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15.2023.29

Ricorso. Stralcio in seguito alla riconsiderazione del provvedimento impugnato

Ticino · 2023-05-19 · Italiano TI
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Incarto n.15.2023.29

Lugano

19 maggio 2023

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 29 marzo 2023 di

RI 1

(patrocinato dall’avv. PA 1,)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,sede di Faido, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 21 marzo 2023 nella procedura di fallimento n. __________04 promossa nei confronti del ricorrenpreso atto che con decisione dell’11 aprile 2023 l’UE ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo (come pure l’avviso di pignoramento emesso per errore il 10 febbraio 2023), dopo aver accertato che la notifica del precetto esecutivo era da considerarsi formalmente avvenuta solo il 20 marzo 2023, sicché l’opposizione interposta in stessa data risultava tempestiva (e l’esecuzione quindi sospesa);

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integral-mente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art.24bcpv. 1 LPR);

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF[RS 281.35]).

–;

–     .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.