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15.2022.19

Stralcio del ricorso diventato senza oggetto in seguito all’annullamento del provvedimento impugnato

Ticino · 2022-03-24 · Italiano TI
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Incarto n.15.2022.19

Lugano

28 marzo 2022

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 14 febbraio 2022 della

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,sede di Mendrisio, o meglio contro il provvedimento del 31 gennaio 2022 con cui l’Ufficio ha invitato la ricorrente a pagare l’imposta sull’utile immobiliare (TUI) emessa in relazione con l’asta del fondo n. __________ RFD di __________ indetta nell’esecuzione n. __________ in realizzazione del pegno immobiliare gravante il fondo promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1,

preso atto che con decisione del 24 marzo 2022 l’Ufficio d’esecuzione ha annullato il provvedimento impugnato, dopo aver accertato che l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano, con decisione el 24 marzo 2022, aveva stabilito in base alla documentazione della banca relativa alle spese d’investimento nel frattempo trasmessa dall’UE che non è dovuta alcuna TUI;

atteso che il ricorso è di conseguenza diventato senza oggetto, sicché va stralciato dai ruoli (art.24bcpv. 1 LPR);

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF[RS 281.35]).

–;

–   .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.