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15.2022.80

Ricorso contro la modifica del verbale di sequestro, il verbale di pignoramento e il relativo attestato di perdita emessi contro un debitore domiciliato all’estero

Ticino · 2022-10-26 · Italiano TI
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Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 La ricorrente si duole del fatto, secondo lei contraddittorio, che nel nuovo calcolo del minimo esistenziale dell’escusso l’UE ha computato il supplemento relativo al mantenimento della figlia nonostante il credito alla base di tutta la procedura da lei avviata riguardasse proprio il mancato pagamento degli alimenti dovuti dall’ex marito. Contesta l’emissione dell’attestato di perdita per l’intero credito da lei vantato, giacché a suo dire la datrice di lavoro del debitore era tenuta a trattenere dallo stipendio i fr. 870.90 inizialmente stabiliti nel verbale di sequestro fino al giorno della revisio­ne del calcolo del minimo esistenziale (l’11 aprile

2018) e in seguito i fr. 270.90 stabiliti nella nuova decisione fino al termine del rapporto contrattuale (ossia agosto 2018). Chiede pertanto l’an­­nullamento dei tre provvedimenti impugnati e l’emissione di un nuovo conteggio. Nelle sue osservazioni l’UE ammette di non aver informato l’escu­­tente della revisione, ma ritiene di aver agito correttamente nel modificare il calcolo del minimo esistenziale, in particolare dopo aver appreso che la figlia S__________ viveva col padre, come risulta dal certificato di famiglia presentato dal debitore e rilasciato il 28 mar­zo 2018 dal Comune di __________ – e che dal mese di febbraio 2018 l’ex datrice di lavoro d’PI 1 tratteneva e versa­va, su ordine del Tribunale di Varese, fr. 596.– mensili direttamen­te a RI 1, come si evince dai conteggi di salario. Precisa poi che durante il periodo del sequestro del reddito – limitato al periodo da marzo ad agosto 2018, mese in cui è terminato il rapporto di lavoro – ha potuto pignorare una sola eccedenza, di fr. 118.90, che però è stata restituita all’escusso per compensare ammanchi negli altri mesi. Ha quindi dovuto rilasciare l’attestato di perdita, siccome il sequestro presso l’PI 2 aveva avuto esito negativo e il pignoramento in una procedura come quella in esame è limitato ai soli beni sequestrati.

E. 3 Il ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto il provvedimento di un organo amministrativo. In particolare, il ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva

– non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale errato comportamen­to dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF ( Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. I, 1999,

n. 65 ad art. 17 LEF, con rif.).

E. 3.1 Nel caso concreto, la ricorrente non contesta che l’UE non ha incassato alcun importo dalla PINT1 1 se non una sola eccedenza, di fr. 118.90, che ha però dovuto restituire all’escusso per compensare ammanchi negli altri mesi. L’UE non poteva neppure – e non può più – esigere dall’ex datrice di lavoro il versamento delle trattenute di fr. 870.90 mensili inizialmente stabilite nel verbale di sequestro per i mesi di marzo e aprile 2018 (ossia fino alla decisione di revisione) perché la figlia viveva già con l’escusso in quei mesi, come risulta dal certificato del Comune di __________ del 6 dicembre

2017. Poiché il mancato computo del supplemento per la figlia (fr. 480.–) e dell’aumento della base mensile per debitore monoparentale (da fr. 960.– a fr. 1'080.–, ossia di fr. 120.–) era manifestamente suscettibile di ledere in modo insostenibile il minimo esistenziale dell’escusso, l’UE doveva tenerne conto d’uf­­ficio anche per il periodo di pignoramento antecedente (cfr. DTF 110 III 32 consid. 2; sentenza della CEF 15.2022.41 del 20 settembre 2022 consid. 1).

E. 3.2 Ad ogni modo, la ricorrente non contesta che il rapporto di lavoro con la PINT1 1 è terminato nell’agosto del 2018. Un (nuovo) pignoramento è quindi ora praticamente escluso e non potrebbe neppure essere ordinato su eventuali nuovi redditi che l’escusso dovesse percepire attualmente in Svizzera, dal momento che per i debitori domiciliati all’estero il pignoramento può vertere solo sui beni sequestrati (DTF 115 III 36 consid. 4; sentenza della CEF 15.2012. 109 dell’8 ottobre 2012, pag. 2) e che il reddito pignorabile d’PI 1 poteva essere sequestrato – e pertanto pignorato – solo per un anno a contare dall’esecuzione del sequestro (art. 93 cpv. 2 per il rinvio dell’art. 275 LEF), ovvero fino al febbraio del 2019. Dal momento che non tende al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva, il ricorso è irricevibile, a prescindere dalla correttezza della decisione di revisione (cfr. sentenza della CEF 15.2005.58 del 25 ottobre 2005, consid. 3.2/b, massimato in RtiD 2006 I 739 n. 68c).

E. 3.3 Per mera abbondanza, la decisione dell’UE appare del resto corretta. Non si può invero non rilevare che l’organo esecutivo, nel­l’aggiungere il supplemento per la figlia, avrebbe verosimilmente dovuto depennare gli alimenti per lei, computati per fr. 292.50 , poiché non erano probabilmente dovuti né versati, giacché S__________ viveva con il padre (la spesa non risultava del resto documentata). Ma nel contempo, esso avrebbe anche dovuto d’ufficio dedurre dal reddito dell’escusso quanto versato dalla datrice di lavoro direttamente alla ricorrente (fr. 596.–) in base alla decisione del Tribunale di Varese (sentenza della CEF 15.2021.76 del 28 giugno 2021, pag. 2). Fatte le dovute correzioni, il reddito dell’escusso sarebbe verosimilmente risultato comunque impignorabile, il suo minimo esistenziale, di fr. 2'476.– (2'168.50 + 480 + 120 – 292.50) essendo superiore di fr. 32.60 rispetto a suo reddito computabile, di fr. 2'443.40 (3'039.40 – 596).

E. 4 Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Per questi motivi, pronuncia:              1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a:

–     ;

–   . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.15.2022.80

Lugano

26 ottobre 2022

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) sul ricorso 6 maggio 2022 di

RI 1

(patrocinata dall’avv. PA 1 )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,sede di Lugano, o meglio contro la modifica del verbale di sequestro n. __________ avvenuta l’11 aprile 2018, nonché contro l’attestato di perdita e il verbale di pignoramento emessi entrambi il 25 aprile 2022 nell’__________ promossa dalla ricorrente a convalida del sequestro nei confronti di

PI 1,IT-

Debitore

fr.

3'039.40

Minimo d’esistenza

Base mensile

fr.

960.00

Affitto

fr.

134.00

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Trasferte fino al luogo di lavoro in trasporto privato

fr.

441.00

1'495 km/mese a 0.295 fr./km

= fr. 441.– (v. Circolare CEF

n. 39/2015, versione 2018)

Spese mediche e dentali

fr.

130.00

Altri

fr.

292.50

Alimenti versati per la figlia

Totale

fr.

2'168.50­

3.1Nel caso concreto, la ricorrente non contesta che l’UE non ha incassato alcun importo dalla PINT1 1 se non una sola eccedenza, di fr. 118.90, che ha però dovuto restituire all’escusso per compensare ammanchi negli altri mesi. L’UE non poteva neppure – e non può più – esigere dall’ex datrice di lavoro il versamento delle trattenute di fr. 870.90 mensili inizialmente stabilite nel verbale di sequestro per i mesi di marzo e aprile 2018 (ossia fino alla decisione di revisione) perché la figlia viveva già con l’escusso in quei mesi, come risulta dal certificato del Comune di __________ del 6 dicembre

2017. Poiché il mancato computo del supplementoper la figlia (fr. 480.–) e dell’aumento della base mensile per debitore monoparentale (da fr. 960.– a fr. 1'080.–, ossia di fr. 120.–) era manifestamente suscettibile di ledere in modo insostenibile ilminimo esistenziale dell’escusso, l’UE doveva tenerne conto d’uf­­ficio anche per il periodo di pignoramento antecedente (cfr. DTF 110 III 32 consid. 2; sentenza della CEF 15.2022.41 del 20 settembre 2022 consid. 1).

3.2Ad ogni modo, la ricorrente non contesta che il rapporto di lavoro con la PINT1 1 è terminato nell’agostodel 2018. Un (nuovo) pignoramento è quindi ora praticamente esclusoe non potrebbe neppure essere ordinato su eventuali nuovi redditi che l’escusso dovesse percepire attualmente in Svizzera, dal momento che per i debitori domiciliati all’estero il pignoramento può vertere solo sui beni sequestrati (DTF 115 III 36 consid. 4; sentenza della CEF 15.2012. 109 dell’8 ottobre 2012, pag. 2) e che il reddito pignorabile d’PI 1 poteva essere sequestrato – e pertanto pignorato – solo per un anno a contare dall’esecuzione del sequestro (art. 93 cpv. 2 per il rinvio dell’art. 275 LEF), ovvero fino al febbraio del 2019. Dal momento che non tende al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva, il ricorso è irricevibile, a prescindere dalla correttezza della decisione di revisione (cfr. sentenza della CEF 15.2005.58 del 25 ottobre 2005, consid. 3.2/b, massimato in RtiD 2006 I 739 n. 68c).

3.3Per mera abbondanza, la decisione dell’UE appare del resto corretta. Non si può invero non rilevare che l’organo esecutivo, nel­l’aggiungere il supplemento per la figlia, avrebbe verosimilmentedovuto depennare gli alimenti per lei, computati per fr. 292.50, poiché non erano probabilmente dovuti né versati, giacché S__________ viveva con il padre (la spesa non risultava del resto documentata). Ma nel contempo, esso avrebbe anche dovuto d’ufficio dedurre dal reddito dell’escusso quanto versato dalla datrice di lavoro direttamente alla ricorrente (fr. 596.–) in base alla decisione del Tribunale di Varese (sentenza della CEF 15.2021.76 del 28 giugno 2021, pag. 2). Fatte le dovute correzioni, il reddito dell’escusso sarebbe verosimilmente risultato comunque impignorabile, il suo minimo esistenziale, di fr. 2'476.– (2'168.50 + 480 + 120 – 292.50) essendo superiore di fr. 32.60 rispetto a suo reddito computabile, di fr. 2'443.40 (3'039.40 – 596).

–     ;

–   .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.