Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2023.14
Lugano
31 marzo 2023
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 15 febbraio 2023 di
RI 1
contro
loperato dellUfficio desecuzione,sede di Lugano, o meglio contro lavviso di pignoramento emesso il 31 gennaio 2023 nellesecuzione n. __________23 promossa nei confronti della ricorrente dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
preso atto che con decisione del 21 febbraio 2023 lUfficio desecuzione ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, dopo aver accertato che la notifica del precetto esecutivo in via edittale era avvenuta solo sul Foglio ufficiale cantonale, in violazione dellart. 35 LEF che prescrive la pubblicazione anche sul Foglio ufficiale svizzero di commercio;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta lart. 17 cpv. 4 LEF lufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino allinvio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senzindugio alle parti e allautorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, lautorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art.24bcpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF[RS 281.35]).
;
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.