro la decisione relativa al credito insinuato dal ricorrente contenuta nella graduatoria depositata il 19 gennaio 2024 nella procedura di fallimento n. 2230289 aperta nei confronti dell
Eredità giacente fu Antonini Francesco, Bellinzona
preso atto che con decisione del 20 febbraio 2024 lUfficio dei fallimenti ha riconsiderato il provvedimento impugnato nel senso richiesto dal ricorrente, ossia iscrivendo il credito da esso insinuato nellelenco oneri riferito allunità PPP n. __________ del fondo n. __________ RFD __________ a titolo definitivo, ovvero senza la menzione pro memoria giusta lart. 63 RUF;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta lart. 17 cpv. 4 LEF lufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino allinvio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senzindugio alle parti e allautorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, lautorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 85 consid. 3; art.24bcpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF[RS 281.35]).
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.