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15.2023.52

Ricorso. Stralcio in seguito alla riconsiderazione del provvedimento impugnato

Ticino · 2023-05-10 · Italiano TI
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Incarto n.15.2023.52

Lugano

28 giugno 2023

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 28 aprile 2023 di

RI 1

(patrocinata dall’avv. PA 1,)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,sede di Mendrisio, o meglio contro l’avviso d’incan­to emesso il 21 aprile 2023 nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione di pegno immobiliare promossa dalla

PI 2,

nei confronti della madre della ricorrente

PI 1,

di cui sono parte quali terzi comproprietari, oltre alla ricorrente, anche i fratelli

PI 3

PI 4,

PI 5

preso atto che con decisione del 10 maggio 2023 l’Ufficio d’esecuzione ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, dopo aver accertato di aver omesso, per errore, di notificare un esemplare del precetto esecutivo ai terzi comproprietari, tranne uno (PI 5), che però non rappresenta gli altri comproprietari;

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art.24bcpv. 1 LPR);

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF[RS 281.35]).

–;

–;

–;

–;

–;

–   .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.