opencaselaw.ch

15.2022.55

Istanza di nuova stima immobiliare. Mancanza di contestazioni contro la nuova valutazione peritale

Ticino · 2022-10-07 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.15.2022.55

Lugano

7 ottobre 2022

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) sull’istanza di nuova stima del 27 aprile 2022 di

RI 1

(patrocinato dall’ PA 1,)

nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliaredell’Ufficio di esecuzione,sede di Lugano, promossa dalla

PI 3,

ricordato che con decisione del 1° giugno 2022 la Camera ha accolto l’istanza presentata da RI 1nell’esecuzione appena citata, ordinando l’allestimento di una nuova stima peritaledell’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ del fondo base n. __________ RFD di __________, valutata dal perito incaricato dall’UE infr. 1'630'000.–;

richiamata l’ordinanza del 5 settembre 2022 con cui la Camera ha impartito alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni sul nuovo referto peritale 2 settembre 2022 delvalutatore immobiliare PI 5;

preso atto che le parti non hanno formulato osservazioni e non hanno quindi contestato il valore di stima di fr. 1'470'000.– che il secondo perito ha attribuito al fondo;

considerato che, in assenza di contestazioni sulle quali la Camera debba decidere nel senso dell’art.9 cpv. 2 RFF, ultimo periodo, il nuovo valore di stima peritale risulta determinante, sicché quello stabilito dall’UE varettificato infr. 1'470'000.–;

ritenuto che le spese della nuova perizia di complessivi fr. 2'261.70, già anticipate da RI 1, restano a suo carico, siccome non ne ha chiesto la rifusione dal debitore giusta l’art. 9 cpv. 2 RFF (v. sentenza della CEF 15.2018.16 del 21 agosto 2018, massimata in RtiD 2019 I 662

n. 76c), fermo restando ad ogni modo che una nuova stima peritale, inferiore a quella precedente di meno del 10%, non può essere considerata“notevolmente” (“wesentlich”, “sensiblement”)modificata nel senso della predetta norma;

posto che la presente procedura non dà luogo a tasse, l’autorità di vigilanza non avendo dovuto decidere su eventuali contestazioni delle parti in merito alla nuova stima (art. 9 cpv. 2 RFF ultimo periodo);

decide:1.   Il valore di stimadell’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ delfondo base n. __________ RFD di __________è stabilito infr. 1'470'000.–.

2.   Non sono prelevate tasse, mentre le spese peritali di complessivi fr. 2'261.70, già anticipate da RI 1, restano a suo carico.

–

;

–;

–  .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.