Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2023.115
Lugano
17 gennaio 2024
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 2 novembre 2023 dell
RI 1
(rappresentata dalla gerente RA 1 __________)
contro
loperato dellUfficio desecuzione,sede di Biasca, o meglio contro la notifica del precetto esecutivo emesso il 30 maggio 2023 nellesecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dallUfficio esazione e condoni, Bellinzona)
preso atto che con decisione del 10 novembre 2023 lUfficio desecuzione ha riconsiderato la notifica impugnata annullandola, dopo aver accertato che la pubblicazione del precetto esecutivo sul Foglio ufficiale cantonale non fosse valida in ragione delle insufficienti ricerche previe per rintracciare rappresentanti dellescussa ricorrente;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta lart. 17 cpv. 4 LEF lufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino allinvio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senzindugio alle parti e allautorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, lautorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 85 consid. 3; art.24bcpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF[RS 281.35]).
;
.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.