Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2022.19
Lugano
28 marzo 2022
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 14 febbraio 2022 della
RI 1
contro
loperato dellUfficio desecuzione,sede di Mendrisio, o meglio contro il provvedimento del 31 gennaio 2022 con cui lUfficio ha invitato la ricorrente a pagare limposta sullutile immobiliare (TUI) emessa in relazione con lasta del fondo n. __________ RFD di __________ indetta nellesecuzione n. __________ in realizzazione del pegno immobiliare gravante il fondo promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1,
preso atto che con decisione del 24 marzo 2022 lUfficio desecuzione ha annullato il provvedimento impugnato, dopo aver accertato che lUfficio circondariale di tassazione di Lugano, con decisione el 24 marzo 2022, aveva stabilito in base alla documentazione della banca relativa alle spese dinvestimento nel frattempo trasmessa dallUE che non è dovuta alcuna TUI;
atteso che il ricorso è di conseguenza diventato senza oggetto, sicché va stralciato dai ruoli (art.24bcpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF[RS 281.35]).
;
.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.