Comminatoria di fallimento. Ricorso per motivi di merito
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.11.2022 15.2022.106
Comminatoria di fallimento. Ricorso per motivi di merito
Incarto n. 15.2022.106 Lugano 21 novembre 2022 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 8 settembre 2022 della RI 1 contro l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 29 aprile 2022 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da PI 1, IT-__________ ritenuto in fatto: A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa il 18 marzo 2022 PI 1 contro la RI 1 per l’incasso di fr. 4'650.– complessivi oltre agli accessori, il 29 aprile 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), appurato che l’escussa non aveva interposto opposizione, le ha notificato la comminatoria di fallimento. B. Con ricorso 8 settembre 2022, la RI 1 contesta la comminatoria di fallimento e ne chiede implicitamente l’annullamento. C. Nelle sue osservazioni del 13 settembre 2022 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR. Considerato in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente per ragioni formali (Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF). 2. Nel caso specifico, la RI 1 si duole che l’escutente "è andata in infortunio senza avvisare che tipo di problema aveva", non ha mai consegnato i certificati medici in originale, non si è mai presentata dal loro medico e "faceva pagare ai clienti con quello che batteva in cassa", creandole un danno cospicuo. Quanto censurato dalla ricorrente riguarda ovviamente una questione di merito, ossia l’esistenza del credito posto in esecuzione. Il ricorso è pertanto inammissibile. Non spetta né all’UE né all’autorità di vigilanza pronunciarsi su questo tipo di censure, per le quali la legge prescrive la via giudiziaria (art. 17 cpv. 1 LEF), o meglio le azioni di rigetto dell’opposizione (art. 79 segg. LEF) o di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF), che presuppongono però che l’escusso abbia interposto opposizione al precetto esecutivo (art. 74 LEF), ciò che la reclamante ha omesso di fare, precludendosi la possibilità di opporsi alla prosecuzione dell’esecuzione contestando la validità del credito posto in esecuzione. L’UE ha quindi correttamente notificato la comminatoria di fallimento impugnata (art. 88 cpv. 1 e 159 LEF). Non appaiono infatti dati motivi formali d’annullamento della comminatoria di fallimento del tipo indicato nel soprastante considerando 1. 3. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a:
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– IT-. Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.