Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2023.76
Lugano
9 agosto 2023
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 3 luglio 2023 di
RI 1
(patrocinata dallavv. PA 1,)
contro
loperato dellUfficio desecuzione,sede di Lugano, o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 9 gennaio 2023 nellesecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 2,
(rappresentati dalla RA 1,)
preso atto che con decisione del 14 luglio 2023 lUfficio desecuzione ha riconsiderato il provvedimento impugnato, dopo aver accertato chesso era stato pubblicato solo sul Foglio ufficiale cantonale e non anche sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, e ha quindi accertato che il precetto esecutivo è da considerare notificato alla ricorrente il 22 giugno 2023 e sospeso da opposizione da lei interposta il 27 giugno 2023;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta lart. 17 cpv. 4 LEF lufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino allinvio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senzindugio alle parti e allautorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, lautorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art.24bcpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF[RS 281.35]).
;
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.