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15.2022.16

Ricorso. Stralcio in seguito alla riconsiderazione del provvedimento impugnato

Ticino · 2022-02-09 · Italiano TI
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Incarto n.15.2022.16

Lugano

16 marzo 2022

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 1° febbraio 2022 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,sede di Bellinzona, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 18 gennaio 2022 nell’esecuzione n. __________03 promossa dal ricorrente nei confronti della

PI 1

preso atto che con decisione del 9 febbraio 2022 l’Ufficio d’esecuzione ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, dopo aver accertato che il ricorrente non aveva accettato la proposta di giudizio del Giudice di pace del Circolo di Bellinzona del 30 dicembre 2021, che prevedeva in particolare il rigetto definitivo dell’opposizione da lui interposto contro l’esecuzione oggetto del ricorso;

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art.24bcpv. 1 LPR);

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF[RS 281.35]).

–;

–  .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.