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15.2022.45

Ticino · 2021-10-27 · Italiano TI
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Differimento del fallimento. Segnalazione del giudice del fallimento all’autorità di vigilanza circa dubbi sulla notifica del precetto esecutivo e della comminatoria di fallimento

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.04.2022 15.2022.45

Differimento del fallimento. Segnalazione del giudice del fallimento all’autorità di vigilanza circa dubbi sulla notifica del precetto esecutivo e della comminatoria di fallimento

Incarto n. 15.2022.45 Lugano 27 aprile 2022 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sulla segnalazione di nullità sporta il 4 aprile 2022 dalla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, Lugano in merito al l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio la notifica del precetto esecutivo e della comminatoria di fallimento emessi il 14 gennaio e il 17 maggio 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla PI 1, contro PI 2, ritenuto in fatto e considerando in diritto: che dando seguito all’istanza 19 agosto 2021 della CO 1 contro la RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'050.75 oltre a interessi e spese, con decisione del 27 ottobre 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento della convenuta dal giorno successivo alle ore 10:00; che adita dalla società fallita con reclamo dell’8 novembre 2021, con sentenza 14.2021.178 del 10 dicembre 2021 la scrivente Camera, nella sua veste di autorità giudiziaria superiore, l’ha accolto e di conseguenza ha annullato il fallimento della RE 1 e rinviato la causa al primo giudice per nuovo giudizio previa reiterata citazione delle parti; che mediante decisione del 4 aprile 2022, il Pretore ha differito la decisione sull’istanza di fallimento e sottoposto il caso a questa Camera nella sua veste di autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 173 cpv. 2 LEF, ritenendo di non poter escludere con certezza che al momento dell’inoltro dell’istanza di fallimento alla società convenuta fossero effettivamente pervenuti il precetto esecutivo e

– almeno venti giorni prima della sua notifica – la comminatoria di fallimento, ciò che potrebbe determinare la nullità di tali atti esecutivi giusta l’art. 22 LEF; che il Pretore rileva al riguardo che il precetto esecutivo è perlomeno incompleto, siccome non indica a chi è stato notificato e il direttore della convenuta allega di essere stato detenuto presso il carcere di Limmattal al momento della presunta notificazione, mentre la comminatoria di fallimento è quantomeno imprecisa, dal momento che indica quale destinatario della notifica del 19 maggio 2021 l’“amministratore” RA 1, allorquando egli non lo era più dal 1° luglio 2020, data in cui è stato iscritto quale direttore della società; che nella sentenza del 10 dicembre 2021 (al consid. 2.2) la Camera ha rilevato che RA 1, nel reclamo presentato a nome della PI 2, aveva allegato di essere stato “presente al suo domicilio di via __________ a Lugano” al momento della notifica della comminatoria di fallimento il 19 maggio 2021 e solo nella successiva (prima) integrazione del reclamo, aveva affermato di non essere stato a Lugano al momento della notifica, pur senz’altra specificazione né prova; che la Camera aveva pertanto ritenuto la censura pretestuosa e – implicitamente – non idonea a giustificare un intervento d’ufficio, sulla scorta dell’art. 22 LEF, nella sua veste di autorità di vigilanza; che nella segnalazione il Pretore dà atto che non è “suggellata da alcuna prova” l’affermazione della convenuta secondo cui RA 1 non sarebbe stato a __________ alla data (19 maggio 2021) indicata nella comminatoria di fallimento come data in cui la stessa è stata consegnata a RA 1; che il Pretore rileva però a ragione che sia l’agente notificatore sia la Camera hanno designato per errore RA 1 come amministratore (unico) della convenuta mentre al momento della no-tifica della comminatoria di fallimento (come del precetto esecutivo) egli ne era solo il direttore; che tale imprecisione non inficia però la validità della notifica, la quale a norma dell’art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF può essere fatta anche a qualunque direttore o procuratore della società anonima escus­sa; che può così solo essere nuovamente constatato come la convenuta non abbia reso verosimili, come le incombeva (art. 9 cpv. 2 CC), fondati motivi di dubitare della veridicità della notifica della comminatoria di fallimento accertata in quel documento; che al momento della presentazione dell’istanza di fallimento, il 19 agosto 2021, erano trascorsi più di venti giorni dalla notificazione della comminatoria di fallimento del 19 maggio 2021; che in queste circostanze la contestazione della notifica del precetto esecutivo, contenuta anch’essa nella prima integrazione del reclamo, si conferma tardiva, e quindi irricevibile (sentenza del 10 dicembre 2021, consid. 2.3); che la PI 2 avrebbe infatti dovuto sollevarla con un ricorso all’autorità di vigilanza entro dieci giorni dalla notifica della comminatoria di fallimento (art. 17 cpv. 2 LEF); che né il precetto esecutivo né la comminatoria di fallimento sono pertanto nulli; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia:              1. È accertato che il precetto esecutivo e la comminatoria di fallimento emessi nell’esecuzione n. __________ non sono nulli. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a:

–;

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–  . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.