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15.2023.27

Determinazione del modo di realizzazione di una quota ereditaria. Cessione ai coeredi al prezzo da essi offerto e tacitamente accettato dall’escusso e dai suoi creditori

Ticino · 2023-06-28 · Italiano TI
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Determinazione del modo di realizzazione di una quota ereditaria. Cessione ai coeredi al prezzo da essi offerto e tacitamente accettato dall’escusso e dai suoi creditori

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.06.2023 15.2023.27

Determinazione del modo di realizzazione di una quota ereditaria. Cessione ai coeredi al prezzo da essi offerto e tacitamente accettato dall’escusso e dai suoi creditori

Incarto n. 15.2023.27 Lugano 28 giugno 2023 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sull’istanza 27 marzo 2023 dell’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante a PI 1 nella successione del padre fu PI 2 (†

1995) composta oltre all’escusso della madre e della sorella PI 4, PI 3, nelle esecuzioni promosse contro PI 1 da Confederazione Svizzera, Berna Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) PI 7, ritenuto in fatto: A. Nelle 9 esecuzioni del gruppo n. 1 e le 2 esecuzioni del gruppo n. 2 promosse in via di pignoramento nei confronti di PI 1 per oltre fr. 186'000.– complessivi, il 30 settembre 2020 e il 18 febbraio 2021 la sede di Lugano dell’Ufficio esecuzione (UE) ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria del padre PI 2, deceduto il 2 luglio 1995, di cui fanno parte anche la madre PI 4 e la sorella PI 3. Quale attivo successorio ha menzionato “i diritti vantati” sulla particella n. __________ RFD di __________ (e più precisamente sulla quota di comproprietà “A” di un mezzo, la quota “B” essendo intestata alla madre), attribuendovi un valore provvisorio di fr. 1.–, con l’avvertenza che il valore effettivo sarebbe stato stabilito dopo la presentazione della domanda di realizzazione. B. Avendo i creditori di PI 1 chiesto la realizzazione della quota pignorata, l’UE ha citato tutti gl’interessati a un’udienza tenutasi il 13 giugno 2022 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna conciliazione ha potuto essere raggiunta, nessuno essendo presente. Nel verbale l’UE ha indicato in fr. 445'423.– il valore di stima dell’intero fondo (pari a tre volte il valore di stima ufficiale aggiornato nel 2017), dedotti gli oneri ipotecari di fr. 800'000.–, e in fr. 74'237.– la quota di spettanza del­l’escusso sulla quota “A” di un mezzo, stabilita in un terzo. C. Il 24 novembre 2022, l’Ufficio ha pertanto assegnato a tutti gl’inte­­ressati un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria pignorata. Avendo la madre e la sorella dell’escusso proposto il 2 dicembre 2022 di ritirare la quota pignorata “ad un prezzo di mercato corretto”, poi quantificato in “ca” fr. 60'000.– con e-mail del 7 dicembre, il 9 dicembre l’UE ha sottoposto la proposta ai creditori. Il 19 e il 21 dicembre 2022, l’Ufficio esazione e condoni e il PI 7 hanno comunicato di non aderirvi, ritenendola insufficiente. D. Il 27 marzo 2023 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione della quota ereditaria spettante ad PI 1, attribuendo un valore di stima di fr. 445'423.– all’intera sostanza ereditaria e di fr. 74'237.– alla quota ereditaria dell’escusso di 1 ⁄ 3 sulla quota di comproprietà “A” proponendo come modo di realizzazione della quota il pubblico incanto. E. Il 19 aprile 2023, le coeredi hanno proposto di acquistare la quota dell’escusso per fr. 74'237.–, pari al valore di stima stabilito dal­l’UE, a condizione che venisse garantita loro l’estromissione di lui dalla comunione ereditaria. Entro il termine di venti giorni impartito per comunicare per scritto se accettavano o rifiutavano l’offerta, con l’avvertenza che il loro silenzio sarebbe stato interpretato co­me acquiescenza, nessuna comunicazione né dell’escusso né dei creditori è pervenuta alla Camera. Considerato in diritto:                 1. Qualora l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio che ne ha provveduto al pignoramento deve conformarsi alla procedura prevista dal Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazio­ne di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), citando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC), come avvenuto nella fattispecie. L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo in linea di massima tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC). L’autorità di vigilanza può anche prendere altri provvedimenti (art. 132 cpv. 3 LEF), anche senza il consenso unanime degl’interessati, “tenuto conto nella misura del possibile” delle loro proposte (art. 10 cpv. 2 ODiC). Quale modo di realizzazione della quota entra in considerazione anche la cessione della quota dell’escusso ai coeredi o ad alcuni di essi (sentenza della CEF 15.2012.87 del 24 settembre 2012, RtiD 2013 I 836 segg. n. 57c, consid. 1.1 e 3). 2. Nella fattispecie, nessun interessato si è opposto all’offerta delle coeredi di acquisire la quota pignorata per fr. 74'237.–, pari al valore di stima stabilito dall’UE, a condizione che venisse garantita loro l’estromissione di lui dalla comunione ereditaria. In accordan­za con l’avvertenza figurante nell’ordinanza del 2 maggio 2023, si deve ritenere che l’offerta è stata accettata all’unanimità. Il prezzo offerto, pari al valore di stima stabilito dall’UE e rimasto incontestato (ancorché la quota ereditaria dell’escusso è verosimilmente di un quarto – secondo gli art. 457 cpv. 2 e 462 cpv. 1 CC – e non di un terzo), appare comunque sia congruo. Nulla osta quindi alla cessione della quota pignorata alle coeredi, in solido, dopo il versamento della somma offerta. La cessione comporterà di per sé l’estromissione dell’escusso dalla comunione ereditaria. Non è d’altronde necessario l’intervento dell’autorità preposta, secondo l’art. 609 CC, alla rappresentazione del cessionario di una quota ereditaria nella divisione, poiché le cessionarie sono le coeredi stesse, che sono già parte della comunione ereditaria (Minnig in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7ª ed. 2023, n. 9 ad art. 609 CC). 3. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, pronuncia:              1. L’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficio d’ese­­cuzione di emettere una decisione di cessione della quota ereditaria di PI 1 nella successione del padre PI 2 in solido alla madre PI 4 e alla sorella PI 3, dopo aver incassato il prezzo da esse offerto, di fr. 74'237.–. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3 .   Notificazione a: –;

–;

–;

–; – Ufficio esazione e condoni, Palazzo amministrativo 1, Viale S. Franscini 6, Bellinzona. Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.