Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2024.135
Lugano
13 gennaio 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 2 dicembre 2024 di
RI 1
(patrocinata dallavv. dott. PA 1, __________)
contro
loperato dellUfficio desecuzione,sede di Lugano, o meglio contro il pignoramento di salario emesso il 18 novembre 2024 nelle esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
PI 3, __________(es. n. __________)
(rappresentato da RA 2, __________)
PI 4, __________(es. n. 3524226 e 3524757)
preso atto che con decisione del 19 dicembre 2024 lUfficio desecuzione ha riconsiderato il provvedimento impugnato, riformandolo nel senso di aumentare il minimo esistenziale del ricorrente a fr. 3'126.55 (anziché fr. 2'536.71) e di pignorare la quota dei suoi redditi che eccede tale importo, ovvero indicativamente fr. 1'581.45 mensili dopo aver accertato, in base al certificato dassicurazione prodotto dal ricorrente dopo il pignoramento, che il premio di cassa malati è di fr. 575.45 mensili dal 1° gennaio 2025 (anziché i fr. 542.05 correttamente computati per il 2024) e che glinteressi ipotecari pagati per labitazione del ricorrente e della moglie ammontano a fr. 726.80 mensili come da lui sostenuto (e non a fr. 510. come invece erroneamente indicato nel verbale impugnato);
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta lart. 17 cpv. 4 LEF lufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino allinvio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senzindugio alle parti e allautorità di vigilanza;
considerato che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, lautorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 85 consid. 3; art.24bcpv. 1 LPR);
osservato come, nella fattispecie, lUfficio desecuzione abbia integramente ammesso le censure del ricorrente riferite al minimo esistenziale della coppia, sicché al riguardo il ricorsoè diventato senza oggetto;
rilevato invece che lUfficio non si è determinato sulla censura secondo cui lentrata mensile del ricorrente di fr. 4'708. non tiene conto del fatto che si tratta di unindennità giornaliera per malattia, per cui lentrata mensile varia a dipendenza del numero di giorni nel mese di riferimento;
appurato, tuttavia, che leccedenza pignorabile di fr.1'581.45 mensili rideterminata nella decisione di riconsiderazione è solo indicativa;
ricordato infatti che lUfficio non ha pignorato un importo fisso, bensì, appunto, uneccedenza da calcolare mese per mese in base ai redditi effettivamente percepiti dallescusso e dalla moglie nel singolo mese di riferimento (vanno considerati ambedue i redditi per una corretta ripartizione delle rispettive quote del minimo esistenziale comune in proporzione dei loro redditi, pari ad esempio al 61.88/38.12% nella prima decisione e al 63.48/ 36.52% in quella riconsiderata);
constatato che il ricorso, laddove il ricorrente chiede di modificare le entrate sue e della mogliesulla scorta di una media mensile di quanto percepito(nei motivi, ad 2), è infondato e come tale va respinto;
rammentato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF[RS 281.35]).
avv. dott. PA 1, __________, __________, __________;
;
RA 2, __________, __________;
PI 3 Inkasso, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.