Erwägungen (11 Absätze)
E. 2 In via principale, la ricorrente si duole che l’escutente si è servito di uno strumento offerto dal diritto esecutivo in maniera impropria, solamente con lo scopo di angariarla, allegando di non aver mai sottoscritto alcun contratto con la PI 1 – ditta individuale che si occupa della creazione e della distribuzione di mappe e cartine stradali, con contenuto regionale, combinate con pubblicità
– nota per inviare fatture fittizie.
E. 3 lett. d LEF prevede una procedura volta a sospendere la comunicazione a terzi di esecuzioni ingiustificate (sentenza della CEF 15.2018.101 del 15 maggio 2019, RtiD 2020 I 695 n. 34c, consid. 3.2), che permette all’escusso di bloccare gli effetti negativi del precetto esecutivo in modo relativamente semplice e veloce ( già citata 15.2021.108 consid.
E. 3.1 Per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere i propri interessi (art. 85, 85 a e 86 LEF), l’abuso di diritto manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 2 consid. 2/b, pag. 4, e 102 III 1 consid. 1/b, pag. 5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione né l’accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla reputazione dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio di un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente ( venire contra factum proprium , già citata DTF 140 III 481 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé (sentenza del Tribunale federale 5A_768/2014 del 2 novembre 2015 consid. 4.3.2; BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; già citata 15.2021.108 consid. 3.1).
E. 3.2 e il rinvio ).
E. 3.3 Nella fattispecie la ricorrente espone di aver ritenuto immediatamente sospetta la fattura della PI 1 e di aver verificato che nessuno all’interno della banca aveva mai sentito parlare di questa ditta. Da una ricerca in internet è emerso che secondo un’inchiesta dell’azienda radiotelevisiva pubblica della svizzera tedesca e romancia (SFR) la PI 1 è conosciuta per inviare fatture e solleciti fittizi a persone alle quali aveva spontaneamente offerto i suoi servizi, con un’insistenza e un’intensità tali da essere definite delle molestie. A rafforzare il carattere abusivo dell’agire dell’escutente la ricorrente cita alcune circostanze concrete della fattispecie, come il fatto che gli anni cui si riferiscono le pretese indicate nel precetto esecutivo (2013, 2018, 2019 e
2022) non hanno alcuna logica apparente, che gl’importi indicati nell’ultimo sollecito non corrispondono a quelli indicati nel precetto e che l’emissione dello stesso è avvenuta prima del termine di pagamento accordato nell’ultimo sollecito. Per la ricorrente la ditta non cerca quindi di ottenere il pagamento di prestazioni reali effettivamente offerte, ma sperava che il pagamento richiesto passasse inosservato nell’ingente flusso di denaro che caratterizza quotidianamente l’attività di una banca e sta cercando di angariarla e danneggiarla, nella speranza di estenuarla fino a costringerla a pagare la fattura fittizia.
E. 3.3.1 Ora, l’articolo della SFR (doc. D) riferisce sì di un’esperienza negativa avuta da un cliente della PI 1, di una dozzina di recensioni negative su google e dell’evasività del titolare di fronte alle domande del giornalista che lo ha contattato. Non sono però note le circostanze oggettive su cui si fondano i commenti critici. Ad ogni modo, ciò non basta ancora a concludere che ogni precetto esecutivo – e in particolare q uello notificato alla ricorrente – fatto spiccare dal titolare della ditta è manifestamente abusivo, specie perché non è dato di sapere quale sia la percentuale dei clienti scontenti. La fondatezza del credito posto in esecuzione nel caso concreto va verificata nella procedura di rigetto dell’opposizione.
E. 3.3.2 Non si disconosce che la causale del credito indicata sul precetto esecutivo non è del tutto chiara. Apparentemente l’escutente intende incassare la mercede e gl’interessi di mora per i quattro periodi triennali dal 2013 al 2025, pagabili in anticipo ogni 1° maggio del primo anno di riferimento del relativo periodo (la data di decorrenza del secondo periodo essendo verosimilmente indicata per errore come il 1° maggio 2018 anziché 2016). Si tratta in ogni caso di una questione che riguarda la pretesa litigiosa in sé e non l’uso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo. Esula dal potere di cognizione della Camera (sopra consid. 3.1 i.f. ). Lo stesso dicasi del raffronto de gl’importi indicati nell’ultimo sollecito e di quelli indicati nel precetto, che divergono, perché nel primo l’IVA è fatturata a parte, mentre nel secondo è inclusa nelle mercedi e sono state aggiunte “Bearbeitungsgebühren per fr. 150.–.
E. 3.3.3 Che PI 1 abbia cercato di ottenere il pagamento di prestazioni inesistenti confidando che la sua richiesta sarebbe passata inosservata nell’ingente flusso di denaro gestito dalla banca è un’affermazione che non poggia su circostanze manifeste. Non risulta neppure dagli atti che l’escutente stia cercando di angariare e danneggiare la ricorrente, nella speranza di estenuarla fino a costringerla a pagare la fattura fittizia, poiché l’esecuzione di cui è chiesto l’annullamento è l’unica promossa a nome della PI 1 contro la banca e prima di allora nessuno in seno alla RI 1 ne aveva sentito parlare.
E. 3.3.4 La ricorrente ritiene abusivo che la ditta abbia inoltrato la domanda d’esecuzione, acclusa all’ultima diffida del 27 marzo 2023 e reca nte la stessa data (doc. C), prima della scadenza del termine in dicato nel sollecito, ossia il 5 aprile 2023, data di notifica del precetto esecutivo (doc. B). Non si può però considerare che l’escutente abbia contraddetto le aspettative che l’escussa poteva legittimamente fondare sulla diffida, giacché la banca ha subito reputato dubbia la fattura e non ha mai ipotizzato di pagarla.
E. 3.4 In definitiva, a fronte di un unico precetto esecutivo emesso in tempi recenti, non si può d’acchito escludere che il procedente prosegua l’esecuzione per un motivo non manifestamente estraneo all’istituto dell’esecuzione, ovvero l’incasso di un credito sulla base di un contratto d’appalto . Non appaiono quindi realizzati i requisiti eccezionali che giurisprudenza e dottrina impongono per ammettere un chiaro abuso di diritto. Il ricorso va pertanto respinto. Alla ricorrente rimane sempre la possibilità di presentare all’UE una domanda di non divulgazione giusta l’art. 8 a cpv. 3 lett. d LEF.
E. 4 Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; –__________ Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
__________
Incarto n.15.2023.54
Lugano
29 settembre 2023
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo sul ricorso 14 aprile 2023 della
RI 1
(patrocinata dall__________ PA 1 __________)
contro
loperato dellUfficio desecuzione,sede di Lugano, o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 30 marzo 2023 nellesecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, __________
(titolare della ditta individuale PI 1)
3.La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette linoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare lesistenza della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (DTF 125 III 149 consid. 2/a;113 III 2 consid. 2/b; sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1). Non spetta né allufficio desecuzione né allautorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF 140 III 481 consid. 2.3.1, pag. 483). Tuttavia, è nulla lesecuzionemanifestamenteabusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con listituto dellesecuzione, in specie perangariare deliberatamente lescusso o per frivolezza(DTF 115 III 18 consid. 3/b; sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2;). Lufficio desecuzione non può e non deve sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi del tutto eccezionali, senza facoltà dindagare sullorigine del credito (già citataDTF115 III 18 consid. 3/b e 3/c).
3.1Per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta in esecuzione e che lescusso dispone di mezzi di diritto per difendere i propri interessi (art. 85, 85ae 86 LEF), labuso di diritto manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 2 consid. 2/b, pag. 4, e 102 III 1 consid. 1/b, pag. 5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non lincasso di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dellopposizione né laccertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla reputazione dellescusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti allufficio desecuzione o allescusso stesso, che non sta procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo lavvio di unesecuzione che contraddice le aspettative che lescusso poteva legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dallescutente (venire contra factum proprium,già citataDTF 140 III 481 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro luso stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé (sentenza del Tribunale federale 5A_768/2014 del 2 novembre 2015 consid. 4.3.2; BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; già citata 15.2021.108 consid. 3.1).
3.2Lufficio desecuzione è competente per accertare dufficio la nul-lità dei precetti esecutivi ove siano manifestamente abusivi (art. 22 cpv. 2 LEF). Tale competenza spetta anche allautorità di vigilanza (art. 22 cpv. 1 LEF).Dal 1° gennaio 2019, il riserbo di cui leautorità esecutive devono dar prova in questo genere di contestazione è ancora maggiore, siccome il nuovo art. 8acpv. 3 lett. d LEF prevede una procedura volta a sospendere la comunicazione a terzi di esecuzioni ingiustificate (sentenza della CEF 15.2018.101 del 15 maggio 2019, RtiD 2020 I 695 n. 34c, consid. 3.2), che permette allescusso di bloccare gli effetti negativi del precetto esecutivo in modo relativamente semplice e veloce (già citata 15.2021.108consid. 3.2 e il rinvio).
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__________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.