Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2021.83
Lugano
26 novembre 2021
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 17 gennaio 2021 di
RI 1
contro
loperato dellUfficio desecuzione di Locarno, o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 24 giugno 2021 nellesecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1
preso atto che con decisione del 6 agosto 2021 lUfficio desecuzione (UE) di Locarno ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, dopo aver accertato di non essere in grado di dimostrare che la ricorrente (escussa) fosse stata avvertita per telefono, e-mail o in un altro modo almeno il giorno prima della notifica del precetto esecutivo per Posta A+ in virtù dellart. 7 cpv. 1 dellOrdinanza COVID-19;
osservato, tuttavia, che RI 1 aveva dichiarato nel ricorso di aver ricevuto e preso conoscenza del precetto esecutivo il 17 luglio 2021, sicché non se ne imponeva in realtà una nuova notificazione;
ritenuto, ad ogni modo, che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
ricordato che giusta lart. 17 cpv. 4 LEF lufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino allinvio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senzindugio alle parti e allautorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, lautorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art.24bcpv. 1 LPR);
appurato che il ricorso è diventato anche doppiamente senza oggetto, siccome la creditrice ha ritirato lesecuzione il 17 novembre 2021;
rammentato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF[RS 281.35]).
;
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.