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15.2022.157

Revoca del differimento dell’asta. Nuova domanda di differimento il giorno dell’asta a causa di difficoltà di pagamento legate alla guerra in Ucraina. Rifiuto di un’offerta dell’escusso senza garanzia di una banca svizzera

Ticino · 2022-12-14 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 ottobre 2022; che il 2 e il 18 febbraio 2022, l’UE ha diffidato l’escusso a pagare le rate di gennaio e febbraio 2022; che con e-mail del 2 marzo 2022 RI 1 ha comunicato all’UE che due ordini di pagamento di fr. 474'090.– sul conto clien­te del suo patrocinatore (avv. __________) non erano stati eseguiti “a causa delle note restrizioni (sanzioni) dovute alla crisi ucraina” ; che il 18 marzo 2022 l’UE ha emesso l’avviso d’incanto per il 10 novembre 2022; che il giorno dell’asta RI 1, tramite la sua nuova patrocinatrice (avv. PA 1), ha presentato per scritto all’UE una (nuova) domanda di differimento dell’incanto giusta l’art. 123 LEF e l’ha ribadita oralmente al battitore sul luogo dell’asta; che l’escusso ha partecipato all’asta, tenuta dalla sede di Mendrisio dell’UE (competente per le realizzazioni immobiliari), e formulato l’offerta più alta, di fr. 3'345'000.–, per l’aggiudicazione del fondo con la facoltà di disdire eventuali contratti di locazione per la successiva scadenza legale, ma tutte le sue offerte sono state annullate seduta stante, poiché egli non ha prodotto immediatamente una garanzia bancaria rilasciata da una banca soggetta alla legge dell’8 novembre 1934 sulle banche (LBCR, RS 952.0) in conformità del punto 14 delle condizioni d’asta; che il fondo è quindi stato aggiudicato all’autore dell’offerta precedente a quelle annullate, ovvero quella di fr. 2'600'000.– formulata dall’PI 2; che il 15 novembre 2022 l’UE ha risposto all’escusso che la sua richiesta del 10 novembre era tardiva e che non avrebbe comunque potuto essere accolta giacché la precedente dilazione era sta­ta revocata a causa del mancato pagamento delle rate stabilite e il fondo era stato nel frattempo realizzato; che con il ricorso in esame, del 21 novembre 2022, RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di accertare che il rifiuto delle sedi di Lugano e Mendrisio di sospendere o differire l’esecuzione costituisce denegata giustizia, di accertare la nullità dell’incanto e di annullare l’aggiudicazione; che nelle sue osservazioni del 24 novembre 2022 l’UE si è riconfermato nel proprio operato, ma si è rimesso al giudizio della Camera per quanto riguarda la domanda di effetto sospensivo; che il ricorrente ritiene l’impugnazione tempestiva poiché è interposta per denegata giustizia e, in ogni caso, è proposta entro dieci giorni dall’aggiudicazione impugnata; che nel merito il ricorrente fa valere l’impossibilità di versare le rate stabilite dall’UE il 21 ottobre 2021 in seguito al blocco del traffico dei pagamenti provenienti da cittadini russi disposto dal Consiglio federale con l’ordinanza del 4 marzo 2022 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina; che a suo parere tale ordinanza “concretizza implicitamente l’art. 62 LEF” , ossia una sospensione delle esecuzioni per determinate parti del territorio o di popolazione in caso di epidemia, di pubblica calamità o in tempo di guerra, in quanto impedisce la circolazione delle risorse economiche indispensabili a eseguire i pagamenti; che a detta del ricorrente nell’omettere di sospendere la procedura esecutiva l’UE ha violato il diritto federale ed è incorso in un diniego di giustizia; che nell’emettere l’avviso d’incanto del 22 marzo 2022 l’UE ha implicitamente revocato la dilazione e quindi rifiutato di sospendere ulteriormente l’esecuzione in ragione delle difficoltà di pagamento allegate dall’escusso; che una decisione dell’ufficio d’esecuzione, seppur negativa, non è assimilabile a un caso di ritardata o denegata giustizia, fosse essa anche illegale o irregolare (DTF 105 III 116 consid. 5/a), ma dev’essere impugnata entro dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF), altrimenti passa in giudicato (sentenza della CEF 15.2022.11 del 16 marzo 2022 consid. 1.2); che RI 1 non ha impugnato l’avviso d’incanto entro dieci giorni dalla sua ricezione (il 22 marzo 2022); che nella misura in cui tende a rimettere in discussione la revoca della dilazione concessa il 21 ottobre 2021, il ricorso è manifestamente tardivo e quindi irricevibile; che l’ordinanza del 4 marzo 2022 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72) non è all’evidenza un’ordinanza di sospensione delle esecuzioni dirette contro cittadini russi ai sensi dell’art. 62 LEF, norma a cui essa non si riferisce; che l’UE non era – e non è – tenuto a sospendere d’ufficio l’ese­cuzione diretta contro il ricorrente; che la (nuova) richiesta di differimento formulata il giorno stesso dell’asta, il 10 novembre 2022, era tardiva, poiché non lasciava all’UE il tempo necessario per esaminarla debitamente; che la risposta dell’UE del 15 novembre 2022 non è dunque tardiva e ad ogni modo l’UE aveva già respinto implicitamente la nuova richiesta di differimento formulata sia per scritto (anticipato per fax) sia oralmente il giorno dell’asta procedendo senza indugio all’aggiudicazione del fondo; che a tale stadio della procedura l’escusso avrebbe potuto evitare l’asta solo pagando immediatamente l’intera somma posta in esecuzione con le relative spese esecutive, comprese quelle legate alla preparazione dell’asta ( Suter/Reinau in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021,

n. 12 ad art. 123 LEF); che a fronte dell’impegno dell’escusso – manifestamente insufficiente e privo di riscontri concreti e oggettivi – di effettuare “un primo versamento” di fr. 250'000.– “entro tre giorni lavorativi” (domanda del 10 novembre 2022), la decisione negativa dell’UE non presta il fianco alla critica; che l’allegata impossibilità per il ricorrente di far confluire su conti svizzeri i fondi necessari a garantire il prezzo d’aggiudicazione non è un motivo che secondo la legge ne giustifica la sospensione e ad ogni modo il ricorrente non ha prodotto prove al riguardo; che nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto; che stante quanto precede, non è necessario comunicare agl’in­teressati né il ricorso né il giudizio odierno (cfr. l’art. 9 cpv. 2 LPR); che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Per questi motivi, pronuncia:              1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione all’     . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.15.2022.157

Lugano

14 dicembre 2022

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 21 novembre 2022 di

RI 1UAE-

(patrocinato dall’avv. PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,sede di Lugano, o meglio contro l’asta immobiliare svoltasi il 10 novembre 2022 nell’esecuzione n. __________ in realizzazione di pegno immobiliare promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1,

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.