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Incarto n.15.2022.16
Lugano
16 marzo 2022
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 1° febbraio 2022 di
RI 1
contro
loperato dellUfficio desecuzione,sede di Bellinzona, o meglio contro lavviso di pignoramento emesso il 18 gennaio 2022 nellesecuzione n. __________03 promossa dal ricorrente nei confronti della
PI 1
preso atto che con decisione del 9 febbraio 2022 lUfficio desecuzione ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, dopo aver accertato che il ricorrente non aveva accettato la proposta di giudizio del Giudice di pace del Circolo di Bellinzona del 30 dicembre 2021, che prevedeva in particolare il rigetto definitivo dellopposizione da lui interposto contro lesecuzione oggetto del ricorso;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta lart. 17 cpv. 4 LEF lufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino allinvio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senzindugio alle parti e allautorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, lautorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art.24bcpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF[RS 281.35]).
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.