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15.2023.93

Determinazione del modo di realizzazione dei diritti in una comunione ereditaria

Ticino · 2023-11-08 · Italiano TI
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Determinazione del modo di realizzazione dei diritti in una comunione ereditaria

Erwägungen (2 Absätze)

E. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC). Nei casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, consid. 2; Bettschart in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 16, consid. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare quan­do il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’of­ferta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale eccedenza all’escusso (sentenze della CEF 15.2023.60 del 4 agosto 2023, consid. 1 e i rinvii). 2. Vanno invitati all’udienza di conciliazione (giusta l’art. 9 cpv. 1 ODiC) i creditori a favore dei quali, al momento della fissazione dell’udienza, i diritti ereditari da realizzare risultavano pignorati, a patto che facciano parte di un gruppo in cui almeno uno di loro ha presentato la domanda di realizzazione di quei diritti prima dell’in­vito all’udienza di conciliazione. Appare però opportuno che l’uffi­cio d’esecuzione impartisca il termine per proporre misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC) anche ai creditori il cui diritto di realizzazione è sorto dopo la fissazione dell’udienza di conciliazione (sentenza della CEF 15.2022.154 del 22 marzo 2023, consid. 1 consid. 2, e i rinvii). Nel caso in esame, il pignoramento a favore del gruppo n. 4 è stato eseguito il 12 giugno 2023, vale a dire dopo l’udienza di conciliazione tenutasi 31 maggio

2023. I creditori partecipanti a questo gruppo non potevano partecipare all’esperimento di conciliazio­ne né proporre misure di realizzazione (art.

E. 10 cpv. 1 ODiC). Si sarebbe forse dovuto sentirli nella presente procedura in virtù del­l’art. 132 cpv. 3 LEF (questione lasciata aperta nella già citata 15.2023.60 consid. 2 e in quelle anteriori). Tuttavia, visto che l’UE dovrà comunque comunicare il modo di realizzazione stabilito da questa Camera anche ai creditori che nel frattempo hanno acquisito il diritto di partecipare alla realizzazione dei diritti ereditari pignorati, notificando loro una copia della decisione odierna, essi avranno la possibilità di proporre di acquistare la quota ereditaria dell’escusso a un prezzo suscettibile di riscontrare l’adesione degli altri creditori interessati e degli altri eredi, ipotesi – invero improbabile – in cui l’UE potrà sempre, trattandosi di una circostanza nuova, indire una consultazione e in caso di accettazione unanime della proposta chiedere alla Camera di modificare il modo di rea- lizzazione delle quote (nello stesso senso la citata 15.2023.60 con­sid . 2 e quelle anteriori). 3. L ’Ufficio ha implicitamente stabilito che l’interessenza dell’escusso nella comunione ereditaria è di ⅓ . Non risulta invero accertato in modo certo, neppure ufficialmente attraverso un certificato ereditario, che gli unici eredi superstiti di PI 8 siano la cognata PI 3 e i figli PI 1 e PI 2, e comunque sia non nelle proporzioni indicate dall’UE (sotto consid. 3.1). Ciò non è tuttavia d’intralcio nella procedura in esame, poiché l’esatta composizione della comunione potrà essere appurata nella procedura di scioglimento della stessa che chiederà l’Ufficiale di esecuzione (v. sotto consid. 4.2 e 5). 3.1 Basandosi sui dati disponibili, la quota dell’escusso può (e deve) però essere rettificata ai fini del giudizio odierno. Non essendoci d isposizioni mortis causa, valgono quelle circa la successione ab intestat (art. 457-466 CC). Alla morte di PI 9 e PI 10, i figli PI 11 e PI 3 sono succeduti ai i genitori per ½ ciascuno (art. 457 cpv. 1 e 2 CC). Con la scomparsa del figlio maschio, gli sono succeduti la vedova PI 8 per ¼ (½ x ½) (art. 462 n. 1 CC) e i due figli, PI 1 e PI 2 per ⅛ ciascuno (½ x ½ x ½) (art. 462 n. 1 CC a contrario cum art. 457 cpv. 1-2 CC). Infine, alla morte della vedova, a quest’ultima sono succeduti i due figli, ciascuno per ⅛ (¼ x ½) (art. 457 cpv. 1-2 CC). PI 1 (l’escusso) e il fratello PI 2 partecipano dun­que alla comunione ereditaria ciascuno complessivamente per ¼ (⅛ + ⅛) e non per ⅓ come stabilito dall’Ufficio, mentre PI 3 vi partecipa per ½. 3.2 Nessuno ha contestato la composizione dei beni della CE, né il loro valore. Non appaiono d’altronde dati motivi di discostarsi dagli accertamenti compiuti dall’UE. 3.3 L’UE ha dedotto senza motivo particolare dal valore della quota ereditaria di PI 1 l’importo dei crediti per cui è sta­ta pignorata l’interessenza di PI 1 o per cui sono stati emessi avvisi di pignoramento. Ai fini del giudizio odierno, occorre però confrontare il valore dell’interessenza proprio con l’importo dei crediti a favore dei quali essa è stata pignorata, onde scegliere il modo di realizzazione migliore per escusso ed escutenti (sotto consid. 4). Va pertanto tenuto conto dell’ammontare integrale della stima dell’asse ereditario (fr. 795'296.–), dedotta solo l’ipoteca legale di fr. 7'606.10, che prevale sui diritti dei creditori pignoranti, e stabilire il valore della quota di ¼ dell’escusso in fr. 197'000.– arrotondati ([fr. 795'296.– ./. 7'606.10] ÷ 4). 4. Poiché il valore dell’interessenza pignorata è sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC, quale modo di realizzazione entrano in considerazione sia lo scioglimento della comunione ereditaria, sia la vendita all’asta della relativa quota ereditaria dell’escusso. 4.1 Nella fattispecie, il secondo modo di realizzazione – la vendita all’asta della quota ereditaria – va però escluso, perché l’importo totale dei crediti per cui è stato ottenuto il pignoramento dell’inte­­ressenza a favore dei gruppi n. da 1 a 3 (fr. 36'382.60) (sopra ad C), sommato a quello (di fr. 664.50) per il gruppo n. 4 (sopra ad G) e diminuito dell’importo (di complessivi fr. 9'373.75) delle 14 esecuzioni in cui è stato rilasciato un ACB (sopra ad D), pari a fr. 27'673.35 (fr. 36'382.60 + 664.50 ./. 9'373.75), è nettamente inferiore al valore della quota ereditaria spettante all’escusso nella comunione ereditaria, di fr. 197'000.– (sopra consid. 3.3), sicché, con la licitazione della quota, si rischierebbe una vendita a vil prez­zo (sopra consid. 1). 4.2 Va dunque preferito il primo modo di realizzazione – lo scioglimento della comunione ereditaria. La soluzione alternativa dell’as­segnazione della quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del valore dell’interessenza, le spese connesse alla divisione della successione – da saldare con quanto otterrà l’escusso nella divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all’UE di procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio comune (art. 10 cpv. 2 ODiC; citata 15.2023.60 consid. 4.2 e i rinvii, e sentenza 15.2008.80 del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 762 seg. n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per la zia e il fratello dell’escusso (e per eventuali altri interessati) di evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali la quota di PI 1 è stata pignorata oppure formulando un’offerta di vendita della quota a trattative priv ate che possa essere accettata da tutti i creditori pignoranti e dal­l’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart, op. cit., n. 15 ad art. 132). 5. Nel Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire nella divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC). 5.1 Incomberà quindi a lui chiedere la divisione della successione alla competente autorità qualora i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC), e gli spetta anche di rappresentare l’escusso nella procedura (citata 15.2023.60 consid. 5.1 e i rinvii). Le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF). Contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron (op. cit., n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero agevolmente aggirare la tutela prevista dal­l’art. 10 cpv. 3 ODiC a favore del debitore. 5.2 Nei limiti del ricavo della divisione ereditaria, l’Ufficio procederà poi, nell’ordine dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) e all’interno di essi nell’ordine stabilito dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei creditori che fanno parte di gruppi in cui almeno uno di loro ha depositato la domanda di realizzazione pri­ma del riparto (v. sopra consid. 2). 6. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia:              1. L’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficio d’ese­­ cuzione di sostituirsi a PI 1 nella comunione ereditaria fu PI 8, di chiederne lo scioglimento e di procedere alla realizzazione di quanto attribuito all’escusso nella divisione, secondo le indicazioni dei considerandi 5.1 e 5.2, fatte salve le soluzioni alternative menzionate in fondo ai considerandi 2 e 4.2. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano, e, per il suo tramite, all’escusso, agli altri due membri della comunione ereditaria e a tutti i creditori facenti parte di gruppi in cui è stata presentata la domanda di realizzazione. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.11.2023 15.2023.93

Determinazione del modo di realizzazione dei diritti in una comunione ereditaria

Incarto n. 15.2023.93 Lugano 8 novembre 2023 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Ferrari statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sull’istanza presentata il 31 agosto 2023 dell’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante a PI 1, __________ – __________ nella comunione ereditaria della madre fu PI 8 († 2019), composta, oltreché dall’e­scusso, anche di PI 2, __________ – __________ PI 3, __________ – __________ nelle 8 esecuzioni dei gruppi n. 1, 3 e 4 promosse nei confronti di PI 1 da Stato del Cantone Ticino, __________ (rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Bellinzona) PI 4, __________ (rappr. dalla suaRA 3, __________) PI 5, __________ Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona ritenuto in fatto: A. PI 11 e PI 3 sono figli dei defunti PI 9 e PI 10. Dall’unione tra PI 11 ed PI 8 sono nati PI 1 e PI 2. Il padre è deceduto il 22 settembre 2000 e la madre il 21 dicembre 2019. B. Fino al 25 giugno 2002, la particella n. __________ RFD __________ (oggi __________) era intestata alla comunione ereditaria (CE) fu PI 9, composta dai suoi figli PI 11 e PI 3. Morto il primo, il 26 giugno 2002 il fondo è passato, sempre in comunione ereditaria, alla sorella, alla vedova e ai due figli. Al decesso della vedova, il 9 agosto 2021 il fondo è passato, ancora una volta in comunione ereditaria, alla cognata e ai due figli. C. Nelle 20 esecuzioni (formanti i gruppi n. da 1 a

3) promosse in via di pignoramento dal 2020 al 2023 nei confronti di PI 1 per fr. 36'382.60 (al 23 ottobre 2023), il 3 marzo e il 22 novembre 2022, come pure il 13 febbraio 2023 la sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella CE della madre. In tutti i verbali di pignoramento, l’UE ha indicato che la comunione ereditaria è composta, oltreché dell’e­scusso, anche di PI 2 e PI 3, e ha elencato il noto fondo quale bene appartenente alla CE; ha attribuito alla quota ereditaria di PI 1 il valore di stima simbolico di fr. 1.–, riservando a un momento successivo la sua precisazione. D. Nel corso degli anni, nell’ambito delle esecuzioni formanti i gruppi citati, l’Ufficio ha emesso i seguenti attestati di carenza beni (ACB) stando all’accertamento compiuto dalla Camera il 23 ottobre 2023: – nove alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, nelle esecuzioni

n. __________ (per fr. 310.15), __________ (per fr. 339.65), __________ (per fr. 419.45), __________ (per fr. 457.45), __________ (per fr. 373.95), __________ (per fr. 358.–), __________ (per fr. 355.95), __________ (per fr. 265.45) e __________ (per fr. 349.45),

–  due allo Stato del Cantone Ticino, nelle esecuzioni n. __________ (per fr. 792.05) e __________ (per fr. 1'931.–), – due al Comune di __________, nelle esecuzioni n. __________ (per fr. 364.40) e __________ (per fr. 358.45) e – uno di fr. 2'698.35 alla PI 12 nell’esecuzione n. __________. Formato di quattro esecuzioni (n. __________, __________, __________ e __________) in cui l’UE ha rilasciato un ACB, il gruppo n. 2 si è di fatto estinto. E. Avendo i creditori di PI 1 – che non avevano ricevuto un ACB – chiesto la realizzazione dell’interessenza pignorata, l’Ufficio li ha convocato insieme agli eredi a un’udienza tenutasi il 31 maggio 2023 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna conciliazione ha potuto essere raggiunta. Il verbale riporta il valore di stima uf-ficiale del noto fondo (fr. 397'648.–) e quello attribuito dall’UE (fr. 795'296.–), l’importo del pegno (un’ipoteca legale) che grava sullo stesso (fr. 7'606.10) e il valore dell’asse ereditario al netto dei pegni (fr. 787'689.90); indica poi il valore dell’interessenza del­l’escusso nell’asse ereditario, in 1 ⁄ 3, pari a fr. 262'563.30, ridotti a fr. 230'835.15 dopo deduzione dei debiti per cui l’interessenza è stata pignorata. F. Il 13 febbraio 2023, l’UE ha quindi assegnato agl’interessati un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria. Nel termine impartito non è pervenuta all’Ufficio alcuna proposta. G. Il 12 giugno 2023, l’UE ha nuovamente pignorato i diritti spettanti a PI 1 nella comunione ereditaria della madre a favore di 2 esecuzioni (formanti il gruppo

n. 4), promosse ancora una volta in via di pignoramento nel 2023 nei suoi confronti per fr. 664.50 al 23 ottobre 2023. Nel verbale di pignoramento, l’Ufficio ha fornito le stesse informazioni fornite nei verbali dei gruppi da

n. 1 a 3 riguardo alla composizione della CE e al bene che le appartiene, così come al valore attribuito alla quota ereditaria dell’e­scusso. H. 31 agosto 2023, l’Ufficio ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza di PI 1. Ha precisato di chiederlo non solo per i creditori dei gruppi

n. 1 e 3, ma anche per il gruppo n. 4 . Considerando in diritto:                 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC). Nei casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, consid. 2; Bettschart in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 16, consid. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare quan­do il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’of­ferta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale eccedenza all’escusso (sentenze della CEF 15.2023.60 del 4 agosto 2023, consid. 1 e i rinvii). 2. Vanno invitati all’udienza di conciliazione (giusta l’art. 9 cpv. 1 ODiC) i creditori a favore dei quali, al momento della fissazione dell’udienza, i diritti ereditari da realizzare risultavano pignorati, a patto che facciano parte di un gruppo in cui almeno uno di loro ha presentato la domanda di realizzazione di quei diritti prima dell’in­vito all’udienza di conciliazione. Appare però opportuno che l’uffi­cio d’esecuzione impartisca il termine per proporre misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC) anche ai creditori il cui diritto di realizzazione è sorto dopo la fissazione dell’udienza di conciliazione (sentenza della CEF 15.2022.154 del 22 marzo 2023, consid. 1 consid. 2, e i rinvii). Nel caso in esame, il pignoramento a favore del gruppo n. 4 è stato eseguito il 12 giugno 2023, vale a dire dopo l’udienza di conciliazione tenutasi 31 maggio

2023. I creditori partecipanti a questo gruppo non potevano partecipare all’esperimento di conciliazio­ne né proporre misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). Si sarebbe forse dovuto sentirli nella presente procedura in virtù del­l’art. 132 cpv. 3 LEF (questione lasciata aperta nella già citata 15.2023.60 consid. 2 e in quelle anteriori). Tuttavia, visto che l’UE dovrà comunque comunicare il modo di realizzazione stabilito da questa Camera anche ai creditori che nel frattempo hanno acquisito il diritto di partecipare alla realizzazione dei diritti ereditari pignorati, notificando loro una copia della decisione odierna, essi avranno la possibilità di proporre di acquistare la quota ereditaria dell’escusso a un prezzo suscettibile di riscontrare l’adesione degli altri creditori interessati e degli altri eredi, ipotesi – invero improbabile – in cui l’UE potrà sempre, trattandosi di una circostanza nuova, indire una consultazione e in caso di accettazione unanime della proposta chiedere alla Camera di modificare il modo di rea- lizzazione delle quote (nello stesso senso la citata 15.2023.60 con­sid . 2 e quelle anteriori). 3. L ’Ufficio ha implicitamente stabilito che l’interessenza dell’escusso nella comunione ereditaria è di ⅓ . Non risulta invero accertato in modo certo, neppure ufficialmente attraverso un certificato ereditario, che gli unici eredi superstiti di PI 8 siano la cognata PI 3 e i figli PI 1 e PI 2, e comunque sia non nelle proporzioni indicate dall’UE (sotto consid. 3.1). Ciò non è tuttavia d’intralcio nella procedura in esame, poiché l’esatta composizione della comunione potrà essere appurata nella procedura di scioglimento della stessa che chiederà l’Ufficiale di esecuzione (v. sotto consid. 4.2 e 5). 3.1 Basandosi sui dati disponibili, la quota dell’escusso può (e deve) però essere rettificata ai fini del giudizio odierno. Non essendoci d isposizioni mortis causa, valgono quelle circa la successione ab intestat (art. 457-466 CC). Alla morte di PI 9 e PI 10, i figli PI 11 e PI 3 sono succeduti ai i genitori per ½ ciascuno (art. 457 cpv. 1 e 2 CC). Con la scomparsa del figlio maschio, gli sono succeduti la vedova PI 8 per ¼ (½ x ½) (art. 462 n. 1 CC) e i due figli, PI 1 e PI 2 per ⅛ ciascuno (½ x ½ x ½) (art. 462 n. 1 CC a contrario cum art. 457 cpv. 1-2 CC). Infine, alla morte della vedova, a quest’ultima sono succeduti i due figli, ciascuno per ⅛ (¼ x ½) (art. 457 cpv. 1-2 CC). PI 1 (l’escusso) e il fratello PI 2 partecipano dun­que alla comunione ereditaria ciascuno complessivamente per ¼ (⅛ + ⅛) e non per ⅓ come stabilito dall’Ufficio, mentre PI 3 vi partecipa per ½. 3.2 Nessuno ha contestato la composizione dei beni della CE, né il loro valore. Non appaiono d’altronde dati motivi di discostarsi dagli accertamenti compiuti dall’UE. 3.3 L’UE ha dedotto senza motivo particolare dal valore della quota ereditaria di PI 1 l’importo dei crediti per cui è sta­ta pignorata l’interessenza di PI 1 o per cui sono stati emessi avvisi di pignoramento. Ai fini del giudizio odierno, occorre però confrontare il valore dell’interessenza proprio con l’importo dei crediti a favore dei quali essa è stata pignorata, onde scegliere il modo di realizzazione migliore per escusso ed escutenti (sotto consid. 4). Va pertanto tenuto conto dell’ammontare integrale della stima dell’asse ereditario (fr. 795'296.–), dedotta solo l’ipoteca legale di fr. 7'606.10, che prevale sui diritti dei creditori pignoranti, e stabilire il valore della quota di ¼ dell’escusso in fr. 197'000.– arrotondati ([fr. 795'296.– ./. 7'606.10] ÷ 4). 4. Poiché il valore dell’interessenza pignorata è sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC, quale modo di realizzazione entrano in considerazione sia lo scioglimento della comunione ereditaria, sia la vendita all’asta della relativa quota ereditaria dell’escusso. 4.1 Nella fattispecie, il secondo modo di realizzazione – la vendita all’asta della quota ereditaria – va però escluso, perché l’importo totale dei crediti per cui è stato ottenuto il pignoramento dell’inte­­ressenza a favore dei gruppi n. da 1 a 3 (fr. 36'382.60) (sopra ad C), sommato a quello (di fr. 664.50) per il gruppo n. 4 (sopra ad G) e diminuito dell’importo (di complessivi fr. 9'373.75) delle 14 esecuzioni in cui è stato rilasciato un ACB (sopra ad D), pari a fr. 27'673.35 (fr. 36'382.60 + 664.50 ./. 9'373.75), è nettamente inferiore al valore della quota ereditaria spettante all’escusso nella comunione ereditaria, di fr. 197'000.– (sopra consid. 3.3), sicché, con la licitazione della quota, si rischierebbe una vendita a vil prez­zo (sopra consid. 1). 4.2 Va dunque preferito il primo modo di realizzazione – lo scioglimento della comunione ereditaria. La soluzione alternativa dell’as­segnazione della quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del valore dell’interessenza, le spese connesse alla divisione della successione – da saldare con quanto otterrà l’escusso nella divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all’UE di procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio comune (art. 10 cpv. 2 ODiC; citata 15.2023.60 consid. 4.2 e i rinvii, e sentenza 15.2008.80 del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 762 seg. n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per la zia e il fratello dell’escusso (e per eventuali altri interessati) di evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali la quota di PI 1 è stata pignorata oppure formulando un’offerta di vendita della quota a trattative priv ate che possa essere accettata da tutti i creditori pignoranti e dal­l’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart, op. cit., n. 15 ad art. 132). 5. Nel Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire nella divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC). 5.1 Incomberà quindi a lui chiedere la divisione della successione alla competente autorità qualora i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC), e gli spetta anche di rappresentare l’escusso nella procedura (citata 15.2023.60 consid. 5.1 e i rinvii). Le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF). Contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron (op. cit., n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero agevolmente aggirare la tutela prevista dal­l’art. 10 cpv. 3 ODiC a favore del debitore. 5.2 Nei limiti del ricavo della divisione ereditaria, l’Ufficio procederà poi, nell’ordine dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) e all’interno di essi nell’ordine stabilito dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei creditori che fanno parte di gruppi in cui almeno uno di loro ha depositato la domanda di realizzazione pri­ma del riparto (v. sopra consid. 2). 6. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia:              1. L’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficio d’ese­­ cuzione di sostituirsi a PI 1 nella comunione ereditaria fu PI 8, di chiederne lo scioglimento e di procedere alla realizzazione di quanto attribuito all’escusso nella divisione, secondo le indicazioni dei considerandi 5.1 e 5.2, fatte salve le soluzioni alternative menzionate in fondo ai considerandi 2 e 4.2. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano, e, per il suo tramite, all’escusso, agli altri due membri della comunione ereditaria e a tutti i creditori facenti parte di gruppi in cui è stata presentata la domanda di realizzazione. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.