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15.2023.102

Ricorso. Stralcio in seguito alla riconsiderazione del provvedimento impugnato

Ticino · 2023-09-14 · Italiano TI
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Incarto n.15.2023.102

Lugano

15 ottobre 2023

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 12 agosto 2023 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,sede di Bellinzona, o meglio contro il pignoramento della rendita pensionistica spettante al ricorrente eseguito il 22 maggio 2023 nell’esecu­zione n. __________ promossa nei suoi confronti dall’

PI 1, __________

preso atto che con decisione del 14 settembre 2023 l’Ufficio d’esecuzione ha riconsiderato il provvedimento impugnato nel senso della riforma del minimo esistenziale del ricorrente aumentato a fr. 2'310.65 mensili;

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato e che la quota di fr. 219.45 pignorata in eccesso è già stata restituita al ricorrente;

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

considerato che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art.24bcpv. 1 LPR);

atteso che nella fattispecie nel ricorso RI 1 si è limitato a dolersi del carattere “eccessivo” del pignoramento e a chiedere un appuntamento per esporre le sue spese aggiornate, sicché il fatto di non aver contestato il nuovo calcolo dopo essersi presentato all’Ufficio il 29 agosto 2023 e prodotto i giustificativi relativi alla propria situazione finanziaria, va interpretato come la conferma che le sue richieste sono state interamente accolte dall’Ufficio;

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF[RS 281.35]).

–;

–  .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.