Erwägungen (1 Absätze)
E. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC). Nei casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a scapito del-la seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, consid. 2; Bettschart in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 16, consid. 3; Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare quando il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale eccedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2022.12 del 5 agosto 2022, consid. 1.1). 2. Vanno invitati all’udienza di conciliazione (giusta l’art. 9 cpv. 1 ODiC) i creditori a favore dei quali, al momento della fissazione dell’udienza, i diritti ereditari da realizzare risultavano pignorati, a patto che facciano parte di un gruppo in cui almeno uno di loro ha presentato la domanda di realizzazione di quei diritti prima dell’invito all’udienza di conciliazione . Appare però opportuno che l’ufficio d’esecuzione impartisca il termine per proporre misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC) anche ai creditori il cui diritto di realizzazione è sorto dopo la fissazione dell’udienza di conciliazione ( decisione della CEF 15.2022.113/114 del 16 dicembre 2022, consid. 2.1-2.5 ). Nel caso in esame, il pignoramento a favore del gruppo n. 4 è stato eseguito il 13 luglio 2022, mentre quello a favore dell’esecuzione n. __________5 il 25 ottobre 2022 , vale a dire dopo l’udienza di conciliazione tenutasi il 1° luglio 2022. I creditori partecipanti a questi gruppi non dovevano (e non potevano) partecipare all’esperimento di conciliazione. Sarebbe invece stato opportuno concedere anche loro, il 10 agosto 2022 (sopra ad F), la facoltà di proporre misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). In alternativa, si sarebbe forse potuto sentirli nella presente procedura in virtù dell’art. 132 cpv. 3 LEF (questione lasciata aperta nella citata 15.2022.113/114, consid. 2.5) . Tuttavia, visto che l’UE dovrà comunque comunicare il modo di realizzazione stabilito da questa Camera anche ai creditori che nel frattempo hanno acquisito il diritto di partecipare alla realizzazione dei diritti ereditari pignorati, notificando loro una co-pia della decisione odierna (sotto dispositivo n. 2), essi avranno la possibilità di proporre di acquistare la quota ereditaria dell’escusso a un prezzo suscettibile di riscontrare l’adesione degli altri creditori interessati e degli altri eredi, ipotesi – invero improbabile – in cui l’UE potrà sempre, trattandosi di una circostanza nuova, indire una consultazione e in caso di accettazione unanime della proposta chiedere alla Camera di modificare il modo di realizzazione delle quote. 3. Siccome non risulta che PI 8 abbia lasciato un testamento oltre alla menzionata convenzione matrimoniale e successoria (sopra ad B) , al momento della sua morte è sorta una comunione ereditaria formata dai suoi eredi, la vedova e i tre figli (art. 602 cpv. 1 CC). Non pare contestato che il primogenito PI 12 è poi stato sostituito nella comunione del padre dai propri eredi, la vedova e i tre figli. 3.1 Per quanto attiene ai conti bancari, l’UE ha quindi correttamente stabilito la quota ab intestat dell’escusso in 1 ⁄ 6 ( 1 ⁄ 3 della 1 ⁄ 2 della successione non assegnata al coniuge superstite, art. 457 cpv. 2 e 462 n. 1 CC). 3.2 Per il fondo si deve invece tenere conto della convenzione matrimoniale e successoria, che l’attribuisce interamente alla vedova in virtù dell’art. 216 cpv. 1 CC, senza che l’escusso, in quanto figlio comune dei coniugi, possa far valere la sua legittima su tale attribuzione (art. 216 cpv. 2 CC). 3.2.1 Se, con una parte della giurisprudenza e della dottrina, si considera la convenzione matrimoniale come una disposizione per causa di morte, la legittima dell’escusso, di 1 ⁄ 8 (art. 471 n. 1 e 3 CC), andrebbe calcolata sul valore dei beni che sarebbero spettati al defunto padre in caso di ripartizione legale degli aumenti (ossia paritaria giusta l’art. 215 CC) nella liquidazione del regime matrimoniale, cioè sulla metà del valore del fondo, di fr. 131’218.– netti (metà della differenza tra la stima dell’UE di fr. 617'436.– e il debito ipotecario complessivo e incontestato di fr. 355'000.–), oltre alla metà dei saldi dei conti bancari di fr. 1 0'031.42 e fr. 66'456.56, ossia fr. 38'244.–, giacché in assenza di dati divergenti essi sono da ritenere acquisti di cui i coniugi erano contitolari (art. 200 cpv. 2 e 3 CC). In tale ipotesi la quota legittima dell’escusso ammonterebbe a fr. 21’182.75 ( 1 ⁄ 8 di [131’218 + 38'244]) e siccome la sua quota legale dei conti sarebbe di soli fr. 6'374.– ( 1 ⁄ 6 di fr. 38'244.–), egli potrebbe ottenere la riduzione totale della quota ab intestat (di 1 ⁄ 2 ) spettante alla madre, aumentando la sua a fr. 12'748. – (6'374 + 1 ⁄ 3 della 1 ⁄ 2 di 38'244). 3.2.2 Se invece la convenzione venisse reputata una disposizione tra vivi, il valore dell’asse successorio sarebbe equivalente alla metà del saldo dei due conti (fr. 38'244.–), sicché la legittima dell’escusso, di soli fr. 4'780.50 ( 1 ⁄ 8 ), non sarebbe lesa, dal momento che la sua quota ab intestat ascende, come visto, a fr. 6'374.– (v. DTF 137 III 115 consid. 4.2.2; S teinauer in: Commentaire romand, Code civil I, 2010,
n. 9-12 ad art. 216 CC e i rinvii; J akob in: Kurzkommentar Schweizerisches ZGB, 2 a ed. 2018, n. 2 e 11 ad art. 217/217 CC; Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7ª ed. 2022, n. 37 seg. ad art. 216 CC ). 3.2.3 La modifica dell’art. 216 cpv. 2 CC entrata in vigore il 1° gennaio 2023, secondo cui la partecipazione all’aumento eccedente la metà non è presa in considerazione all’atto di determinare le porzioni legittime del coniuge o partner registrato superstite, nonché dei figli comuni e dei loro discendenti (RU 2021 312), non si applica solo alle successioni aperte, come nel caso in esame, dopo il 31 dicembre 2022 (art. 15 tit. fin. CC). 4. Ciò posto, il valore dell’interessenza pignorata potrebbe a prima vista variare tra fr. 6'374.– e fr. 12'748.
– (il doppio) , a dipendenza dell’interpretazione dell’art. 216 cpv. 2 CC, controversa e apparentemente non ancora chiarita in modo definitivo dal Tribunale federale (la cui giurisprudenza non è univoca,
v. da una parte DTF 116 II 244 consid. 3, 115 II 322 consid. 3; 113 II 273, 106 II 277 consid. 2; 102 II 320 consid. 3 segg. e 326 consid. 4/d; dall’altra DTF 82 II 488 consid. 2; 127 III 398 consid. 1/b/cc e 400 consid. 2/b; nella citata DTF 137 III 117 consid. 3, l’Alta Corte ha risolto la questione della forma delle convenzioni di modifica della partecipazione all’aumento esimendosi dal determinarsi sulla controver sia riguardante la loro qualifica giuridica). Ancorché non univoco, il valore della quota può nondimeno ritenersi sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC perché entri in considerazione come modo di realizzazione anche la vendita della quota ereditaria (sopra consid. 1). Infatti, il valore assoluto della differenza tra i due valori ipotizzati è tutto sommato contenuto, sicché gl’interessati hanno un’idea abbastanza precisa per formulare offerte di acquisto della quota. E anche nell’ipotesi più favorevole per l’escusso, il valore della quota ( fr. 12'748. –) è inferiore all’importo totale dei crediti per cui è stato ottenuto il pignoramento dell’interessenza, pari a fr. 15'024.90 (sopra ad D) , sicché il rischio di una vendita a vil prezzo (sopra consid. 1) è ridotto, per tacere dei costi necessariamente connessi con la procedura di scioglimento, complicata dalla necessità di sciogliere anche il regime matrimoniale, in rapporto al valore piuttosto esiguo degli attivi da realizzare (così: sentenza della CEF 15.2018.42 dell’8 giugno 2018 consid. 2) . L’istanza è quindi da accogliere nel senso di ordinare la realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso a mezzo di asta pubblica. 5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Per questi motivi, pronuncia: 1. L’istanza è accolta nel senso che è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di 1 ⁄ 6 spettante a PI 1 nella comunione ereditaria del padre fu PI 2. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, sede di Locarno, e, per il suo tramite, all’escusso, agli altri membri della comunione ereditaria e a tutti i creditori facenti parte di gruppi in cui è stata presentata la domanda di realizzazione. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2022.115
Lugano
13 gennaio 2023
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) sullistanza 22 settembre 2022 dellUfficio di esecuzione, sede di Locarno, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dellinteressenza spettante a
PI 1,
nella comunione ereditaria del padre fu PI 8 (29 marzo 2014), composta, oltreché dellescusso, anche di
PI 3,
PI 4,
gli eredi fu PI 12 (2 febbraio 2016), ossia
PI 5,
PI 9,
PI 10,
PI 11,
nelle 13 esecuzioni dei gruppi n. da 1 a 4 promosse contro PI 1 da
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
PI 6,
(rappresentata dallRA 1, )
Comune di PI 14,
(rappresentato dal suo Municipio)
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.