Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 La ricorrente chiede di accertare la nullità dellavviso di pignoramento, facendo valere che lesecuzione è perenta già dal 5 o dal 20 agosto 2020 nel senso dellart. 88 cpv. 2 LEF, ossia prima dellinoltro dellistanza di rigetto dellopposizione.
E. 2.1 Nelle sue osservazioni PI 1 si limita a rilevare di aver tempestivamente inoltrato lazione di rigetto dellopposizione allesecuzione da lui promossa a convalida del sequestro entro il termine di dieci giorni stabilito dallart. 279 cpv. 2 LEF, tenuto conto del fatto che lopposizione al sequestro interposta dalla ricorrente ha sospeso il termine di convalida in conformità dellart. 279 cpv. 5 n. 1 LEF. Afferma che la tempestività dellazione è comprovata dalla stessa decisione di rigetto dellopposizione, che lha riconosciuta, mentre RI 1 ne aveva paradossalmente invocato il carattere prematuro proprio alla luce della sospensione stabilita dallart. 279 cpv. 5 n. 1 LEF.
E. 2.2 PI 1 si determina solo sul termine di convalida del sequestro, disciplinato dallart. 279 LEF, senza spendere una parola sullosservanza del termine di perenzione dellesecuzione stabilito dallart. 88 cpv. 2 LEF, secondo cui la domanda di proseguimento devessere presentata entro un anno dalla notifica del precetto esecutivo (allescusso: DTF 125 III 46 consid. 3/b), a prescindere dal fatto che lesecuzione sia stata promossa o no a convalida di un sequestro. Ora, la validità o la caducità del sequestro non influisce in quanto tale sulla perenzione giusta lart. 88 cpv. 2 LEF (DTF 143 III 585 consid. 3.2.1) e viceversa lesecuzione si estingue se la domanda di proseguimento non è presentata entro un anno dalla notifica del precetto esecutivo (Jolanta Kren Kostkiewicz/Ilija Penon, Zur Arrestprosequierung im nationalen und internationalen Kontext, BlSchK 2012, 238 ad V/A; implicitamente: sentenza del Tribunale federale 5A_220/2013 del 6 settembre 2013, consid. 5.2; Reiser in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 10 ad art. 279 LEF). In altre parole, termini di convalida del sequestro e di perenzione dellesecuzione sono indipendenti. Che la presentazione dellistanza di rigetto dellopposizione sia tempestiva dal profilo della convalida del sequestro (ai sensi dellart. 279 LEF) non comporta di per sé la prevenzione della perenzione secondo lart. 88 cpv. 2 LEF. A parte il fatto che la constatazione dellosservanza di ambedue i termini compete allufficio desecuzione (e su ricorso allautorità di vigilanza) e non al giudice del rigetto dellopposizione (cfr. DTF 125 III 45 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 5A_600/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 2), la conferma del rispetto del termine di convalida del sequestro contenuta nella sentenza di rigetto del 29 settembre 2021 (sopra ad B) non è di rilievo per la questione della perenzione dellesecuzione eccepita dalla ricorrente.
E. 2.3 Il precetto esecutivo fatto spiccare da PI 1 è stato notificato a RI 1 il 5 agosto 2019. Lesecuzione si è pertanto perenta già il 5 agosto 2020 (art. 88 cpv. 2 LEF), ovvero prima dellinoltro dellistanza di rigetto dellopposizione, avvenuto solo il 21 giugno 2021. Non si è verificata pertanto alcuna sospensione del termine di perenzione, sicché la domanda di continuazione dellesecuzione presentata il 22 ottobre 2021 è tardiva. LUE avrebbe quindi dovuto dufficio rifiutare di darvi seguito. Gli avvisi di pignoramento impugnati sono di conseguenza nulli (DTF 96 III 117; Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 21 ad art. 88 LEF), ciò che questa Camera deve accertare dufficio a prescindere dallesistenza di un valido ricorso (art. 22 cpv. 1, 2° periodo LEF; sentenza della CEF 15.2019.85 del 28 gennaio 2020, RtiD 2020 II 953 n. 44c, consid. 3). I ricorsi vanno pertanto accolti e gli avvisi di pignoramento emessi nellesecuzione n. __________a dichiarati nulli.
E. 3 Notificazione a:
;
.
Comunicazione allUfficio desecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n. 15.2022.78
Lugano
16 gennaio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente
Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sui ricorsi 3 giugno (n. 63/2022) e 26 agosto 2022 (n. 84/2022) di
RI 1 c/o fermo posta,
contro
loperato dellUfficio desecuzione, sede di Lugano, o meglio contro lavviso di pignoramento emesso il 13 maggio 2022, rispettivamente contro quello emesso in sostituzione il 25 maggio 2022 nellesecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1, IT-
(patrocinato dallavv. PA 1,)
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 luglio 2019 dalla sede di Lugano dellUfficio desecuzione (UE), PI 1 ha escusso RI 1 per lincasso di fr. 1'563'899.30 oltre a interessi e spese, la quale ha interposto opposizione il 5 agosto 2019.
B. Con sentenza del 29 settembre 2021 (SO 2021.2917), il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto listanza inoltrata da PI 1 il 21 giugno 2021 e ha rigettato in via definitiva lopposizione al precetto esecutivo interposta dallescussa il 5 agosto 2019 limitatamente alla somma richiesta di fr. 51'057.20 oltre agli interessi del 5% dal 29 gennaio 2019. Il 9 maggio 2022 il giu-dice delegato di questa Camera ha restituito a RI 1 senza ulteriore formalità il reclamo presentato contro la decisione appena citata (inc. 14.2021.163) in quanto anche latto emendato trasmesso dalla reclamante conteneva ancora inaccettabili contumelie.
C. Sulla scorta della domanda di continuazione dellesecuzione presentata da PI 1 limitatamente alla pretesa per spese legali penali di fr. 51'057.20, il 13 maggio 2022 lUE ha emesso lavviso di pignoramento (con il n. __________a) per il 10 giugno 2022 a concorrenza di fr. 34'728. complessivi (mentre per il saldo lesecuzione è rimasta registrata con il n. __________ e come sospesa da opposizione).
D. In sostituzione dellatto appena menzionato, il 25 maggio 2022, lUE ha emesso un nuovo avviso di pignoramento per il 16 agosto 2022 a concorrenza della somma rettificata di fr. 63'847.60 spese e interessi compresi.
E. Con un primo ricorso del 3 giugno 2022 (n. 63/2022), RI 1 ha chiesto, previo conferimento delleffetto sospensivo, di annullare, revocare, dichiarare nullo e/o di nessun effetto il primo avviso di pignoramento, protestate tasse, spese e indennità.
F. Nelle sue osservazioni dell8 giugno 2022, lUE ha ritenuto di avere eseguito correttamente la procedura, ma si è rimesso al giudizio della Camera per quanto riguarda la domanda di effetto sospensivo.
G. Mediante contro-osservazioni del 20 giugno 2022, RI 1 ha chiesto di accogliere il suo ricorso previo accertamento della perenzione dellesecuzione e della nullità del pignoramento e del nuovo avviso di pignoramento del 25 maggio 2022.
H. Con un secondo ricorso del 26 agosto 2022 (n. 84/2022), RI 1 ha postulato, previo conferimento delleffetto sospensivo e accertamento della perenzione dellesecuzione, di annullare, revocare, dichiarare nullo e/o di nessun effetto (anche) il secondo avviso di pignoramento, protestate tasse, spese e indennità.
I. Nelle osservazioni del 1° settembre 2022, lUE ha confermato le sue precedenti osservazioni e si è rimesso al giudizio della Camera per quanto riguarda la domanda di effetto sospensivo, la quale è stata accolta con ordinanza del 2 dicembre 2022.
L. Nelle osservazioni del 16 dicembre 2022 PI 1 ha postulato la reiezione dei ricorsi e nelle sue del 20 dicembre 2022 lUE ha confermato unaltra volta la validità dei propri provvedimenti.
Considerando
in diritto: 1. Interposto allautorità di vigilanza cantonale nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale dappello (art. 3 LPR [RL 280.200]) entro dieci giorni dalla notifica del primo avviso di pignoramento, avvenuta secondo le stesse allegazioni della ricorrente il 24 maggio 2022, il primo ricorso è tempestivo, ma senza oggetto, giacché latto impugnato è stato sostituito dallavviso di pignoramento del 25 maggio 2022. Il secondo ricorso del 26 agosto 2022 appare invece tardivo, dal momento che RI 1 aveva conoscenza del secondo avviso di pignoramento già al momento in cui ha presentato le contro-osservazioni del 20 giugno 2022 (pag. 3 in fondo), ma da questultimo atto si evince che già allora aveva chiesto di accertare la nullità dellesecuzione e pertanto anche del secondo avviso di pignoramento. Trattandosi di censure di nullità, vanno del resto esaminate dufficio a prescindere dalla tempestività del ricorso (art. 22 cpv. 1 LEF).
2. La ricorrente chiede di accertare la nullità dellavviso di pignoramento, facendo valere che lesecuzione è perenta già dal 5 o dal 20 agosto 2020 nel senso dellart. 88 cpv. 2 LEF, ossia prima dellinoltro dellistanza di rigetto dellopposizione.
2.1 Nelle sue osservazioni PI 1 si limita a rilevare di aver tempestivamente inoltrato lazione di rigetto dellopposizione allesecuzione da lui promossa a convalida del sequestro entro il termine di dieci giorni stabilito dallart. 279 cpv. 2 LEF, tenuto conto del fatto che lopposizione al sequestro interposta dalla ricorrente ha sospeso il termine di convalida in conformità dellart. 279 cpv. 5 n. 1 LEF. Afferma che la tempestività dellazione è comprovata dalla stessa decisione di rigetto dellopposizione, che lha riconosciuta, mentre RI 1 ne aveva paradossalmente invocato il carattere prematuro proprio alla luce della sospensione stabilita dallart. 279 cpv. 5 n. 1 LEF.
2.2 PI 1 si determina solo sul termine di convalida del sequestro, disciplinato dallart. 279 LEF, senza spendere una parola sullosservanza del termine di perenzione dellesecuzione stabilito dallart. 88 cpv. 2 LEF, secondo cui la domanda di proseguimento devessere presentata entro un anno dalla notifica del precetto esecutivo (allescusso: DTF 125 III 46 consid. 3/b), a prescindere dal fatto che lesecuzione sia stata promossa o no a convalida di un sequestro. Ora, la validità o la caducità del sequestro non influisce in quanto tale sulla perenzione giusta lart. 88 cpv. 2 LEF (DTF 143 III 585 consid. 3.2.1) e viceversa lesecuzione si estingue se la domanda di proseguimento non è presentata entro un anno dalla notifica del precetto esecutivo (Jolanta Kren Kostkiewicz/Ilija Penon, Zur Arrestprosequierung im nationalen und internationalen Kontext, BlSchK 2012, 238 ad V/A; implicitamente: sentenza del Tribunale federale 5A_220/2013 del 6 settembre 2013, consid. 5.2; Reiser in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 10 ad art. 279 LEF). In altre parole, termini di convalida del sequestro e di perenzione dellesecuzione sono indipendenti. Che la presentazione dellistanza di rigetto dellopposizione sia tempestiva dal profilo della convalida del sequestro (ai sensi dellart. 279 LEF) non comporta di per sé la prevenzione della perenzione secondo lart. 88 cpv. 2 LEF. A parte il fatto che la constatazione dellosservanza di ambedue i termini compete allufficio desecuzione (e su ricorso allautorità di vigilanza) e non al giudice del rigetto dellopposizione (cfr. DTF 125 III 45 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 5A_600/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 2), la conferma del rispetto del termine di convalida del sequestro contenuta nella sentenza di rigetto del 29 settembre 2021 (sopra ad B) non è di rilievo per la questione della perenzione dellesecuzione eccepita dalla ricorrente.
2.3 Il precetto esecutivo fatto spiccare da PI 1 è stato notificato a RI 1 il 5 agosto 2019. Lesecuzione si è pertanto perenta già il 5 agosto 2020 (art. 88 cpv. 2 LEF), ovvero prima dellinoltro dellistanza di rigetto dellopposizione, avvenuto solo il 21 giugno 2021. Non si è verificata pertanto alcuna sospensione del termine di perenzione, sicché la domanda di continuazione dellesecuzione presentata il 22 ottobre 2021 è tardiva. LUE avrebbe quindi dovuto dufficio rifiutare di darvi seguito. Gli avvisi di pignoramento impugnati sono di conseguenza nulli (DTF 96 III 117; Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 21 ad art. 88 LEF), ciò che questa Camera deve accertare dufficio a prescindere dallesistenza di un valido ricorso (art. 22 cpv. 1, 2° periodo LEF; sentenza della CEF 15.2019.85 del 28 gennaio 2020, RtiD 2020 II 953 n. 44c, consid. 3). I ricorsi vanno pertanto accolti e gli avvisi di pignoramento emessi nellesecuzione n. __________a dichiarati nulli.
3. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. I ricorsi sono accolti e di conseguenza gli avvisi di pignoramento emessi nellesecuzione n. __________a sono dichiarati nulli.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
;
.
Comunicazione allUfficio desecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.