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Incarto n.15.2023.52
Lugano
28 giugno 2023
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 28 aprile 2023 di
RI 1
(patrocinata dallavv. PA 1,)
contro
loperato dellUfficio desecuzione,sede di Mendrisio, o meglio contro lavviso dincanto emesso il 21 aprile 2023 nellesecuzione n. __________ in via di realizzazione di pegno immobiliare promossa dalla
PI 2,
nei confronti della madre della ricorrente
PI 1,
di cui sono parte quali terzi comproprietari, oltre alla ricorrente, anche i fratelli
PI 3
PI 4,
PI 5
preso atto che con decisione del 10 maggio 2023 lUfficio desecuzione ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, dopo aver accertato di aver omesso, per errore, di notificare un esemplare del precetto esecutivo ai terzi comproprietari, tranne uno (PI 5), che però non rappresenta gli altri comproprietari;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta lart. 17 cpv. 4 LEF lufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino allinvio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senzindugio alle parti e allautorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, lautorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art.24bcpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF[RS 281.35]).
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.