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15.2021.95

Ricorso. Stralcio in seguito alla riconsiderazione del provvedimento impugnato

Ticino · 2021-08-24 · Italiano TI
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Incarto n.15.2021.95

Lugano

5 novembre 2021

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 20 agosto 2021 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 2 agosto 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1, __________

(rappresentata da RA 1, __________)

preso atto che con decisione del 24 agosto 2021 l’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, dopo aver accertato che l’agente notificatore, un funzionario del Comune di Bellinzona, ha depositato il precetto esecutivo nella buca delle lettere dell’escussa anziché consegnarlo aperto a lei o a un membro della sua economia domestica, come prescritto dagli art. 64 e 72 LEF;

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art.24bcpv. 1 LPR);

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF[RS 281.35]).

–;

–   .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.