Ricorso contro il provvedimento che accerta la tardività dell’opposizione a due precetti esecutivi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
E. 3 Notificazione a . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Biasca. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
E. 46 cpv. 2 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.02.2022 15.2021.84
Ricorso contro il provvedimento che accerta la tardività dell’opposizione a due precetti esecutivi
Incarto n. 15.2021.84 Lugano 14 febbraio 2022 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Ferrari statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 1° luglio 2021 della RI 1 (rappresentata dal gerente RA 1,) contro l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Biasca, o meglio contro il provvedimento con cui sono state dichiarate tardive le opposizioni interposte dalla ricorrente ai precetti esecutivi n. 23 e 16 promosse rispettivamente da PI 1, e Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) ritenuto in fatto e considerando in diritto: che la PI 1 e lo Stato del Cantone Ticino hanno escusso la RI 1 con precetti esecutivi emessi dall’Ufficio d’esecuzione (UE), sede di Biasca, il 28 gennaio e l’11 marzo 2021 volti all’incasso di fr. 568.– oltre agli accessori, rispettivamente di fr. 300.–; che ambedue gli atti esecutivi sono stati notificati all’escussa il 26 maggio 2021; che la RI 1 vi ha interposto opposizione solo con raccomandata dell’8 giugno 2021; che con il provvedimento impugnato l’UE ha dichiarato le opposizioni tardive; che nel ricorso in esame RA 1, tuttora iscritto a registro di commercio come gerente della RI 1 con diritto di firma individuale, allega di non aver mai firmato alcuna polizza o documento della PI 1, mentre per quanto riguarda i crediti dello Stato per “AVS, vari e imposte alla fonte e vari”, egli afferma che il proprietario della società escussa, PI 3 (che è pure socio e presidente della gerenza con firma individuale), non avrebbe più ricevuto il permesso di lavoro da anni, sicché non capisce perché si dovrebbero pagare imposte varie; che nelle sue osservazioni del 16 luglio 2021 l’UE ha concluso per la reiezione del ricorso, segnalando di non averlo notificato alle controparti; che il 27 ottobre 2021 la Pretura del distretto di Riviera ha dichiarato lo scioglimento della RI 1 e ordinato la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento in virtù dell’art. 731 b cpv. 1 bis
n. 3 CO, motivo per cui la procedura di ricorso è rimasta sospesa in attesa di sapere se le esecuzioni oggetto del ricorso si sarebbero definitivamente estinte (cfr. art. 206 cpv. 1 LEF); che il 26 novembre 2021 la medesima Pretura ha però sospeso la procedura di liquidazione in via di fallimento per mancanza di attivo, la quale è poi stata chiusa, nessun creditore avendo anticipato le spese di liquidazione; che le esecuzioni della PI 1 e dello Stato hanno pertanto ripreso il loro corso (art. 230 cpv. 4 LEF); che il ricorso conserva così un interesse, a livello più che altro virtuale visto l’esito della procedura fallimentare; che il gerente della ricorrente non spende però una parola sul provvedimento impugnato, e in particolare non contesta che le sue opposizioni siano tardive; che sprovvisto di motivazione, il ricorso è di conseguenza irricevibile (con riferimento all’art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]); che ad ogni modo, iniziato con la notifica dei precetti esecutivi il 26 maggio 2021, il termine di opposizione, di dieci giorni (art. 74 cpv. 1 LEF), è scaduto sabato 5 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 7 giugno 2021 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), sicché inviate il giorno successivo le opposizioni erano effettivamente tardive; che per sovrabbondanza RA 1 non è l’unico avente diritto di firma per la RI 1, di cui egli allega del resto non essersi più occupato dopo l’aprile del 2016, sicché non può escludere che PI 3 abbia firmato i contratti in base al quale la PI 1 chiede il pagamento dei premi LCA del 2019, mentre lo Stato non procede per l’incasso d’imposte bensì di una multa; che p er legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]); che stante l’esito del giudizio odierno si prescinde dal notificare alle controparti (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR); Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Biasca. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.