Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2023.99
Lugano
27 settembre 2023
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 28 agosto 2023 della
RI 1
(patrocinata dallavv. PA 1, __________)
contro
loperato dellUfficio desecuzione,sede di Mendrisio, o meglio contro la notifica del precetto esecutivo e la comminatoria di fallimento emessa il 23 agosto 2023 nellesecuzione n. 3450241 promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, __________
preso atto che con decisione del 4 settembre 2023 lUfficio desecuzione ha riconsiderato i provvedimenti impugnati, annullandoli, dopo aver accertato che in base a una richiesta della destinataria (la RI 1), la Posta aveva consegnato il precetto esecutivo a unimpiegata dellescutente, __________, sicché la notifica non era valida stante il doppio ruolo di rappresentante dellescutente, e che inoltre il presidente del consiglio damministrazione dellescutente non era più organo dellescussa dal 7 luglio 2023;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta lart. 17 cpv. 4 LEF lufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino allinvio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senzindugio alle parti e allautorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmen-te le richieste del ricorrente (in concreto quelle formulate in via subordinata), lautorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art.24bcpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF[RS 281.35]).
;
.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.