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15.2023.40

Ricorsi contro la notifica di diversi PE che hanno condotto al medesimo pignoramento. Riconsiderazioni per tre PE

Ticino · 2023-11-27 · Italiano TI
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Ricorsi contro la notifica di diversi PE che hanno condotto al medesimo pignoramento. Riconsiderazioni per tre PE

Erwägungen (2 Absätze)

E. 5 e __________0 sono da dichiarare senza ogget­to e vanno stralciati dai ruoli (art. 24 b cpv. 1 LPR); che con osservazioni del 17 novembre 2023, rimaste incontestate, l’Ufficio si è invece opposto all’accoglimento dei ricorsi riguardanti le esecuzioni n. __________

E. 8 è respinto 5. Il ricorso concernente l’esecuzione n. __________9 è respinto. 6. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 7. Notificazione a:

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– . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Biasca. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.11.2023 15.2023.40

Ricorsi contro la notifica di diversi PE che hanno condotto al medesimo pignoramento. Riconsiderazioni per tre PE

Incarto n. 15.2023.40 Lugano 27 novembre 2023 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 29 aprile 2023 di RI 1 contro l ’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Biasca, nelle esecuzioni del gruppo n. 1 pro­mosse nei confronti della ricorrente da PI 3, __________ (es. n. __________7) Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________5 e __________9) Confederazione Svizzera, Berna (es. n. __________0) (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) PI 4, (es. n. __________8) (rappresentata dalla RA 2,) ritenuto in fatto e considerando in diritto: che a favore dei creditori che hanno promosso le predette esecuzioni del gruppo n. 1 contro RI 1, il 16 febbraio 2023 la sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato il saldo del conto di risparmio dell’escussa presso la PI 6 e il 25 marzo 2023 ha emesso il verbale di pignoramento; che con ricorso del 29 aprile 2023 RI 1 si aggrava contro tale provvedimento, chiedendo, previo conferimento dell’effetto sospensivo, in via principale di dichiarare nulle le notifiche dei precetti esecutivi emessi nelle esecuzioni in questione, ordinare al­l’UE una nuova notificazione e annullare il verbale di pignoramen­to e, in subordine, di registrare la sua opposizione ai precetti esecutivi e annullare il verbale di pignoramento; che mediante ordinanza del 5 ottobre 2023 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo parziale limitatamente al­la ripartizione del saldo del conto di risparmio pignorato a favore delle esecuzioni n. __________7, __________5 e __________0; che nel caso in esame, a ben vedere, l’insorgente ha proposto at­traverso un unico atto cinque ricorsi contro cinque distinte esecuzioni, il cui fondamento di fatto è però sostanzialmente il medesi­mo, vertendo invero sullo stesso pignoramento; che si giustifica pertanto di decidere i ricorsi con una sola senten­za (secondo l’art. 76 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa [LPAmm, RL 165.100], cui rinvia l’art. 5 cpv. 1 LPR), pur mantenendone l’autonomia, nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (senten­za della CEF 15.2023.8/33 del 13 ottobre 2023, consid. 2); che la ricorrente (indicata curiosamente come “il qui ricorrente”) so­stiene di essere venuta a conoscenza delle diverse esecuzioni a suo carico soltanto a ricezione del verbale di pignoramento, il 19 aprile 2023, e di non aver pertanto ricevuto in precedenza alcun precetto esecutivo; che dopo aver accertato che i precetti esecutivi emessi nelle esecuzioni n. __________ 7, __________ 5 e __________0 sono stati notificati con l’ausilio della polizia a tale PI 5 senz’aver verificato e rintracciato l’esistenza di una valida procura conferita a costui da RI 1, con tre distinte decisioni del 17 ottobre 2023 l’UE ha riconsiderato il provvedimento impugnato, annullandolo limitatamente alle esecuzioni in questione e registrando nel suo siste­ma informatico con la data del 19 aprile 2023 le opposizioni interposte dall’escussa avverso i precetti appena menzionati; che i nuovi provvedimenti accolgono le conclusioni formulate dalla ricorrente in via subordinata e non sono stati impugnati; che se alla ricorrente importava davvero il titolo o la causa del credito indicato nei precetti esecutivi e non riportati nel verbale di pignoramento, avrebbe dovuto, secondo il principio della buona fede, informarsi al riguardo senza ritardo presso l’UE (cfr. senten-za della CEF 15.2023.100 del 29 settembre 2023, consid. 1, e riferimenti citati), ciò che non pare aver fatto, sicché si può ritenere che la registrazione delle sue opposizioni, avvenuta in riconsiderazione del provvedimento impugnato, soddisfa integralmente le sue aspettative; che stando così le cose, RI 1 non denota (più) un interesse degno di protezione a ottenere una nuova notifica dei precetti esecutivi, ragione per cui i ricorsi concernenti le esecuzioni n. __________ 7, __________ 5 e __________0 sono da dichiarare senza ogget­to e vanno stralciati dai ruoli (art. 24 b cpv. 1 LPR); che con osservazioni del 17 novembre 2023, rimaste incontestate, l’Ufficio si è invece opposto all’accoglimento dei ricorsi riguardanti le esecuzioni n. __________ 8 e __________ 9; che per quanto attiene all’esecuzione n. __________ 8, come osserva a ragione l’Ufficio, si evince dagli atti che in occasione della notificazione del precetto esecutivo avvenuta il 19 ottobre 2022 per il tramite della polizia l’escussa ha interposto opposizione e con decisione del 9 novembre 2022, notificata a RI 1 il giorno seguente mediante posta A+ (invio n. __________), l’PI 4 l’ha rigettata in via definitiva, motivo per cui, contrariamente a quanto preteso nel gravame, la ricorren­te risulta essere venuta a conoscenza di siffatto precetto e pertanto il ricorso concernente tale esecuzione è manifestamente infondato; che per quanto riguarda l’esecuzione n. __________9 emerge dall’in­carto dell’organo esecutivo che il 26 settembre 2022 lo Stato del Canton Ticino ha presentato una domanda di proseguire l’esecu­zione fondata sull’attestato di carenza di beni

n. __________ emesso il 30 giugno 2022, ovvero entro sei mesi dal suo ricevimento, sen­za dunque la necessità della notifica di un nuovo precetto conformemente all’art. 149 cpv. 3 LEF, sicché il ricorso relativo a tale esecuzione s’avvera pure infondato; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia:              1. Il ricorso concernente l’esecuzione n. __________ 7 è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli. 2. Il ricorso concernente l’esecuzione n. __________5 è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli. 3. Il ricorso concernente l’esecuzione n. __________0 è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli. 4. Il ricorso concernente l’esecuzione n. __________ 8 è respinto 5. Il ricorso concernente l’esecuzione n. __________9 è respinto. 6. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 7. Notificazione a:

–;

–;

–;

– . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Biasca. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.