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15.2022.155

Minimo di esistenza. Ricorso analogo a un precedente ricorso respinto dall’autorità di vigilanza. Allegazione di fatti successivi alla decisione di pignoramento impugnata

Ticino · 2023-02-17 · Italiano TI
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Minimo di esistenza. Ricorso analogo a un precedente ricorso respinto dall’autorità di vigilanza. Allegazione di fatti successivi alla decisione di pignoramento impugnata

Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 L’insorgente si duole che l’UE ha computato nei suoi redditi i sussidi dell’Ufficio dei pagamenti diretti della Sezione dell’agricoltura (di fr. 1'387.– mensili) in aggiunta all’entrata netta di fr. 2'500.– da attività indipendente da lui dichiarata in occasione del pignoramento, mentre, a suo dire, i fr. 2'500.– comprendono già i sussidi. Fa presente di aver già inoltrato un ricorso il 4 maggio 2022 contro una decisione di pignoramento analoga del 25 aprile 2022 (relativa al gruppo n. 10) e di non aver avuto alcuna risposta, malgrado una successiva richiesta di cambiamento del 16 novembre 2022.

E. 2.1 Ora, questa Camera ha respinto il ricorso del 4 maggio 2022 con decisione del 20 settembre 2022 (inc. 15.2022.56) e il 21 novembre 2022 il suo presidente ha risposto allo scritto del 16 novembre ricordando l’emanazione della sentenza del 20 settembre, che RI 1 non aveva ritirato, ma da ritenersi validamente notificata il 3 ottobre 2022 in base alla finzione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC (per il rinvio dell’art. 14 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]), e allegandone una copia per sua comodità.

E. 2.2 A sostegno del suo nuovo ricorso, RI 1 ripropone la stessa motivazione già fatta valere con il ricorso del 4 maggio 2022 già respinto da questa Camera, senza allegare fatti o documenti nuovi. Non può quindi ch’essere ribadito quanto già esposto nella decisione del 20 settembre 2022, vale a dire che il reddito di fr. 3'887.– stabilito dall’UE non presta il fianco alla critica, perlomeno in assenza di documentazione atta a stabilire il reddito effettivo dell’escusso, poiché è inferiore sia al limite inferiore dell’in­tervallo di fiducia del reddito agricolo medio netto per le aziende delle regioni di montagna, compresi i pagamenti diretti, ammontante nel 2020 a fr. 4'773.– mensili (Agroscope Transfer n. 409/ 2021 di ottobre 2021, pag. 4), sia al reddito risultante dalla tassazione fiscale (d’ufficio) per il 2020, pari a fr. 4'270.– mensili. Anche il ricorso ora in esame va pertanto respinto.

E. 3 Con lo scritto ricevuto dall’UE il 19 gennaio 2023, RI 1 ha mandato alcuni documenti (polizze di assicurazione malattia e di responsabilità civile per veicoli per il 2023, preventivo per la sostituzione del veicolo usato a fini professionali, schermate relative al rifiuto della banca di eseguire l’ordine permanente di pagamen­to dell’affitto per saldo insufficiente …) per dimostrare la sua situazione economica attuale, in particolare in seguito alla nascita del figlio __________ il 16 dicembre 2022. Si tratta però di spese successive alla decisione impugnata, il cui impatto sul minimo esistenziale del ricorrente non può essere trattato dalla Camera nella procedura di ricorso in esame, limitata alla verifica della decisione contestata al momento in cui è stata emanata, ma dev’essere analizzato dall’UE nel quadro di una procedura di (eventuale) revisione della decisione esistente (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4; sentenza della CEF 15.2022.156 del 5 dicembre 2022 pag. 3). Al riguardo spetta a RI 1 presentarsi all’UE con la documentazione contabile e i relativi giustificativi preannunciati nel suo ultimo scritto onde permettere al­l’organo esecutivo di valutare le conseguenze della nuova situazione sul suo minimo esistenziale.

E. 4 Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, né il ricorso né la sentenza vengono comunicati ai creditori (art. 9 cpv. 2 LPR).

E. 5 Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia:              1. Il ricorso è respinto. 2. Lo scritto di RI 1 e la documentazione allegata trasmes­sa alla Camera il 2 febbraio 2022 è restituita all’Ufficio d’esecu­zione per competenza affinché avvii una procedura di riesame del pignoramento alla luce delle mutate circostanze. 3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 4. Notificazione a    . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Faido. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.02.2023 15.2022.155

Minimo di esistenza. Ricorso analogo a un precedente ricorso respinto dall’autorità di vigilanza. Allegazione di fatti successivi alla decisione di pignoramento impugnata

Incarto n. 15.2022.155 Lugano 17 febbraio 2023 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 22 novembre 2022 di RI 1 contro l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Faido, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 15 novembre 2022 a favore delle esecuzioni n. __________, rispettivamente __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da Confederazione Svizzera, Berna Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) in fatto: A. A favore delle quattro esecuzioni appena citate, dirette nei confronti di RI 1 per oltre fr. 10'000.– complessivi, il 15 novembre 2022 l’UE ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo: Redditi Vendita prodotti + azienda agricola fr. 2 '500 .00 [indipendente] Sezione agricoltura, Bellinzona fr. 1'387.00 [pagamenti diretti] Totale fr. 3'887.00 Minimo d’esistenza Base mensile fr. 1 '200 .00 Affitto fr. 1'000.00 Altro fr. 180.00 [Tessera SES fr. 6.00 al giorno] Totale fr. 2'380.00 L’UE ha quindi pignorato presso l’Ufficio dei pagamenti diretti della Sezione dell’agricoltura i contributi di fr. 1'387.– mensili versati a RI 1, e ciò a partire dal 25 aprile 2022. B. Con ricorso del 22 novembre 2022, RI 1 si aggrava contro la predetta decisione chiedendone la modifica nel senso di ridurre il reddito netto mensile di fr. 3'887.– computato dall’UE alla sola entrata di fr. 2'500.– da lui dichiarata. C. Con osservazioni 23 dicembre 2022 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR. D. Il 2 febbraio 2023 l’UE ha trasmesso alla Camera lo scritto e l’an­nessa nuova documentazione ricevuta da RI 1 il 19 gen­naio. Considerando in diritto:                 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [ RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 15 novembre 2022, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). 2. L’insorgente si duole che l’UE ha computato nei suoi redditi i sussidi dell’Ufficio dei pagamenti diretti della Sezione dell’agricoltura (di fr. 1'387.– mensili) in aggiunta all’entrata netta di fr. 2'500.– da attività indipendente da lui dichiarata in occasione del pignoramento, mentre, a suo dire, i fr. 2'500.– comprendono già i sussidi. Fa presente di aver già inoltrato un ricorso il 4 maggio 2022 contro una decisione di pignoramento analoga del 25 aprile 2022 (relativa al gruppo n. 10) e di non aver avuto alcuna risposta, malgrado una successiva richiesta di cambiamento del 16 novembre 2022. 2.1 Ora, questa Camera ha respinto il ricorso del 4 maggio 2022 con decisione del 20 settembre 2022 (inc. 15.2022.56) e il 21 novembre 2022 il suo presidente ha risposto allo scritto del 16 novembre ricordando l’emanazione della sentenza del 20 settembre, che RI 1 non aveva ritirato, ma da ritenersi validamente notificata il 3 ottobre 2022 in base alla finzione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC (per il rinvio dell’art. 14 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]), e allegandone una copia per sua comodità. 2.2 A sostegno del suo nuovo ricorso, RI 1 ripropone la stessa motivazione già fatta valere con il ricorso del 4 maggio 2022 già respinto da questa Camera, senza allegare fatti o documenti nuovi. Non può quindi ch’essere ribadito quanto già esposto nella decisione del 20 settembre 2022, vale a dire che il reddito di fr. 3'887.– stabilito dall’UE non presta il fianco alla critica, perlomeno in assenza di documentazione atta a stabilire il reddito effettivo dell’escusso, poiché è inferiore sia al limite inferiore dell’in­tervallo di fiducia del reddito agricolo medio netto per le aziende delle regioni di montagna, compresi i pagamenti diretti, ammontante nel 2020 a fr. 4'773.– mensili (Agroscope Transfer n. 409/ 2021 di ottobre 2021, pag. 4), sia al reddito risultante dalla tassazione fiscale (d’ufficio) per il 2020, pari a fr. 4'270.– mensili. Anche il ricorso ora in esame va pertanto respinto. 3. Con lo scritto ricevuto dall’UE il 19 gennaio 2023, RI 1 ha mandato alcuni documenti (polizze di assicurazione malattia e di responsabilità civile per veicoli per il 2023, preventivo per la sostituzione del veicolo usato a fini professionali, schermate relative al rifiuto della banca di eseguire l’ordine permanente di pagamen­to dell’affitto per saldo insufficiente …) per dimostrare la sua situazione economica attuale, in particolare in seguito alla nascita del figlio __________ il 16 dicembre 2022. Si tratta però di spese successive alla decisione impugnata, il cui impatto sul minimo esistenziale del ricorrente non può essere trattato dalla Camera nella procedura di ricorso in esame, limitata alla verifica della decisione contestata al momento in cui è stata emanata, ma dev’essere analizzato dall’UE nel quadro di una procedura di (eventuale) revisione della decisione esistente (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4; sentenza della CEF 15.2022.156 del 5 dicembre 2022 pag. 3). Al riguardo spetta a RI 1 presentarsi all’UE con la documentazione contabile e i relativi giustificativi preannunciati nel suo ultimo scritto onde permettere al­l’organo esecutivo di valutare le conseguenze della nuova situazione sul suo minimo esistenziale. 4. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, né il ricorso né la sentenza vengono comunicati ai creditori (art. 9 cpv. 2 LPR). 5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia:              1. Il ricorso è respinto. 2. Lo scritto di RI 1 e la documentazione allegata trasmes­sa alla Camera il 2 febbraio 2022 è restituita all’Ufficio d’esecu­zione per competenza affinché avvii una procedura di riesame del pignoramento alla luce delle mutate circostanze. 3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 4. Notificazione a    . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Faido. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.