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15.2023.24

Pignoramento complementare d’ufficio di azioni eseguito in via rogatoria. Pignoramento successivo da parte dell’ufficio rogante delle azioni non oggetto della rivendicazione formulata da un terzo

Ticino · 2023-10-10 · Italiano TI
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Pignoramento complementare d’ufficio di azioni eseguito in via rogatoria. Pignoramento successivo da parte dell’ufficio rogante delle azioni non oggetto della rivendicazione formulata da un terzo

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

E. 3 Notificazione a:

–;

–;

–  . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.10.2023 15.2023.24

Pignoramento complementare d’ufficio di azioni eseguito in via rogatoria. Pignoramento successivo da parte dell’ufficio rogante delle azioni non oggetto della rivendicazione formulata da un terzo

Incarto n. 15.2023.24 Lugano 10 ottobre 2023 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 17 marzo 2023 di RI 1 (SZ) (patrocinato dall’avv. __________ PA 1,) contro l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro il pignoramento “complementare” eseguito il 7 marzo 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da PI 1,  (ZG) (patrocinato dagli  PA 2,) procedura che interessa anche il procedente Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio di esazione e condoni, Bellinzona) ritenuto in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa da PI 1 nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 112'865.07 complessivi oltre agli interessi del 5% dal 4 ottobre 2019, il 15 aprile 2021 l’UE ha emesso il verbale di pignoramento, che menziona i seguenti beni pignorati: N. Oggetti Valore di stima 1. 1 autovettura marca Ford Thunderbird, km 70000 ca., colore rosso e bianco, mod. 1955. Fr.     80'000.— 2. Un credito del debitore nei confronti della società PI 3, __________ Fr.   532'456.98 3. Un conto corrente postale Fr.     16'435.54 4. A zioni al nominativo dal no. 1 al no. 70'000 della socie­tà PI 3, __________ Fr.     70'000.— Totale Fr. 703'892.52 Al pignoramento partecipa anche lo Stato del Canton Ticino in virtù delle esecuzioni n. __________ per fr. 1'856.60 e __________ per fr. 2'822.55. Quello stesso giorno l’UE ha pure invitato il debitore a consegnare le azioni pignorate. B. Il 26 aprile 2021 il creditore ha chiesto all’organo esecutivo di realizzare i beni pignorati. C. Con scritto del 9 giugno 2021 l’Ufficio ha diffidato l’escusso, sotto minaccia delle pene previste dagli art. 169 e 292 CP, dal prendere decisioni in nome e per conto della società che potrebbero ridurre il valore delle azioni e dal porre in essere atti di straordinaria amministrazione, invitandolo a informare l’Ufficio di eventuali assemblee o comunicazioni che riguardano gli azionisti. D. A seguito del versamento di un acconto di fr. 10'085.– da parte del debitore, l’11 maggio 2021 l’UE ha differito l’incanto e concesso a questi una dilazione di pagamento nel senso dell’art. 123 LEF. RI 1 ha però versato le rate solo fino al 1° dicem­bre 2021 per un totale di fr. 70'795.–. E. Il 15 ottobre 2021 il debitore ha trasferito il proprio domicilio da __________ a __________ (SZ). F. L’11 novembre 2021 la PI 3 (in seguito “PI 3”), il cui amministratore unico è RI 1, ha proceduto a un aumento ordinario del proprio capitale azionario da fr. 100'000.– a fr. 600'000.–, emettendo 500'000 nuove azioni nominative del valore nominale di fr. 1.– cadauna. Nell’e­­stratto del registro di commercio della società è in particolare indicato che 449'000 azioni nominative sono state liberate mediante compensazione di crediti per fr. 449'000.–. G. Venuto a conoscenza dell’aumento di capitale, il 10 febbraio 2022 l ’UE ha incaricato il Betreibungsamt Küssnacht am Rigi di procede­ re al pignoramento delle nuove azioni, ciò ch’esso ha fatto il 24 feb­braio 2022 in presenza dell’escusso, pignorando tutte le 600'000 azioni e stimandole complessivamente in fr. 1.–. Il relativo rappor­to di pignoramento di medesima data menziona altresì che il debitore non ha fornito informazioni riguardo al luogo in cui si trovano le azioni né in merito ai rapporti di proprietà. H. Il 1° marzo 2022 l’Ufficio ha notificato il nuovo pignoramento alla PI 3, invitandola segnatamente a versargli ogni importo spettante al debitore in virtù dei suoi diritti sulle azioni. Quel medesimo giorno l’organo esecutivo ha pure ingiunto a RI 1 di consegnare tutte le azioni della società. I. Con scritto del 10 giugno 2022 l’UE ha incaricato il Betreibungsamt Küssnacht am Rigi di procedere alla vendita delle 600'000 azioni e del credito di RI 1 nei confronti della PI 3. Il 30 settembre 2022 l’ufficio rogato ha informato l’UE di non poter dare seguito alla richiesta, siccome il debitore non aveva consegnato le azioni, nonostante gli fosse stato ingiunto di farlo con le comminatorie penali, motivo per cui, l’8 luglio 2022, l’ha denuncia­to al Staatsanwaltschaft Nidwalden per disobbedienza a decisioni dell’autorità (art. 292 CP). L’ufficio rogato ha pure comunicato che per procedere alla realizzazione del credito dell’escusso contro la PI 3 e delle azioni non era necessaria la sua assistenza, l’UE potendo procedere direttamente in tal senso. L. Il 1° febbraio 2023 l’Ufficio ha realizzato agli incanti pubblici le 70'000 azioni pignorate il 15 aprile 2021, aggiudicandole alla società PI 5 per fr. 1'000.–. M. Tramite e-mail del 7 marzo 2023 tale PI 4 ha riferito all’or­gano esecutivo di essere titolare di 180'000 azioni nominative del­la PI 3, mentre RI 1 delle restanti 420'000, vale a dire le 70'000 già realizzate, nonché le ulteriori 350'000 a lui attribuite in seguito all’aumento di capitale. Il 7 e l’8 marzo l’Uf­ficio ha quindi comunicato alle parti di aver proceduto al pignoramento “complementare” delle nuove 350'000 azioni del debitore. N. Con ricorso del 17 marzo 2023 RI 1 si aggrava contro siffatto provvedimento, chiedendone l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo. O. Mediante ordinanza del 22 marzo 2023 il presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo parziale al ricorso, ordinando al-l’UE di non dare seguito a un’eventuale domanda di realizzazione delle azioni oggetto del pignoramento complementare fino a decisione sul ricorso. P. Con osservazioni del 4 aprile 2023 PI 1 si è opposto al gravame, postulando in via principale che sia dichiarato irricevibile e in subordine che sia respinto, mentre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera. Il 22 giugno 2023, il ricorrente ha comunicato di rinunciare a presentare una replica. Considerando in diritto:                 1. In via preliminare il resistente sostiene che il ricorso è irricevibile per due motivi. 1.1 Anzitutto, egli rileva che il ricorso non è diretto contro il pignoramento “complementare” giusta l’art. 145 LEF (recte: pignoramento successivo d’ufficio), ma contro una misura cautelare adottata in v ista del pignoramento, la quale – a suo dire – non costituisce an­cora un provvedimento esecutivo. Ora, come egli stesso osserva giustamente, il pignoramento delle nuove azioni era già stato eseguito dal Betreibungsamt Küssnacht am Rigi il 24 febbraio 2022 in presenza dell’escusso (doc. 3 prodotto dal resistente), il quale non allega e comunque non prova di aver impu gnato tempestivamente quel provvedimento. A prescindere dall’infelice formulazione adotta ta dall’UE, il provvedimento impugnato non può costituire una mi­ sura conservativa a salvaguardia di un provvedimento che era già stato preso (doc.

3) e comunicato alla PI 3 (doc. 5 e 6). Si configura piuttosto come una modificazione del pignoramento del­le 600'000 azioni, nel senso di una sua limitazione alle 350'000 azioni che l’UE ha considerato di proprietà dell’escusso, accogliendo implicitamente la rivendicazione di PI 4. Si tratta pertanto di un provvedimento ai sensi dell’art. 17 LEF alla stregua di quello che modifica. Sotto questo punto di vista, il ricorso risulta pertanto ricevibile. 1.2 Il resistente sostiene invece a ragione che il ricorso è tardivo nella misura in cui dovesse tendere a rimettere in discussione il pignoramento successivo d’ufficio delle 600'000 azioni (incluse le 350'000 oggetto del provvedimento impugnato) eseguito dal Betreibungsamt Küssnacht am Rigi già il 24 febbraio 2022. L’impugnativa sarebbe del resto infondata anche nel merito, dal momento che il ricorrente è stato debitamente avvisato del pignoramento, alla cui esecuzione ha partecipato, e che la stima delle azioni pignorate (fr. 1.– l’una) figura già nel rapporto del Betrei-bungsamt . Tale rapporto (“Bericht”) non costituisce invero un verbale di pigno ramento nel senso dell’art. 112 LEF (mod. 7), bensì è assi milabile a un verbale delle operazioni di pignoramento (mod. 6), che l’UE dovrà integrare nel suo verbale di pignoramento successivo d’ufficio (art. 24 cpv. 2 RFF per analogia), a questo punto limitatamente alle 350'000 azioni, di cui notificherà una copia ai creditori in applicazione dell’art. 114 LEF (Schöniger/Rüetschi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 28 ad art. 145 LEF). Il verbale di pignoramento ha però valore solo dichiarativo. Ch’es­so non sia ancora stato allestito e n otificato non compromette in sé la validità del pignoramento (Jent-Sørensen in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 3a ad art. 112 LEF). 1.3 Il ricorso risulterebbe per contro tempestivo qualora dovesse riguardare specificatamente il provvedimento comunicato dall’UE il 7 marzo 2023, vale a dire la decisione di limitare il pignoramento alle 350'000 azioni ritenute di proprietà di RI 1. Non risulta tuttavia dalla motivazione da lui fatta valere nel ricorso ch’egli intenda ottenere l’annullamento della decisione dell’UE per­ ché venga ripristinata quella del Betreibungsamt

– ciò che presupporrebbe ch’egli si fosse professato proprietario anche delle azioni rivendicate da PI 4 – ma egli chiede invece, tardivamente, di annullare il pignoramento delle 350'000 azioni confermato dal­l’UE. Il ricorso è di conseguenza irricevibile. Comunque sia, la decisione su una rivendicazione non dev’essere preceduta da un avviso giusta l’art. 90 LEF e la stima delle azioni era già stata stabilita. Ci si potrebbe invero interrogare sulla validità dell’aumento del capitale sociale, che l’escusso (azionista di maggioranza) non poteva decidere senza l’autorizzazione dell’UE (art. 96 cpv. 1 LEF), oltretutto in violazione dell’ingiunzione del 9 giugno 2021 (sopra ad C), e sulla reale estinzione (parziale) del suo credito pignorato contro la PI 3 per compensazione con il prezzo delle nuove azioni (v. la sua dichiarazione davanti alla Staatsanwaltschaft dei Cantoni di Nidvaldo, Obvaldo e Uri [verbale del 7 febbraio 2022, doc. 12a, pag. 11 ad n. 49]), da ritenersi verosimilmente nullo ai sensi dell’art. 96 cpv. 2 LEF. Sono però questioni non sollevate dalle parti, che esulano da quelle che questa Camera deve trattare nella presente procedura di ricorso. 2. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia:              1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a:

–;

–;

–  . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.