Ricorso. Stralcio in seguito al ritiro dell’esecuzione
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.03.2023 15.2022.164
Ricorso. Stralcio in seguito al ritiro dell’esecuzione
Incarto n. 15.2022.164 Lugano 8 marzo 2023 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo sul ricorso 17 dicembre 2022 di RI 1 contro l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la decisione di revisione del pignoramento di salario emessa il 9 dicembre 2022 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dal PI 1, __________ (rappresentato da __________) rilevato che RI 1 ha presentato il ricorso direttamente a questa Camera contro “la decisione di pignoramento del 9 dicembre 2022” senz’allegarla e senza nemmeno indicare la sede dell’Ufficio d’esecuzione che l’ha emessa, cui avrebbe dovuto indirizzare il ricorso (art. 7 cpv. 1 Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200); preso atto, nondimeno, che il ricorrente ha saldato l’esecuzione il 10 gennaio 2023, sicché secondo le istruzioni preventive dell’escutente l’esecuzione oggetto del ricorso è stata annullata in stessa data; considerato come la procedura ricorsuale, come pure la contestuale domanda di effetto sospensivo, sia così divenuta priva d’oggetto e debba di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24 b cpv. 1 LPR); ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]); pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è pertanto stralciato dai ruoli. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Notificazione a . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.