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15.2022.68

Rifiuto di dar seguito alla domanda dell’escusso di non dar notizia a terzi di un’esecuzione. Ricorso fondato esclusivamente sulla contestazione del credito vantato dall’escutente

Ticino · 2022-09-12 · Italiano TI
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Rifiuto di dar seguito alla domanda dell’escusso di non dar notizia a terzi di un’esecuzione. Ricorso fondato esclusivamente sulla contestazione del credito vantato dall’escutente

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

E. 3 Notificazione a    . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.09.2022 15.2022.68

Rifiuto di dar seguito alla domanda dell’escusso di non dar notizia a terzi di un’esecuzione. Ricorso fondato esclusivamente sulla contestazione del credito vantato dall’escutente

Incarto n. 15.2022.68 Lugano 12 settembre 2022 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 19 maggio 2022 di RI 1 contro l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro il provvedimen­to del 13 maggio 2022 con cui ha respinto la domanda del ricorrente di non dar notizia a terzi dell’esecuzione

n. __________ promossa nei suoi confronti da PI 1, ritenuto in fatto e considerando in diritto: che il 7 aprile 2022 RI 1 ha presentato dinanzi alla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) una domanda di non dar notizia a terzi dell’esecuzione n. __________ che PI 1 aveva promosso nei suoi confronti il 21 ottobre 2021 per l’incasso di fr. 843.10 oltre agli interessi del 5% dall’11 giugno 2018; che preso atto della richiesta, con scritto del 14 aprile 2022 l’UE ha assegnato all’escutente un termine fino al 6 maggio 2022 per comunicare se aveva avviato una procedura di eliminazione dell’opposizione interposta dall’escusso il 5 novembre 2021 (“rigetto dell’opposizione” [art. 80 segg. LEF] o azione giudiziaria di accertamento [art. 79 LEF]) o se il debitore aveva pagato integralmente il suo credito, corredando l’eventuale comunicazione delle relative prove con l’avvertenza per cui in caso di mancata comunicazione l’esecuzione non sarebbe più stata portata a conoscenza di terzi (a norma dell’art. 8 a cpv. 3 lett. d LEF); che mediante e-mail del 12 maggio 2022 PI 1 ha informato l’Ufficio di aver avviato quello stesso giorno una procedura di rigetto dell’opposizione davanti alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona, producendo copia dell’istanza e della ricevuta dell’invio per raccomandata; che sulla base dei predetti documenti, tramite provvedimento del 13 maggio 2022 l’UE ha respinto la domanda di non dar notizia a terzi; che con ricorso del 19 maggio 2022 RI 1 si aggrava contro tale decisione, contestando il corretto adempimento dell’inter­ven­­to dentistico che PI 1 aveva eseguito su suo figlio __________ nel 2018; che tuttavia né l’ufficio d’esecuzione né l’autorità di vigilanza

– nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [ RL 280.200]) – sono competenti per esaminare censure riguardanti l’esistenza o l’importo dei crediti posti in esecuzione (sentenza della CEF 15.2022.93 del 26 agosto 2022); che il ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF è infatti ammesso solo contro provvedimenti dell’ufficio d’esecuzione (o dei fallimenti) per violazione di una norma di diritto o errori d’apprez­­zamento che rientrano nella competenza dell’ufficio, ad esempio la decisione che respinge la richiesta di non dar notizia di un’ese­­cuzione a terzi giusta l’art. 8 a cpv. 3 lett. d LEF; che se intende contestare il credito vantato dall’escutente, nella fattispecie l’escusso lo dovrà fare nella procedura di rigetto dell’op­posizione promossa dal procedente il 12 maggio 2022 (art. 80-82 LEF); che il ricorso in esame, che ha carattere sussidiario rispetto alla via giudiziaria (art. 17 cpv. 1 LEF), è pertanto irricevibile; che stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alla controparte né il ricorso né la sentenza, come peraltro suggerito dall’UE nelle sue osservazioni del 25 maggio 2022; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si asse-gnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia:              1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a    . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.