Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2021.95
Lugano
5 novembre 2021
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 20 agosto 2021 di
RI 1
contro
loperato dellUfficio desecuzione di Bellinzona, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 2 agosto 2021 nellesecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, __________
(rappresentata da RA 1, __________)
preso atto che con decisione del 24 agosto 2021 lUfficio desecuzione di Bellinzona ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, dopo aver accertato che lagente notificatore, un funzionario del Comune di Bellinzona, ha depositato il precetto esecutivo nella buca delle lettere dellescussa anziché consegnarlo aperto a lei o a un membro della sua economia domestica, come prescritto dagli art. 64 e 72 LEF;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta lart. 17 cpv. 4 LEF lufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino allinvio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senzindugio alle parti e allautorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, lautorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art.24bcpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF[RS 281.35]).
;
.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.