opencaselaw.ch

15.2023.129

Ricorso contro due precetti esecutivi per crediti di risarcimento danni. Preteso abuso di diritto. Domanda d’imporre all’ufficio d’esecuzione la riconsiderazione del provvedimento impugnato

Ticino · 2024-04-03 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (10 Absätze)

E. 2 e ripulire la fedina penale.

E. 3 lett. d LEF prevede una procedura volta a sospendere la comunicazione a terzi di esecuzioni ingiustificate (sentenza della CEF 15.2018.101 del 15 maggio 2019, RtiD 2020 I 695 n. 34c, consid. 3.2), che permette al­l’escusso di bloccare gli effetti negativi del precetto esecutivo in mo­do relativamente semplice e veloce ( già citata 15.2021.108 consid.

E. 3.1 Per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere i propri interessi (art. 85, 85 a e 86 LEF), l’abuso di diritto manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 2 consid. 2/b, pag. 4, e 102 III 1 consid. 1/b, pag. 5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione né l’accertamen­­to giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla reputazione dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio di un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva legittimamente fonda­re sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente ( venire contra factum proprium , già citata DTF 140 III 481 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé (sentenza del Tribunale federale 5A_768/2014 del 2 novembre 2015 consid. 4.3.2; BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; già citata 15.2021.108 consid. 3.1).

E. 3.2 e il rinvio ).

E. 3.3 Nella fattispecie, contrariamente a quanto allegano i ricorrenti, PI 1 non si professa cessionario delle pretese di PI 2 nei confronti del ricorrente, ma chiede che gli venga riconosciuto “il danno sia penale, che finanziario, morale ecc. …” derivante dalle conseguenze per lui della “truffa” commessa dal ricorrente a danno di PI 2 per il tramite della ditta della compagna, e più precisamente l’importo (di fr. 49'284.50) dell’attestato di carenza di beni

n. __________2 ottenuto da PI 2 a carico suo (doc. 1) facendo valere il rimborso di € 45'000.– a lei riconosciuto da RI 2 (doc. 2), oltre a un risarcimento per danni morali e materiali di fr. 50'000.–, segnatamente per essere stato condannato in base agli stessi fatti per tentativo di truffa, a suo dire inconsapevole. Lo scopo dichiarato dall’escutente è pertanto l’in­­casso di quelle due pretese. Che siano fondate è una questione, sostanziale, che non rientra nella competenza né dell’UE, né della Camera.

E. 3.4 Ad ogni modo, stante la giustificazione data da PI 1 alle pretese da lui poste in esecuzione, l’inesistenza di una cessio­ne del credito di PI 2 è senza rilievo. Ne segue che anche la censura della ricorrente fondata su un preteso venire contra factum proprium dell’escutente cade ne vuoto, siccome la convenzio­ ne transattiva del 17 settembre 2012 firmata da PI 2 e RI 2 (doc. D), che constata l’estraneità di RI 1 alla fattispecie, non è opponibile a PI 1. Non si giunge a un’altra conclusione neppure in base alla senten­za 14.2014.63 emessa il 5 agosto 2014 da questa Camera (doc. C), poiché è una decisione di rigetto dell’opposizione, che per natura non può accertare l’estraneità della ricorrente, e difatti si limita ad appurare che il riconoscimento di debito firmato da RI 2 e dall’“avv.” PI 1 a favore di PI 2 per conto di una ditta con un nome simile (“studio Fiduciario CS consulting Swiss”) , ma non identico a quella di RI 1, non adempie ai requisiti dell’art. 82 cpv. 1 LEF e non è attribuibile a quest’ultima in mancanza di prova di un rapporto di rappresentanza con i firmatari (consid. 6.2 e 6.4). Determinante per il giudizio odierno, comunque sia, è che PI 1 ha chiarito di voler procedere anche contro la ricorrente, che tiene corresponsabile dei danni di cui chiede il risarcimento. Non ci si trova pertanto in un caso in cui l’escutente ammette di non procedere nei confronti del vero debitore (v. sopra consid. 3.1).

E. 3.5 Non può infine essere seguito il ricorrente laddove, nella replica spontanea, asserisce che è lo stesso escutente ad aver dichiarato nelle osservazioni al ricorso di voler usare lo strumento dell’ese­­cuzione non per l’escussione di un credito, bensì quale “legge del taglione” per farsi cancellare il precetto esecutivo n. __________ 2 e ripulire la fedina penale. Non si disconosce che PI 1 abbia espresso anche questi scopi, ma non risulta che intenda raggiungerli per mezzo dei precetti esecutivi impugnati. Ha infatti dichiarato di voler denunciare penalmente i ricorrenti per la truffa per la quale ritiene di essere stato ingiustamente condannato. Quanto all’annullamento del precetto esecutivo

n. __________ 2, non è nel potere dei ricorrenti di acconsentirvi, siccome non sono escutenti, ma PI 1 potrebbe ottenerlo se grazie all’incasso da loro della pretesa di 49'284.50 posta in esecuzione estinguesse l’ese­­cuzione in questione.

E. 3.6 Ambedue i ricorsi vanno pertanto respinti. Diventa così senza oggetto la conclusione preliminare dei ricorrenti volta a far ordine al­l’UE di riconsiderare i precetti esecutivi impugnati, e, in caso di mancata riconsiderazione, di ordinarne la cancellazione provvisoria “nelle more” della decisione sui ricorsi. È del resto ovviamente insostenibile, siccome la riconsiderazione è una facoltà che spetta esclusivamente all’Ufficio (art. 17 cpv. 4 LEF), sicché non può essergli imposta dall’autorità di vigilanza, la quale deve semmai essa stessa riformare o annullare il provvedimento impugnato.

E. 4 Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

E. 5 Notificazione a:

–    ;

–   . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarti n.15.2023.129

15.2023.132

Lugano

3 aprile 2024

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) sui ricorsi 14 e 21 dicembre 2023 di

RI 1

RI 2, __________

(patrocinati dall’avv. PA 1, __________

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,sede di Lugano, o meglio contro i precetti esecutiviemessi il 29 novembre e l’11 dicembre 2023 nelle esecuzioni n. __________ e __________ pro­mossein via solidale nei confronti dei ricorrenti da

PI 1, __________

3.La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemen­te dalla reale esistenza del credito (DTF 125 III 149 consid. 2/a;113 III 2 consid. 2/b; sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 con­sid. 4.1). Non spetta né all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in ese­cuzione (DTF 140 III 481 consid. 2.3.1, pag. 483). Tuttavia, è nulla l’esecuzionemanifestamenteabusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie perangariare deliberatamente l’escusso o per frivolezza(DTF 115 III 18 consid. 3/b; sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2;). L’ufficio d’esecuzione non può – e non deve – sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà d’indagare sull’origine del credito (già citataDTF115 III 18 consid. 3/b e 3/c).

3.1Per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere i propri interessi (art. 85, 85ae 86 LEF), l’abuso di diritto manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 2 consid. 2/b, pag. 4, e 102 III 1 consid. 1/b, pag. 5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione né l’accertamen­­to giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla reputazione dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio di un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva legittimamente fonda­re sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente (venire contra factum proprium,già citataDTF 140 III 481 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé (sentenza del Tribunale federale 5A_768/2014 del 2 novembre 2015 consid. 4.3.2; BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; già citata 15.2021.108 consid. 3.1).

3.2L’ufficio d’esecuzione è competente per accertare d’ufficio la nullità dei precetti esecutivi ove siano manifestamente abusivi (art. 22 cpv. 2 LEF). Tale competenza spetta anche all’autorità di vigilanza (art. 22 cpv. 1 LEF).Dal 1° gennaio 2019, il riserbo di cui leautorità esecutive devono dar prova in questo genere di contestazione è ancora maggiore, siccome il nuovo art. 8acpv. 3 lett. d LEF prevede una procedura volta a sospendere la comunicazione a terzi di esecuzioni ingiustificate (sentenza della CEF 15.2018.101 del 15maggio 2019, RtiD 2020 I 695 n. 34c, consid. 3.2), che permette al­l’escussodi bloccare gli effetti negativi del precetto esecutivo in mo­do relativamente semplice e veloce (già citata 15.2021.108consid. 3.2 e il rinvio).

–    ;

–   .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.