Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
E. 3 Notificazione a:
;
.
Comunicazione allUfficio desecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n. 15.2023.128
Lugano
1° marzo 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 7 dicembre 2023 di
RI 1
contro
loperato dellUfficio desecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro le comminatorie di fallimento emesse il 31 maggio 2023 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, __________
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nellesecuzione n. __________ promossa il 3 gennaio 2023 dalla PI 1 contro __________ per lincasso di fr. 124.65 oltre a interessi e spese, il 31 maggio 2023 la sede di Bellinzona dellUfficio desecuzione (UE), appurato che lopposizione interposta dallescusso era stata rigettata in via definitiva con decisione 11 febbraio 2023 della stessa PI 1 (notificatagli per posta A+ il 14 febbraio 2023), gli ha notificato la comminatoria di fallimento;
che nellesecuzione n. __________ promossa il 28 giugno 2023 sempre dalla PI 1 contro RI 1 per lincasso di fr. 373.95 oltre a interessi e spese, il 5 dicembre 2023 lUE, appurato che lopposizione interposta dallescusso era stata rigettata in via definitiva con decisione 4 agosto 2023 della stessa PI 1 (notificatagli per posta A+ il 5 agosto 2023), gli ha notificato unaltra comminatoria di fallimento;
che giusta lart. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso allautorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento;
che contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente per ragioni formali (Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio lincompetenza territoriale dellufficio desecuzione (DTF 118 III 4 consid. 2), il mancato assoggettamento dellescusso allesecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), lassenza di una decisione esecutiva che rigetti lopposizione o linoltro di unazione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF);
che la via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente allautorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nellambito della procedura di rigetto dellopposizione (art. 80 segg. LEF);
che nel ricorso in esame, RI 1 contesta lammissibilità di ambedue le comminatorie di fallimento, facendo valere che per la posta di fr. 25. contenuta nella fattura 19 febbraio 2022 acclusa al ricorso, riferita ai premi dellassicurazione infortuni, la via del fallimento è esclusa secondo lart. 43 cpv. 1bis LEF;
che tuttavia la fattura prodotta dal ricorrente non risulta essere identica a quelle poste in esecuzione, le quali riguardano premi arretrati di settembre 2022 (come indicato nel primo precetto esecutivo) e di ottobre a dicembre 2022 (secondo il secondo precetto esecutivo);
che ad ogni modo dalle decisioni di rigetto dellopposizione si evince che la cassa escutente ha dedotto i sussidi di fr. 250.50 mensili, che coprono ampiamente i premi per lassicurazione infortuni, di modo che per il saldo le esecuzoni potevano validamente proseguire in toto in via di fallimento giacché la cassa escutente non è una cassa pubblica nel senso dellart. 43 cpv. 1 LEF (DTF 139 III 288 consid. 2.1.1; sentenza della CEF 15.20021.313 del 18 gennaio 2022 consid. 2/d);
che sebbene questi premi non dovessero essere considerati estinti dai sussidi, risulterebbero lo stesso estinti con lapertura del fallimento del ricorrente (art. 206 cpv. 1 LEF);
che infatti il reclamo interposto da RI 1 contro la decisione di fallimento del 29 gennaio 2024 è stato respinto da questo Camera con decisione odierna (14.2024.21), anche perché egli non ha, comunque sia, pagato la parte dei premi relativi allassicurazione malattia, sicché il suo fallimento andava pronunciato a prescindere dalla questione, marginale, di uneventuale splitting del proseguimento dellesecuzione in via di pignoramento limitatamente alla quota relativa allassicurazione infortuni in virtù dellart. 43 cpv. 1bis LEF;
che per il ricorrente la parte restante non gli è comunque imputabile per via di una richiesta precedente non eseguita di rescissione del contratto non attuato per un vizio sui documenti mai inoltrati e richiesti più volte e usato per non sospendere con la ditta PI 1 (__________) il contratto in essere anche perché asserisce di aver mandato disdette straordinarie facendo valere i suoi diritti, e in primis un debito di 171Fr. doc. E mai estinto dalla PI 1;
che nella misura in cui RI 1 contesta lesistenza o limporto dei crediti posti in esecuzione, il suo ricorso è irricevibile;
chegli avrebbe infatti dovuto far valere le sue ragioni sostanziali opponendosi alle decisioni con cui lescutente ha stabilito le somme da lui dovute e rigettato in via definitiva le opposizioni ai precetti esecutivi, ciò chegli non dimostra di aver fatto;
che siccome non appaiono dati motivi formali dannullamento delle comminatorie di fallimento, il ricorso va respinto nella misura in cui è ricevibile;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
;
.
Comunicazione allUfficio desecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.