Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2023.29
Lugano
19 maggio 2023
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 29 marzo 2023 di
RI 1
(patrocinato dallavv. PA 1,)
contro
loperato dellUfficio desecuzione,sede di Faido, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 21 marzo 2023 nella procedura di fallimento n. __________04 promossa nei confronti del ricorrenpreso atto che con decisione dell11 aprile 2023 lUE ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo (come pure lavviso di pignoramento emesso per errore il 10 febbraio 2023), dopo aver accertato che la notifica del precetto esecutivo era da considerarsi formalmente avvenuta solo il 20 marzo 2023, sicché lopposizione interposta in stessa data risultava tempestiva (e lesecuzione quindi sospesa);
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta lart. 17 cpv. 4 LEF lufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino allinvio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senzindugio alle parti e allautorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integral-mente le richieste del ricorrente, lautorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art.24bcpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF[RS 281.35]).
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.