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15.2023.134

Ricorso. Stralcio in seguito al ritiro del ricorso

Ticino · 2024-01-02 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

E. 3 Notificazione a: –;

–    . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La cancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RI 1

Incarto n.15.2023.134

Lugano

2 gennaio 2024

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo sul ricorso 22 dicembre 2023 di

RI 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,sede di Lugano, o meglio contro il pignoramento di salario emesso l’11 dicembre 2023 nelle esecuzioni n. __________ e __________ (gruppo n. 3) promosse nei confronti del ricorrente da

PI 1, __________

(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

–

;

–    .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.