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15.2023.61

Ricorso. Stralcio in seguito al deposito di un nuovo elenco oneri, che accoglie integralmente le pretese del ricorrente

Ticino · 2023-06-28 · Italiano TI
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Incarto n.15.2023.61

Lugano

28 giugno 2023

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 21 ottobre 2022 dello

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,sede di Mendrisio, o meglio contro l’elenco oneri emesso il 10 ottobre 2022 nell’esecuzione

n. __________ in realizzazione di pegno immobiliare promossa dalla

PI 2,

(patrocinata dall’avv.)

nei confronti della

PI 1,

preso atto che l’asta del fondo da realizzare, prevista il 12 gennaio 2023, è stata rinviata dopo che l’escussa aveva ottenuto un differimento della realizzazione giusta l’art. 123 LEF;

visto che in seguito al mancato pagamento di una rata, il 22 maggio 2023 l’Ufficio ha nuovamente fissato l’asta per il 28 settembre 2023 e depositato l’elenco oneri, in cui ha iscritto, con il grado “LEG” (come “legale”, con riferimento al grado prevalente giusta l’art. 252 cpv. 2 LT) richiesto dal ricorrente, tutte le pretese in parte nuovamente insinuate dallo stesso (limitatamente alle imposte immobiliari cantonali del 2021 e del 2022), dopo aver accertato che nel frattempo le ipoteche legali gravanti il fondo da realizzare a garanzia delle pretese insinuate erano state iscritte nel registro fondiario;

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;

considerato che il ricorso è pertanto divenuto senza oggetto e va di conseguenza stralciato dai ruoli (art.24bcpv. 1 LPR);

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF[RS 281.35]);

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.