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15.2023.39

Minimo di esistenza. Mancata produzione di giustificativi di pagamento

Ticino · 2023-07-28 · Italiano TI
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Minimo di esistenza. Mancata produzione di giustificativi di pagamento

Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009).

Ove

altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola

come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale

comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso

per la somma dei redditi (

Ochsner

in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF).

Redditi

e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del

pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;

sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108

III 12 consid. 4).

Le

parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento

dei fatti, in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel

proprio interesse (art. 20

a

cpv. 2 n. 2 LEF). Se, sollecitata, la parte

rifiuta di collaborare, l’autorità di vigilanza non è tenuta ad accertare fatti

che non risultano dall’in­­carto (DTF 123 III 329 consid. 3; sentenza del

Tribunale federale 5A_187/2011 del 13 maggio 2011, consid. 2.1).

E. 3 Il ricorrente chiede che la decisione dell’UE venga aggiornata poiché il calcolo non comprende le spese di affitto né le spese ipotecarie, mentre i premi della cassa malati non sarebbero corretti. Nelle osservazioni al ricorso l’UE evidenzia che il ricorrente non ha prodotto i giustificativi richiesti, sebbene fosse stato invitato a farlo. Ciò nonostante, nel verbale interno delle operazioni di pignoramento sono state considerate anche alcune spese dichiarate in sede d’interrogatorio ma non dimostrate, “ponderando gl’in­teressi di entrambe le parti giusta l’art. 95 cpv. 5 LEF” .

E. 4 Malgrado RI 1 fosse stato invitato il 15 marzo 2023 a produrre alcuni documenti specifici, ciò che gli avrebbe anche permesso di produrne altri a dimostrazione di spese non considerate dall’UE, e nonostante la comminatoria contenuta in quell’invito, secondo cui in caso di omissione le relative spese non sarebbero state contemplate nel suo minimo esistenziale, pure con il ricorso egli non ha prodotto documenti che giustifichino l’esistenza e il regolare pagamento delle spese di cui chiede ora l’aggiunta al proprio minimo esistenziale.

E. 4.1 Ora, è principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a, sentenza della CEF 15.2023.18 del 6 luglio 2023 consid. 3.6). Ne segue che le spese supplementari indicate nel ricorso non possono essere prese in considerazione (v. anche sopra consid. 2), per tacere del fatto che delle spese ipotecarie l’UE ha già tenuto conto sebbene non fossero state dimostrate. La Camera è vincolata dal provvedimento impugnato, che non può riformare a scapito del ricorrente, stante il divieto del­la reformatio in peius (art. 22 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]). Il ricorrente non spiega d’altronde cosa intende per “spese di affitto” (l’abitazione è infatti sua).

E. 4.2 Come pure rammentatogli dall’UE con le osservazioni al ricorso, di successive modifiche della situazione potrà essere tenuto con­to, di principio senza effetto retroattivo, mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF). RI 1 potrà così far aggiornare i premi LAMal ove fossero aumentati, ma sempre a condizione di dimostrarne l’effettivo pagamento e produrre il nuo­vo contratto. Trattandosi (eventualmente) di circostanze posteriori alla decisione impugnata, esse non riguardano il ricorso, che va quindi respinto.

E. 5 Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia:              1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a    . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.07.2023 15.2023.39

Minimo di esistenza. Mancata produzione di giustificativi di pagamento

Incarto n. 15.2023.39 Lugano 28 luglio 2023 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Bertoni statuendo sul ricorso 21 aprile 2023 di RI 1 contro l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro il pignoramento di reddito emesso l’11 aprile 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dal Comune di __________ (rappresentato dall’Ufficio contribuzioni ed esazione,) ritenuto in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 dicembre 2022 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE), il Comune di __________ procede contro RI 1 per l’in­­casso di fr. 4'290.50 oltre agli interessi e spese. B. Il 15 marzo 2023, in presenza dell’escusso l’UE ha proceduto al pignoramento del fondo su cui sorge la sua abitazione e verbalizzato le informazioni circa il suo salario di muratore presso la PI 1, il reddito della moglie e le spese esistenziali, assegnandogli un termine entro il 22 marzo 2023 per produrre le buste paga, le prove di pagamento dell’ipoteca, del premio dell’assicu­razione della casa, delle spese di riscaldamento e dei premi LA-Mal, così come una panoramica di quei premi per il 2023 e il “contratto del magazzino __________” . L’escusso ha firmato il relativo verbale. C. Accertato che l’escusso non aveva prodotto alcuno dei documenti richiesti, l ’11 aprile 2023 l’UE ha proceduto d’ufficio al pignoramen­to del salario dell’escusso sulla base del seguente computo: Redditi Debitore Salario (PI 1) fr. 6'000.00 75% Coniuge Salario (__________) fr. 2'000.00 25% Totale fr. 8'000.00 100% Minimo d’esistenza Comune Base mensile fr. 1' 700 .00 __________ Supplemento figlio fr. 600.00 Debitore Ipoteca fr. 800.00 Debitore Assicurazione malattia fr. 600.00 Coniuge Assicurazione malattia, compresa per __________ fr. 600.00 Debitore Pasti fuori domicilio fr. 211.00 Debitore Riscaldamento (pellet) fr. 500.00 Debitore Assicurazione __________ fr. 40.00 Debitore Trasferta fino al luogo di lavoro con veicolo privato fr. 100.00 Totale fr. 5'151.00 Quota parte dell’escusso­ fr. 3'863.25 75% L’UE ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro dell’escusso, la PI 1, l’importo eccedente la quota (del 75%) del minimo di esistenza a carico dell’escusso, di fr. 3'863.25, ossia in­dicativamente fr. 2'136.75, dall’11 aprile 2023. D. Con ricorso del 21 aprile 2023, RI 1 chiede di “riaggiornare” il calcolo del minimo d’esistenza” in base alle reali spese sue e della famiglia. E. Con osservazioni del 28 aprile 2023 l’UE chiede la reiezione del ricorso e comunica di non aver notificato il ricorso ai creditori per osservazioni, siccome il verbale di pignoramento non era ancora stato notificato loro. Considerando in diritto:                 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [ RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto im-pugnato emesso l’11 aprile 2023 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). 2. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso per la somma dei redditi (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4). Le parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento dei fatti, in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel proprio interesse (art. 20 a cpv. 2 n. 2 LEF). Se, sollecitata, la parte rifiuta di collaborare, l’autorità di vigilanza non è tenuta ad accertare fatti che non risultano dall’in­­carto (DTF 123 III 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_187/2011 del 13 maggio 2011, consid. 2.1). 3. Il ricorrente chiede che la decisione dell’UE venga aggiornata poiché il calcolo non comprende le spese di affitto né le spese ipotecarie, mentre i premi della cassa malati non sarebbero corretti. Nelle osservazioni al ricorso l’UE evidenzia che il ricorrente non ha prodotto i giustificativi richiesti, sebbene fosse stato invitato a farlo. Ciò nonostante, nel verbale interno delle operazioni di pignoramento sono state considerate anche alcune spese dichiarate in sede d’interrogatorio ma non dimostrate, “ponderando gl’in­teressi di entrambe le parti giusta l’art. 95 cpv. 5 LEF” . 4. Malgrado RI 1 fosse stato invitato il 15 marzo 2023 a produrre alcuni documenti specifici, ciò che gli avrebbe anche permesso di produrne altri a dimostrazione di spese non considerate dall’UE, e nonostante la comminatoria contenuta in quell’invito, secondo cui in caso di omissione le relative spese non sarebbero state contemplate nel suo minimo esistenziale, pure con il ricorso egli non ha prodotto documenti che giustifichino l’esistenza e il regolare pagamento delle spese di cui chiede ora l’aggiunta al proprio minimo esistenziale. 4.1 Ora, è principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a, sentenza della CEF 15.2023.18 del 6 luglio 2023 consid. 3.6). Ne segue che le spese supplementari indicate nel ricorso non possono essere prese in considerazione (v. anche sopra consid. 2), per tacere del fatto che delle spese ipotecarie l’UE ha già tenuto conto sebbene non fossero state dimostrate. La Camera è vincolata dal provvedimento impugnato, che non può riformare a scapito del ricorrente, stante il divieto del­la reformatio in peius (art. 22 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]). Il ricorrente non spiega d’altronde cosa intende per “spese di affitto” (l’abitazione è infatti sua). 4.2 Come pure rammentatogli dall’UE con le osservazioni al ricorso, di successive modifiche della situazione potrà essere tenuto con­to, di principio senza effetto retroattivo, mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF). RI 1 potrà così far aggiornare i premi LAMal ove fossero aumentati, ma sempre a condizione di dimostrarne l’effettivo pagamento e produrre il nuo­vo contratto. Trattandosi (eventualmente) di circostanze posteriori alla decisione impugnata, esse non riguardano il ricorso, che va quindi respinto. 5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia:              1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a    . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.