Ricorso. Stralcio in seguito al ritiro del ricorso
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.12.2022 15.2022.160
Ricorso. Stralcio in seguito al ritiro del ricorso
Incarto n. 15.2022.160 Lugano 12 dicembre 2022 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo sul ricorso 28 novembre 2022 della RI 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________) contro l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, o meglio contro l’annullamento, il 16 novembre 2022, della comminatoria di fallimento emessa il 7 novembre nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti della PI 1, __________ (patrocinata dall’__________ PA 2, __________) preso atto che con e-mail del 6 dicembre 2022 la RI 1 ha comunicato all’Ufficio di considerare la questione sollevata con il ricorso come “definitivamente evasa” dopo aver preso conoscenza della dichiarazione 1° dicembre 2022 dell’agente della polizia comunale di Mendrisio, con cui egli ha confermato che all’atto della notifica del precetto esecutivo l’escussa vi aveva interposto opposizione, non riportata per errore sull’esemplare per il creditore; considerato come la procedura ricorsuale sia così divenuta priva d’oggetto e debba di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24 c LPR); ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]); pronuncia: 1. Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuta desistenza . 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Notificazione a: –; – . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.