Ricorso tardivo
Erwägungen (2 Absätze)
E. 12 dicembre 2023 quasi due mesi dopo ch’egli fosse venuto a conoscenza dell’esecuzione, è manifestamente tardivo; che il ricorso va così dichiarato irricevibile senza necessità d’interpellare la controparte né di notificarle il ricorso e l’odierno giudizio (art. 9 cpv. 2 LPR); che
– è infatti d’uopo ricordare – il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC) impone al destinatario di un atto esecutivo d’informarsi senza ritardo dell'esistenza e del contenuto di un atto che lo riguardi non appena ne sospetti l'esistenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi; DTF 139 IV 232 consid. 1.3; sentenza della CEF 15.2023.100 del 29 settembre 2023 consid. 1); che per il resto le censure del ricorrente esulano dalla competenza dell’UE – e quindi da quella dell’autorità di vigilanza – siccome concernono l’esistenza della pretesa posta in esecuzione; che, scaduto il termine d’opposizione al precetto esecutivo, censure del genere possono se del caso essere fatte valere solo con un’azione di annullamento dell’esecuzione a norma degli art. 85 o 85 a LEF; che stante l’esito del giudizio odierno, la domanda di sospensione dell’esecuzione si avverra senza oggetto; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è tardivo e pertanto irricevibile. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a:
–; – . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
E. 46 cpv. 2 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.01.2024 15.2023.126
Ricorso tardivo
Incarto n. 15.2023.126 Lugano 8 gennaio 2024 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente cancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 12 dicembre 2023 di RI 1 contro l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 14 luglio 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dall’Intrum AG, Schwerzenbach ritenuto in fatto e considerando in diritto: che con provvedimento del 14 luglio 2023, la sede di Lugano del l’Ufficio d’esecuzione (UE) ha emesso l’avviso di pignoramento nell’esecuzione
n. __________ promossa dall’PI 1 nei confronti di RI 1 per fr. 6'619.50 spese e interessi compresi; che con ricorso del 12 dicembre 2023, RI 1 ha chiesto la sospensione del pignoramento, facendo valere di essere venuto a conoscenza dell’esecuzione per la prima volta il 20 ottobre 2023 e di essere poi stato informato dall’ufficio d’esecuzione di diversi precedenti tentativi vani di contattarlo; che il ricorrente contesta d’altronde il credito posto in esecuzione, riferito a una carta di credito del __________, bloccata nel 2020 in seguito a una frode ch’egli ha contestato, sottolineando di aver pagato tutti gl’importi dovuti alla banca salvo quello adebitatogli fraudolentemente e di non aver più ricevuto dalla stessa comunicazioni, chiamate o e-mail dopo il 26 febbraio 2021; che il ricorso all’autorità di vigilanza dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF); che nella fattispecie, secondo le sue stesse affermazioni il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto impugnato già il 20 ottobre 2023; che pur tenuto conto del tempo necessario a RI 1 per informarsi sui dati precisi dell’esecuzione, il ricorso, inoltrato il 12 dicembre 2023 quasi due mesi dopo ch’egli fosse venuto a conoscenza dell’esecuzione, è manifestamente tardivo; che il ricorso va così dichiarato irricevibile senza necessità d’interpellare la controparte né di notificarle il ricorso e l’odierno giudizio (art. 9 cpv. 2 LPR); che
– è infatti d’uopo ricordare – il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC) impone al destinatario di un atto esecutivo d’informarsi senza ritardo dell'esistenza e del contenuto di un atto che lo riguardi non appena ne sospetti l'esistenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi; DTF 139 IV 232 consid. 1.3; sentenza della CEF 15.2023.100 del 29 settembre 2023 consid. 1); che per il resto le censure del ricorrente esulano dalla competenza dell’UE – e quindi da quella dell’autorità di vigilanza – siccome concernono l’esistenza della pretesa posta in esecuzione; che, scaduto il termine d’opposizione al precetto esecutivo, censure del genere possono se del caso essere fatte valere solo con un’azione di annullamento dell’esecuzione a norma degli art. 85 o 85 a LEF; che stante l’esito del giudizio odierno, la domanda di sospensione dell’esecuzione si avverra senza oggetto; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è tardivo e pertanto irricevibile. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a:
–; – . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.