Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2022.153
Lugano
14 dicembre 2022
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 14 novembre 2022 di
RI 1
(patrocinato dall__________ PA 1,)
contro
loperato dellUfficio desecuzione,sede di Faido, o meglio contro lattestato di carenza beni emesso il 2 novembre 2022 nellesecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di
PI 1 __________
preso atto che con decisione del 18 novembre 2022 lUfficio desecuzione (UE) ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, così come le relative spese esecutive, dopo aver ritenuto necessario convocare nuovamente lescussa per interrogarla ed eseguire le verifiche del caso;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta lart. 17 cpv. 4 LEF lufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino allinvio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senzindugio alle parti e allautorità di vigilanza;
ricordato che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, lautorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art.24bcpv. 1 LPR);
considerato che nella fattispecie la nuova decisione dellUE non accoglie invero tutte le richieste del ricorrente, il quale chiedeva anche di accertare che leccedenza pignorabile è di almeno fr. 1'359. mensili e in via subordine di fr. 250. mensili;
visto che lUE si è già incaricato di sentire nuovamente lescussa alla luce degli argomenti del ricorso e di procedere ai necessari accertamenti, non è opportuno che la Camera proceda essa stessa allistruttoria, fermo restando che al ricorrente rimarrà sempre la facoltà di contestare il nuovo provvedimento dellUE ove non lo dovesse condividere;
rammentato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF[RS 281.35]).
;
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.