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15.2023.98

Ricorso contro il rigetto della richiesta di non divulgazione di un’esecuzione a terzi. Successiva reiezione dell’istanza di rigetto dell’opposizione

Ticino · 2023-12-15 · Italiano TI
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Ricorso contro il rigetto della richiesta di non divulgazione di un’esecuzione a terzi. Successiva reiezione dell’istanza di rigetto dell’opposizione

Erwägungen (1 Absätze)

E. 7 dicembre 2023, che ha reso senza oggetto il ricorso per ritardata giustizia inoltrato dallo stesso RI 1 (sentenza 14.2023.99 emessa il 12 dicembre 2023 da questa Camera); che secondo l’art. 8 a cpv. 3 lett. d LEF “gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi per i quali il debitore abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, sempre che entro un termine di 20 giorni impartito dall’ufficio d’esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione del­l’opposizione (art. 79-84)”, fermo restando che “se tale prova è for­nita in un secondo tempo o l’esecuzione è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest’ultima a terzi”; che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 147 III 41 consid. 4) la domanda di non divulgazione dell’esecuzione a terzi secondo l’art. 8 a cpv. 3 lett. d LEF va respinta se l’escutente fornisce la prova di aver avviato a tempo debito un’istanza di rigetto dell’opposizione, quand’anche, come nella fattispecie, tale istanza viene poi respinta; che pur criticata (ad es. Peter in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 52 segg. ad art. 8 a LEF) e oggetto di un’iniziativa parlamentare della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 14 gennaio 2022 (n. 22.401) volta a precisare il testo dell’art. 8 a cpv. 3 lett. d LEF nel senso che la domanda di non divulgazione dev’essere ammessa ove il giudice non entri nel merito della domanda di eliminazione dell’opposizione o quest’ultima venga definitivamente respinta, per ora la giurisprudenza del Tribunale federale continua a vincolare questa Camera (sentenza della CEF 15.2020.100 del 12 aprile 2021 consid. 2.3); che il provvedimento impugnato va pertanto confermato; che rimane salva la facoltà per il ricorrente di far accertare giudiziariamente l’inesistenza del credito posto in esecuzione o il suo carattere abusivo con l’apposita azione disciplinata dagli art. 85 o 85 a LEF; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia:              1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a:

–;

– . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.12.2023 15.2023.98

Ricorso contro il rigetto della richiesta di non divulgazione di un’esecuzione a terzi. Successiva reiezione dell’istanza di rigetto dell’opposizione

Incarto n. 15.2023.98 Lugano 15 dicembre 2023 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 4 settembre 2023 di RI 1 contro l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il provvedimento del 1° settembre 2023, con cui ha rigettato la richiesta del ricorrente di non divulgare a terzi l’esecuzione n. __________ promossa nei suoi confronti dalla PI 1, __________ (rappresentata dalla RA 1, __________) ritenuto in fatto e considerando in diritto: che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 maggio 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di spese condominiali di complessivi fr. 8'793.75 oltre a interessi e spese; che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 agosto 2023 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5; che il 25 agosto 2023 RI 1 ha presentato all’UE una domanda di non dar notizia a terzi dell’esecuzione avviata dalla PI 1 giusta l’art. 8 a cpv. 3 lett. d LEF; che con provvedimento del 1° settembre 2023, l’UE ha rigettato la domanda indicando quale motivo l’istanza di rigetto dell’opposi­zione presentata dall’escutente; che con il ricorso in esame, del 4 settembre 2023, RI 1 contesta il rigetto della sua domanda, chiedendo di non entra­re nel merito dell’istanza di rigetto dell’opposizione, di accogliere la sua richiesta di non divulgazione e di addebitare alla rappresentante dell’escutente tutte le spese, tasse e ripetibili; che il ricorrente contesta l’esistenza e l’importo del credito posto in esecuzione nonché la sussistenza dei presupposti per il rigetto della sua opposizione, invoca la mancanza dei presupposti processuali dell’assenza di litispendenza altrove (che a suo dire sarebbe data dall’istanza di conciliazione da lui avviata l’11 agosto 2

023) e della rappresentanza (rilevando che l’amministrazione del­la PI 1 non ha chiesto all’assemblea del 3 luglio 2023 l’autorizzazione di avviare la causa di rigetto dell’opposizione) e ritiene che tale iniziativa costituisca un chiaro abuso di diritto non protetto dalla legge; che così argomentando il ricorrente misconosce che l’oggetto del ricorso è – e può essere – solo la reiezione della sua richiesta di non divulgazione, e non la procedura di rigetto dell’opposizione, la quale non rientra nella competenza né dell’UE né della Camera nella sua veste di autorità di vigilanza; che la richiesta di non entrare nel merito dell’istanza di rigetto del­l’opposizione è di conseguenza irricevibile in questa sede; che del resto nel frattempo le censure del ricorrente hanno perso rilevanza, siccome il Pretore ha respinto l’istanza di rigetto dell’op­posizione con sentenza del 7 dicembre 2023, che ha reso senza oggetto il ricorso per ritardata giustizia inoltrato dallo stesso RI 1 (sentenza 14.2023.99 emessa il 12 dicembre 2023 da questa Camera); che secondo l’art. 8 a cpv. 3 lett. d LEF “gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi per i quali il debitore abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, sempre che entro un termine di 20 giorni impartito dall’ufficio d’esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione del­l’opposizione (art. 79-84)”, fermo restando che “se tale prova è for­nita in un secondo tempo o l’esecuzione è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest’ultima a terzi”; che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 147 III 41 consid. 4) la domanda di non divulgazione dell’esecuzione a terzi secondo l’art. 8 a cpv. 3 lett. d LEF va respinta se l’escutente fornisce la prova di aver avviato a tempo debito un’istanza di rigetto dell’opposizione, quand’anche, come nella fattispecie, tale istanza viene poi respinta; che pur criticata (ad es. Peter in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 52 segg. ad art. 8 a LEF) e oggetto di un’iniziativa parlamentare della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 14 gennaio 2022 (n. 22.401) volta a precisare il testo dell’art. 8 a cpv. 3 lett. d LEF nel senso che la domanda di non divulgazione dev’essere ammessa ove il giudice non entri nel merito della domanda di eliminazione dell’opposizione o quest’ultima venga definitivamente respinta, per ora la giurisprudenza del Tribunale federale continua a vincolare questa Camera (sentenza della CEF 15.2020.100 del 12 aprile 2021 consid. 2.3); che il provvedimento impugnato va pertanto confermato; che rimane salva la facoltà per il ricorrente di far accertare giudiziariamente l’inesistenza del credito posto in esecuzione o il suo carattere abusivo con l’apposita azione disciplinata dagli art. 85 o 85 a LEF; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia:              1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a:

–;

– . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.