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15.2022.143

Determinazione del modo di realizzazione di diritti in una comunione ereditaria

Ticino · 2023-03-14 · Italiano TI
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Determinazione del modo di realizzazione di diritti in una comunione ereditaria

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in

comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di

conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare

proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC).

L’autorità di vigilanza deve determinare il modo

di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF)

scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con

consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).

Nei casi

in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette sia

la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta della

quota, mentre in linea di massima esclu­de quest’ultima se il valore della

quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita

unicamente a scapito del­la seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione,

la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’apprezzamento

dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, consid.

2;

Bettschart

in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF).

L’art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita

a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 16, consid.

3;

Gillié­ron

,

Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF).

Orbene, un simile rischio esiste in particolare

quando il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti

posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i

creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo

dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che la quota venga

aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione

dello scioglimento garantisce invece che

l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale ec­cedenza

all’escusso (sentenza della CEF

15.2022.121/122/123

del 3 febbraio 2023, consid. 1).

E. 2 Nel caso in rassegna, con la nuova istanza 9 novembre 2022 l’Uf­ficio ha rettificato la quota ereditaria spettante al debitore da ⅓ a ¼, ritenendo che costui è il nipote della defunta nonna PI 9. Dal documento denominato “Notifica di partecipazione al reddito e alla sostanza di comunioni ereditarie” del Cantone dei Grigioni presente agli atti risulta effettivamente che i membri della comunione ereditaria fu PI 9 sono PI 3, in ragione del 50%, PI 2 in ragione del 25% e PI 1 in ragione del 25%. Secondo quanto registrato nella banca dati dei movimenti della popolazione (Movpop) emerge in­oltre che la madre (PI 11) dell’escusso e della sorella PI 2 è deceduta il 10 agosto 2000 ed era figlia di PI 9. È vero che il nome indicato nel Movpop diverge da quello dichiarato dall’Ufficio e menzionato nel predetto documento per quanto concerne l’ultima lettera, ma non v’è ragione di dubitare che si tratti della stessa persona, i membri della comunione e le altre parti interessate, cui è stata notificata una copia dell’istan­-za, non avendo sollevato alcuna obiezione al riguardo. Ciò posto, l’UE ha stimato in fr. 53'750.– la quota ereditaria del debitore e nessuna parte interessata ha contestato siffatta stima. L’Ufficio ha inoltre precisato che al 2 novembre 2022 le pretese dei creditori ammontavano a fr. 30'957.20, ovvero poco più della metà del valore della quota di PI 1.

E. 3 Alla luce di quanto precede, poiché il valore dell’interessenza pignorata è sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC, quali modi di realizzazione entrano in considerazione sia lo scioglimento della comunione ereditaria, sia la vendita all’asta del­la relativa quota ereditaria dell’escusso (sopra consid. 1).

E. 3.1 Nella fattispecie, il secondo modo di realizzazione – la vendita al­l’asta della quota ereditaria – va però escluso, perché l’importo totale dei crediti per cui è stato ottenuto il pignoramento dell’inte­­ressenza, di fr. 30'957.20 (sopra ad D), è sensibilmente inferiore al valore della quota ereditaria spettante all’escusso nella comunione ereditaria della nonna, di fr. 53'750.– (sopra consid. 2), sicché, con la licitazione della quota, si rischierebbe una vendita a vil prezzo (sopra consid. 1).

E. 3.2 Va dunque preferito il primo modo di realizzazione: lo scioglimento della comunione ereditaria. La soluzione alternativa dell’assegna­zione della quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del valore dell’in­teressenza, le spese connesse alla divisione della successione – da saldare con quanto otterrà l’escusso nella divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare al­l’UE di procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; decisione della CEF 15.2008.80 del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 762 seg.

n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per la comunione ereditaria di evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali la quota dell’escusso è stata pignorata oppure formulando un’offerta di vendita della quota a trattative private che pos­sa essere accettata da tutti i creditori pignoranti e dall’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart, op. cit., n. 15 ad art. 132, sentenza della CEF 15.2022.112 del 30 novembre 2022, consid. 3.2).

E. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero agevolmente aggirare la tutela prevista dall’art. 10 cpv. 3 ODiC a favore del debitore.

E. 4.1 Incomberà quindi a esso chiedere la divisione della successione alla competente autorità qualora i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC), e gli spetta anche di rappresentare l’escusso nella procedura (sentenza della CEF 15.2021.105 del 26 gennaio 2022, consid. 3.1). Le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF). Contrariamente a quanto sostenuto da Gilléron (Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 35 ad art. 132 LEF), gli art. 10 cpv.

E. 4.2 L’Ufficio procederà poi, nella misura necessaria al soddisfacimen­to dei creditori, a realizzare i beni attribuiti all’escusso nella divisione alfine di potere disporre della necessaria liquidità per estinguere i crediti a beneficio dei quali la quota è stata pignorata.

E. 5 Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia:              1. L’istanza è accolta, nel senso che è ordinato all’Ufficio d’esecu­­zione, sede di Lugano, di sostituirsi a PI 1 nella comunione ereditaria fu PI 9, di cui egli è membro insieme a PI 2 e PI 3, di chiederne lo scioglimento e di procedere alla realizzazione di quanto attribuito all’escusso nella divisione, secondo le indicazioni del consideran­do 4, fatte salve le soluzioni alternative menzionate in fondo al considerando 3.2. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione all’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano e, per il suo tramite, a tutti gli interessati. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.03.2023 15.2022.143

Determinazione del modo di realizzazione di diritti in una comunione ereditaria

Incarto n. 15.2022.143 Lugano 14 marzo 2023 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella procedura avviata con istanza 2 novembre 2022 dall’Ufficio d’esecuzione (sede di Lugano), con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso PI 1, nell’eredità fu PI 9 († 2011), composta oltre a PI 1 di PI 2, PI 3, nelle varie esecuzioni dei gruppi 2, 3, 4 e 5 promosse contro l’escusso da Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona Stato del Cantone Ticino, Bellinzona Confederazione Svizzera, Berna (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) Cantone dei Grigioni, Coira (rappresentato dall’Amministrazione delle imposte, Coira) Comune di, (rappresentato dall’Ufficio contribuzioni,) PI 4, PI 10, ritenuto in fatto: A. Nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti di PI 1 per oltre fr. 27'000.– complessivi, il 7 novembre 2019, il 10 dicembre 2020, il 13 ottobre 2021 e il 6 maggio 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato i diritti spettan­ti all’escusso nella comunione ereditaria della nonna fu PI 9, composta anche di PI 2, sorella del debitore, e PI 3, sua zia. L’Ufficio ha indicato quale bene appartenente alla comunione il fondo n. __________ sito nel Comune di __________. Nei verbali di pignoramento l’Ufficio ha attribuito all’interessenza il valore di stima di fr. 1.–. B. Avendo i creditori presentato le domande di vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 23 febbraio 2022 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna conciliazione è potuta essere raggiunta a causa dell’assenza di tutti i creditori, eccetto il Comune di __________. In questo frangente l’Ufficio ha attribuito al fondo un valore di stima di fr. 215'000.– e ha accertato che non vi sono oneri ipotecari. L’organo esecutivo ha altresì indicato nel verbale d’udienza che la quota ereditaria attribuita al debitore è di ⅓, corrispondente a fr. 71'666.– (⅓ di fr. 215'000.–) . C. Il 19 settembre 2022 l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria pignorata. Nel termine impartito non è pervenuta alcuna proposta. D. Con istanza del 2 novembre 2022 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione pignorati, preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti. Lo stesso giorno ha però ritirato l’istanza e ne ha presentata una nuova il 9 novembre 2022, dopo aver contattato PI 3, rappresentante della comunione, per accertare i reali rapporti di parentela tra l’escusso e la defunta. Nella nuova istanza ha confermato il valore di fr. 215'000.– dell’intera sostanza ereditaria, ma ha corretto quello dell’interessenza del debitore da  fr. 71'666.– a fr. 53'750.–, specificando ch’egli partecipa nella comunione in ragione di ¼, essendo nipote della defunta nonna PI 9. L’organo esecutivo ha inoltre preavvisato lo scioglimento della comunione ereditaria anziché la vendita all’asta dell’interessenza. Considerando in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC). Nei casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta della quota, mentre in linea di massima esclu­de quest’ultima se il valore della quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a scapito del­la seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, consid. 2; Bettschart in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 16, consid. 3; Gillié­ron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare quando il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale ec­cedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2022.121/122/123 del 3 febbraio 2023, consid. 1). 2. Nel caso in rassegna, con la nuova istanza 9 novembre 2022 l’Uf­ficio ha rettificato la quota ereditaria spettante al debitore da ⅓ a ¼, ritenendo che costui è il nipote della defunta nonna PI 9. Dal documento denominato “Notifica di partecipazione al reddito e alla sostanza di comunioni ereditarie” del Cantone dei Grigioni presente agli atti risulta effettivamente che i membri della comunione ereditaria fu PI 9 sono PI 3, in ragione del 50%, PI 2 in ragione del 25% e PI 1 in ragione del 25%. Secondo quanto registrato nella banca dati dei movimenti della popolazione (Movpop) emerge in­oltre che la madre (PI 11) dell’escusso e della sorella PI 2 è deceduta il 10 agosto 2000 ed era figlia di PI 9. È vero che il nome indicato nel Movpop diverge da quello dichiarato dall’Ufficio e menzionato nel predetto documento per quanto concerne l’ultima lettera, ma non v’è ragione di dubitare che si tratti della stessa persona, i membri della comunione e le altre parti interessate, cui è stata notificata una copia dell’istan­-za, non avendo sollevato alcuna obiezione al riguardo. Ciò posto, l’UE ha stimato in fr. 53'750.– la quota ereditaria del debitore e nessuna parte interessata ha contestato siffatta stima. L’Ufficio ha inoltre precisato che al 2 novembre 2022 le pretese dei creditori ammontavano a fr. 30'957.20, ovvero poco più della metà del valore della quota di PI 1. 3. Alla luce di quanto precede, poiché il valore dell’interessenza pignorata è sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC, quali modi di realizzazione entrano in considerazione sia lo scioglimento della comunione ereditaria, sia la vendita all’asta del­la relativa quota ereditaria dell’escusso (sopra consid. 1). 3.1 Nella fattispecie, il secondo modo di realizzazione – la vendita al­l’asta della quota ereditaria – va però escluso, perché l’importo totale dei crediti per cui è stato ottenuto il pignoramento dell’inte­­ressenza, di fr. 30'957.20 (sopra ad D), è sensibilmente inferiore al valore della quota ereditaria spettante all’escusso nella comunione ereditaria della nonna, di fr. 53'750.– (sopra consid. 2), sicché, con la licitazione della quota, si rischierebbe una vendita a vil prezzo (sopra consid. 1). 3.2 Va dunque preferito il primo modo di realizzazione: lo scioglimento della comunione ereditaria. La soluzione alternativa dell’assegna­zione della quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del valore dell’in­teressenza, le spese connesse alla divisione della successione – da saldare con quanto otterrà l’escusso nella divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare al­l’UE di procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; decisione della CEF 15.2008.80 del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 762 seg.

n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per la comunione ereditaria di evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali la quota dell’escusso è stata pignorata oppure formulando un’offerta di vendita della quota a trattative private che pos­sa essere accettata da tutti i creditori pignoranti e dall’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart, op. cit., n. 15 ad art. 132, sentenza della CEF 15.2022.112 del 30 novembre 2022, consid. 3.2). 4. Nel Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire nella divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC). 4.1 Incomberà quindi a esso chiedere la divisione della successione alla competente autorità qualora i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC), e gli spetta anche di rappresentare l’escusso nella procedura (sentenza della CEF 15.2021.105 del 26 gennaio 2022, consid. 3.1). Le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF). Contrariamente a quanto sostenuto da Gilléron (Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 35 ad art. 132 LEF), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero agevolmente aggirare la tutela prevista dall’art. 10 cpv. 3 ODiC a favore del debitore. 4.2 L’Ufficio procederà poi, nella misura necessaria al soddisfacimen­to dei creditori, a realizzare i beni attribuiti all’escusso nella divisione alfine di potere disporre della necessaria liquidità per estinguere i crediti a beneficio dei quali la quota è stata pignorata. 5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia:              1. L’istanza è accolta, nel senso che è ordinato all’Ufficio d’esecu­­zione, sede di Lugano, di sostituirsi a PI 1 nella comunione ereditaria fu PI 9, di cui egli è membro insieme a PI 2 e PI 3, di chiederne lo scioglimento e di procedere alla realizzazione di quanto attribuito all’escusso nella divisione, secondo le indicazioni del consideran­do 4, fatte salve le soluzioni alternative menzionate in fondo al considerando 3.2. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione all’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano e, per il suo tramite, a tutti gli interessati. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.