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15.2023.131

Ricorso. Stralcio in seguito alla riconsiderazione del provvedimento impugnato

Ticino · 2023-12-21 · Italiano TI
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Incarto n.15.2023.131

Lugano

8 aprile 2024

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 18 dicembre 2023 di

RI 1

(patrocinata dall’avv. PA 1,)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,sede di Locarno, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 12 dicembre 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1,

(patrocinata dall’avv. dott. PA 2,)

preso atto che con decisione del 21 dicembre 2023 l’Ufficio d’esecuzione ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, dopo aver accertato che RI 1 non è iscritta nel registro di commercio in una delle qualità previste dall’art. 39 cpv. 1 LEF;

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugna­to fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmen­te le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 85 consid. 3; art.24bcpv. 1 LPR);

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF[RS 281.35]).

–;

–    .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.