Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2022.55
Lugano
7 ottobre 2022
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) sullistanza di nuova stima del 27 aprile 2022 di
RI 1
(patrocinato dall PA 1,)
nellesecuzione n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliaredellUfficio di esecuzione,sede di Lugano, promossa dalla
PI 3,
ricordato che con decisione del 1° giugno 2022 la Camera ha accolto listanza presentata da RI 1nellesecuzione appena citata, ordinando lallestimento di una nuova stima peritaledellunità di proprietà per piani (PPP) n. __________ del fondo base n. __________ RFD di __________, valutata dal perito incaricato dallUE infr. 1'630'000.;
richiamata lordinanza del 5 settembre 2022 con cui la Camera ha impartito alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni sul nuovo referto peritale 2 settembre 2022 delvalutatore immobiliare PI 5;
preso atto che le parti non hanno formulato osservazioni e non hanno quindi contestato il valore di stima di fr. 1'470'000. che il secondo perito ha attribuito al fondo;
considerato che, in assenza di contestazioni sulle quali la Camera debba decidere nel senso dellart.9 cpv. 2 RFF, ultimo periodo, il nuovo valore di stima peritale risulta determinante, sicché quello stabilito dallUE varettificato infr. 1'470'000.;
ritenuto che le spese della nuova perizia di complessivi fr. 2'261.70, già anticipate da RI 1, restano a suo carico, siccome non ne ha chiesto la rifusione dal debitore giusta lart. 9 cpv. 2 RFF (v. sentenza della CEF 15.2018.16 del 21 agosto 2018, massimata in RtiD 2019 I 662
n. 76c), fermo restando ad ogni modo che una nuova stima peritale, inferiore a quella precedente di meno del 10%, non può essere consideratanotevolmente (wesentlich, sensiblement)modificata nel senso della predetta norma;
posto che la presente procedura non dà luogo a tasse, lautorità di vigilanza non avendo dovuto decidere su eventuali contestazioni delle parti in merito alla nuova stima (art. 9 cpv. 2 RFF ultimo periodo);
decide:1. Il valore di stimadellunità di proprietà per piani (PPP) n. __________ delfondo base n. __________ RFD di __________è stabilito infr. 1'470'000..
2. Non sono prelevate tasse, mentre le spese peritali di complessivi fr. 2'261.70, già anticipate da RI 1, restano a suo carico.
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.