Sequestro di redditi. Debitore d’ignota dimora. Riconsiderazione parziale. Estensione delle indagini dell’ufficio d’esecuzione
Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
E. 3 Notificazione a: –;
– . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.02.2023 15.2022.163
Sequestro di redditi. Debitore d’ignota dimora. Riconsiderazione parziale. Estensione delle indagini dell’ufficio d’esecuzione
Incarto n. 15.2022.163 Lugano 6 febbraio 2023 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 16 dicembre 2022 di RI 1 (patrocinato dall’__________ PA 1,) contro l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il verbale di sequestro emesso il 14 dicembre 2022 nel procedimento n. 3344284 promosso dal ricorrente nei confronti di PI 1 ritenuto in fatto e considerando in diritto: che a richiesta di RI 1, il 14 dicembre 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato nei confronti di PI 1 il sequestro di “ tutti redditi/crediti” di quest’ultimo “a seguito di contratto di ingaggio/contratto di lavoro/contratto di man dato nei confronti dell’__________, __________ c/o PI 2 […] o chi per essa” a garanzia di un credito di fr. 55'500.– oltre agl’interessi del 5% dal 10 maggio 2019; che la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha eseguito il sequestro lo stesso giorno, stabilendo il reddito del debitore, conseguito quale “commentatore su chiamata”, in fr. 1'194.– mensili, a fronte di un minimo esistenziale di fr. 2'960.– (base mensile di fr. 960.–, tenuto conto della residenza, ignota, all’estero, più i contributi di mantenimento dei due figli, di fr. 2'000.– mensili, stabiliti dalla Pretura di Lugano con decisione supercautelare), di modo che ha dichiarato il sequestro infruttuoso; che con ricorso del 16 dicembre 2022, RI 1 ha impugnato il verbale di sequestro chiedendo di ordinare all’UE di “adottare quei provvedimenti/misure di indagine di cui il decreto/verbale di sequestro qui contestato è chiaramente lacunoso, e meglio:
1. indagine cica l’effettiva residenza dell’escusso (p.es. egli dispone di un collegamento telefonico mobile svizzero o estero; se sì chi è l’intestatario e chi paga l’abbonamento?);
2. indagine circa gli effettivi redditi percepiti dalla PI 2;
3. acquisizione dei contratti di ingaggio, mandato, lavoro in essere con l’ente radiotelevisivo;
4. indagine circa le modalità di pagamento e i conti di arrivo delle spettanze all’escusso;
5. interrogatorio/audizione del signor PI 1 una volta rientrato in sede a conclusione __________”; che mediante decisione di “riconsiderazione” del 20 dicembre 2022, l’UE ha annullato il verbale di sequestro e preannunciato che avrebbe proceduto, “nel limite del possibile” a convocare e interrogare il debitore, alfine di verificare nuovamente il calcolo del minimo di esistenza e il suo effettivo domicilio, ed emettere poi un nuovo verbale; che il 10 gennaio 2023 l’UE ha comunicato alla Camera che la decisione di riconsiderazione non era stata contestata e ha postulato di conseguenza lo stralcio del ricorso dai ruoli; che con la sua decisione del 20 dicembre 2022, l’UE non pare invero avere accolto tutte le richieste del ricorrente, in particolare per quanto attiene ai punti 3 e 4 delle conclusioni del ricorso; che ad ogni modo non dev’essere dato seguito a tali richieste poiché l’esecuzione del sequestro deve limitarsi agli attivi indicati nel decreto di sequestro (DTF 130 III 583 consid. 2.2.3; sentenza della CEF 15.2020.70 del 24 settembre 2020 pag. 3), ovvero ai redditi versati dalla PI 2 all’escusso e ai crediti vantati da quest’ultimo nei suoi confronti; che al riguardo non servono i contratti firmati dall’escusso con la PI 2, determinante essendo la risposta di quest’ultima, siccome il ricorrente non menziona motivi di dubitarne; che pure le modalità di pagamento e i conti di destinazione delle spettanze all’escusso non sono in sé di rilievo dal momento ch’essi non sono stati sequestrati; che tutt’al più potrebbero servire a determinare il luogo in cui rintracciare l’escusso, ma pare più efficace al riguardo interpellare la datrice di lavoro per ottenere le informazioni utili a contattare PI 1; che nella misura in cui non è diventato senza oggetto con la riconsiderazione del provvedimento impugnato, il ricorso va respinto; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: –;
– . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.