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15.2024.134

Ricorso. Riconsiderazione parziale del provvedimento impugnato. Determinazione del reddito medio dell’escusso e del coniuge

Ticino · 2024-12-19 · Italiano TI
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Incarto n.15.2024.134

Lugano

13 gennaio 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 2 dicembre 2024 di

RI 1

(patrocinata dall’avv. dott. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,sede di Lugano, o meglio contro il pignoramento disalario emesso il 18 novembre 2024 nelle esecuzioni n. __________, __________ e 3674861 pro­mossenei confronti della ricorrente da

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

PI 3, __________

preso atto che con decisione del 19 dicembre 2024 l’Ufficio d’esecuzione ha riconsiderato il provvedimento impugnato, riformandolo nel senso di aumentare il minimo esistenziale della ricorrente a fr. 1'798.40 (anziché fr. 1'562.54) e di pignorare la quota dei suoi redditi che eccede tale importo, ovvero indicativamente fr. 910.– mensili dopo aver accertato, in base al certificato d’assicurazione prodotto dalla ricorrente dopo il pignoramento, che il premio di cassa malati è di fr. 575.45 mensili dal 1° gennaio 2025 (anziché i fr. 542.05 correttamente computati per il 2024) e che gl’interessi ipotecari pagati per l’abitazione della ricorrente e del marito ammontano a fr. 726.80 mensili come da lei sostenuto (e non a fr. 510.– come invece erroneamente indicato nel verbale impugnato);

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

considerato che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 85 consid. 3; art.24bcpv. 1 LPR);

osservato come, nella fattispecie, l’Ufficio d’esecuzione abbia integramente ammesso le censure della ricorrente riferite al minimo esistenziale, sicché al riguardo il ricorso è diventato senza oggetto;

rilevato che i redditi accertati nella decisione di riconsiderazione sono invece leggermente più elevati di quelli indicati dalla ricorrente (fr. 1'291.– in luogo di fr. 1'229.80 per il salario medio percepito dal Cantone e fr. 1'417.– anziché fr. 1'289.40.– [al punto 2 la ricorrente menziona però la somma di fr. 1'418.90] per il reddito medio ottenuto dalla __________);

appurato che le medie stabilite dall’UE, calcolate sui redditi percepiti dall’escussa da gennaio a ottobre 2024, sono corrette;

constatato, ad ogni modo, che l’esatta determinazione della media dei redditi passati è invero inutile;

ricordato infatti che l’eccedenza pignorabile difr. 910.– mensili rideterminata nella decisione di riconsiderazione è solo indicativa, giacché l’Ufficio non ha pignorato un importo fisso, bensì, appunto, un’eccedenza da calcolare mese per mese in base ai redditi effettivamente percepiti dall’escussa e dal marito nel singolo mese di riferimento (vanno considerati ambedue i redditi per una corretta ripartizione delle rispettive quote del minimo esistenziale comune in proporzione dei loro redditi, pari ad esempio al 38.12/61.88% nella prima decisione e al 36.52/63.48% in quella riconsiderata), sicché al riguardo il ricorso si rivela infondato;

rammentato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF[RS 281.35]).

–avv. dott. PA 1, __________, __________, __________;

–;

–  PI 3 Inkasso, Zürich.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.