Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2023.56
Lugano
14 giugno 2023
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 17 maggio 2023 di
RI 1
(patrocinato dallavv. PA 1,)
contro
loperato dellUfficio desecuzione,sede di Lugano, o meglio contro la decisione del 9 maggio 2023 con cui ha dichiarato irricevibile la domanda di continuazione dellesecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di
PI 1,
preso atto che con decisione del 26 maggio 2023 lUfficio desecuzione ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo e registrando la domanda di continuazione dellesecuzione che aveva dichiarato irricevibile con il provvedimento impugnato, dopo aver accertato che lattestato di carenza di beni emesso il 31 ottobre 2022 era stato notificato allescutente l8 novembre 2022, sicché la domanda di continuazione dellesecuzione fondata su tale atto è stata presentata tempestivamente, l8 maggio 2023, nel termine di sei mesi dellart. 149 cpv. 3 LEF;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta lart. 17 cpv. 4 LEF lufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino allinvio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senzindugio alle parti e allautorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integral-mente le richieste del ricorrente, lautorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art.24bcpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF[RS 281.35]).
;
.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.