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Incarto n.15.2023.61
Lugano
28 giugno 2023
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 21 ottobre 2022 dello
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dallUfficio esazione e condoni, Bellinzona)
contro
loperato dellUfficio desecuzione,sede di Mendrisio, o meglio contro lelenco oneri emesso il 10 ottobre 2022 nellesecuzione
n. __________ in realizzazione di pegno immobiliare promossa dalla
PI 2,
(patrocinata dallavv.)
nei confronti della
PI 1,
preso atto che lasta del fondo da realizzare, prevista il 12 gennaio 2023, è stata rinviata dopo che lescussa aveva ottenuto un differimento della realizzazione giusta lart. 123 LEF;
visto che in seguito al mancato pagamento di una rata, il 22 maggio 2023 lUfficio ha nuovamente fissato lasta per il 28 settembre 2023 e depositato lelenco oneri, in cui ha iscritto, con il grado LEG (come legale, con riferimento al grado prevalente giusta lart. 252 cpv. 2 LT) richiesto dal ricorrente, tutte le pretese in parte nuovamente insinuate dallo stesso (limitatamente alle imposte immobiliari cantonali del 2021 e del 2022), dopo aver accertato che nel frattempo le ipoteche legali gravanti il fondo da realizzare a garanzia delle pretese insinuate erano state iscritte nel registro fondiario;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
considerato che il ricorso è pertanto divenuto senza oggetto e va di conseguenza stralciato dai ruoli (art.24bcpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF[RS 281.35]);
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.