Ricorso contro il precetto esecutivo che non riporta in intero la causa della pretesa posta in esecuzione
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 giugno 2022 già citata, ritirata da RI 1 l’11 luglio 2022 (ma da reputare notificata già il 7 luglio in virtù della finzione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC) e passata in giudicato il 18 agosto 2022 stante la sospensione verificatasi durante le ferie estive (dal 15 luglio al 15 agosto: art. 46 cpv. 1 lett. b LTF); che RI 1 – benché a conoscenza di quella sentenza al momento dell’emissione del nuovo precetto esecutivo – ha nondimeno presentato il ricorso in esame senza minimamente tenere conto della motivazione adottata dalla Camera e neppure impugnare la sentenza (limitandosi a inoltrare il 27 luglio una domanda di restituzione del termine per chiederne la revisione, dichiarata irricevibile con sentenza odierna [inc. 15.2022.14]); che per i motivi espressi nella sentenza del 24 giugno 2022, cui ci si può limitare a rinviare, il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]); che tenuto conto del fatto che la precedente sentenza non era ancora passata in giudicato al momento della presentazione del nuovo ricorso, si prescinde, per l’ultima volta, dall’infliggere a RI 1 una multa e dal porre a suo carico le spese processuali in virtù dell’art. 20 a cpv. 2 n. 5, 2° periodo LEF, secondo l’avvertenza contenuta nel considerando 5 della decisione del 24 giugno 2022, la quale viene tuttavia rinnovata in questa sede; che la ricorrente è inoltre resa attenta, come già rilevato dall’UE nelle osservazioni del 22 agosto 2022, ch’esso potrà rifiutare di dare seguito a nuove domande di esecuzione vertenti sulla stessa pretesa ove ella non avrà proseguito le precedenti esecuzioni, oltre a cancellare quelle già in essere ritenendole tutte manifesta-mente abusive, e quindi nulle, giusta l’art. 2 cpv. 2 CC (cfr. sen-tenze della CEF 15.2011.94 del 30 novembre 2011, RtiD 2012 II 885 n. 49c, e 15.2018.4 del 15 gennaio 2018 relativa proprio alla ricorrente); Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a:
–;
– . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Faido. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.09.2022 15.2022.97
Ricorso contro il precetto esecutivo che non riporta in intero la causa della pretesa posta in esecuzione
Incarto n. 15.2022.97 Lugano 7 settembre 2022 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 9 agosto 2022 di RI 1 contro l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Faido, o meglio contro il precetto esecutivo n. 3276955 emesso il 15 luglio 2022 a richiesta della ricorrente nei confronti di PI 1, __________ ritenuto in fatto e considerando in diritto: che il 22 giugno 2022 RI 1 ha presentato un’ennesima domanda di esecuzione nei confronti dell’avv. PI 1 per l’incasso di fr. 250'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2004, indicando quale causa del credito quella già menzionata in precedenti esecuzioni (v. in particolare le sentenze della CEF 15.2022.14 del 24 giugno 2022 ad A e 15.2020.20 del 10 aprile 2020 ad A); che dando seguito a siffatta domanda, il 15 luglio 2022 la sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha emesso il precetto esecutivo n. __________55 indicando “v. allegato” alla voce “titolo di credito con data o indicazione del motivo del credito” e accludendo al precetto un documento intitolato “titolo di credito”, in cui figura il testo integrale della causa di credito menzionata nella domanda d’esecuzione; che con ricorso del 9 agosto 2022, RI 1 chiede l’annullamento totale del precetto esecutivo “falsificato”, esigendone l’emissione e la notifica di uno nuovo, che riporti l’intero contenuto della domanda d’esecuzione ai sensi dell’art. 69 cpv. 1 e 2
n. 1 LEF; che la ricorrente ha già formulato una domanda del tutto analoga nel quadro di un precedente ricorso in merito al precetto esecutivo n. __________ 21, facendo valere sostanzialmente le stesse motivazioni; che la Camera ha respinto il ricorso con sentenza 15.2022.14 del 24 giugno 2022 già citata, ritirata da RI 1 l’11 luglio 2022 (ma da reputare notificata già il 7 luglio in virtù della finzione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC) e passata in giudicato il 18 agosto 2022 stante la sospensione verificatasi durante le ferie estive (dal 15 luglio al 15 agosto: art. 46 cpv. 1 lett. b LTF); che RI 1 – benché a conoscenza di quella sentenza al momento dell’emissione del nuovo precetto esecutivo – ha nondimeno presentato il ricorso in esame senza minimamente tenere conto della motivazione adottata dalla Camera e neppure impugnare la sentenza (limitandosi a inoltrare il 27 luglio una domanda di restituzione del termine per chiederne la revisione, dichiarata irricevibile con sentenza odierna [inc. 15.2022.14]); che per i motivi espressi nella sentenza del 24 giugno 2022, cui ci si può limitare a rinviare, il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]); che tenuto conto del fatto che la precedente sentenza non era ancora passata in giudicato al momento della presentazione del nuovo ricorso, si prescinde, per l’ultima volta, dall’infliggere a RI 1 una multa e dal porre a suo carico le spese processuali in virtù dell’art. 20 a cpv. 2 n. 5, 2° periodo LEF, secondo l’avvertenza contenuta nel considerando 5 della decisione del 24 giugno 2022, la quale viene tuttavia rinnovata in questa sede; che la ricorrente è inoltre resa attenta, come già rilevato dall’UE nelle osservazioni del 22 agosto 2022, ch’esso potrà rifiutare di dare seguito a nuove domande di esecuzione vertenti sulla stessa pretesa ove ella non avrà proseguito le precedenti esecuzioni, oltre a cancellare quelle già in essere ritenendole tutte manifesta-mente abusive, e quindi nulle, giusta l’art. 2 cpv. 2 CC (cfr. sen-tenze della CEF 15.2011.94 del 30 novembre 2011, RtiD 2012 II 885 n. 49c, e 15.2018.4 del 15 gennaio 2018 relativa proprio alla ricorrente); Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a:
–;
– . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Faido. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.