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15.2021.8

Ticino · 2021-01-27 · Italiano TI
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Comminatoria di fallimento. Esclusione della via del fallimento per le esecuzioni vertenti su alimenti del diritto di famiglia

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.02.2021 15.2021.8

Comminatoria di fallimento. Esclusione della via del fallimento per le esecuzioni vertenti su alimenti del diritto di famiglia

Incarto n. 15.2021.8 Lugano 23 febbraio 2021 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sulla segnalazione inoltrata il 27 gennaio 2021 dalla IS 1 relativa all’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio alla comminatoria di fallimento emessa il 20 ottobre 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa da PI 2, nei confronti del padre PI 1 ritenuto in fatto e considerando in diritto: che in virtù dell’art. 173 cpv. 2 LEF, con decisione del 27 gennaio 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha differito il fallimento richiesto da PI 2 contro suo padre PI 1 e ha sottoposto a questa Camera il quesito di sapere se la comminatoria di fallimento notificata nell’esecuzione

n. __________ non sia da considerare nulla dal momento ch’essa verte su alimenti del diritto di famiglia, per i quali l’art. 43 n. 2 LEF esclude la via del fallimento; che la continuazione dell’esecuzione in via di fallimento risulta ef-fettivamente nulla per il motivo menzionato dal Pretore (sfuggito a questa Camera nella procedura di ricorso conclusa con la decisione del 20 novembre 2020 [inc. 15.2020.120], nella quale PI 1 non l’aveva invocato); che l’art. 43 LEF è infatti una norma imperativa di diritto pubblico, che l’ufficio d’esecuzione deve applicare d’ufficio (art. 38 cpv. 3 LEF) e la cui violazione va constatata d’ufficio in ogni tempo (art. 22 cpv. 1 LEF; DTF 120 III 106 consid. 1; Krüsi in: Kren-Kostkie­wicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 8 ad art. 43 LEF); che nelle sue osservazioni del 12 febbraio 2021 PI 2 riconosce del resto l’esclusione della via del fallimento e chiede la restituzione dell’anticipo di fr. 1'000.– da lei versato alla Pretura così come la continuazione dell’esecuzione in via di pignoramento; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia:              1. È accertata d’ufficio la nullità della comminatoria di fallimento emessa il 20 ottobre 2020 nell’esecuzione n. __________ . 2. È ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di continuare l’ese­cuzione

n. __________ in via di pignoramento. 3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 4. Notificazione a:

–;

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–   . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.