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15.2021.34

Comminatoria di fallimento. Segnalazione di nullità da parte del Giudice del fallimento. Riconsiderazione nel senso dell’annullamento della comminatoria e dell’iscrizione dell’opposizione al precetto

Ticino · 2021-07-02 · Italiano TI
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Comminatoria di fallimento. Segnalazione di nullità da parte del Giudice del fallimento. Riconsiderazione nel senso dell’annullamento della comminatoria e dell’iscrizione dell’opposizione al precetto

Erwägungen (1 Absätze)

E. 13 aprile 2021 il Pretore aggiunto della Giurisdizio­ne di Locarno-Città ha sospeso la procedura di fallimento e ha trasmesso l’incarto a questa Camera affinché si pronunci sulla nullità della comminatoria di fallimento e, se del caso, anche del precetto esecutivo; che considerata la disposizione ordinatoria alla stregua di segnalazione di nullità giusta l’art. 22 LEF, con ordinanza del 16 aprile 2021 il presidente di questa Camera l’ha trasmessa all’UE per le incombenze di sua competenza prescritte dall’art. 9 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200); che avvalendosi della facoltà di riconsiderazione prevista dall’art. 17 cpv. 4 LEF, il 27 maggio 2021 l’Ufficio ha annullato la notificazione del precetto esecutivo e la comminatoria di fallimento, e ha iscritto nei suoi registri l’opposizione interposta dall’escussa, ritenendo di non essere in grado di dimostrare l’adempimento dei presupposti che permettono la notifica di atti esecutivi per posta A Plus stabiliti nell’Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale del 16 aprile 2020 (RS 272.81); che il nuovo provvedimento non è stato impugnato; che sui punti modificati dall’UE la segnalazione di nullità può ritenersi senza oggetto e va stralciata dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR); che se, malgrado il vizio inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, que­st’ultimo esplica i suoi effetti dal momento di tale conoscenza (DTF 128 III 104 consid. 2; sentenza della CEF 15.2020.7 del 15 luglio 2020, consid. 2); che non occorre pertanto annullare il precetto esecutivo, bastan­-do, come deciso dall’UE in sede di riconsiderazione, la registrazione dell’opposizione interposta all’escussa il 9 aprile 2021; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia:              1. L a segnalazione di nullità è dichiarata senza oggetto sui punti modificati dalla decisione di riconsiderazione emessa il 27 maggio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione. La validità del precetto esecutivo n. __________ è confermata . 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a:

–;

–;

–  . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.07.2021 15.2021.34

Comminatoria di fallimento. Segnalazione di nullità da parte del Giudice del fallimento. Riconsiderazione nel senso dell’annullamento della comminatoria e dell’iscrizione dell’opposizione al precetto

Incarto n. 15.2021.34 Lugano 2 luglio 2021 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sulla segnalazione di nullità 13 aprile 2021 della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città, Locarno nella procedura di fallimento avviata il 9 marzo 2021 dalla PI 1, contro PI 2, concernente la comminatoria di fallimento n. __________ emessa il 27 gennaio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno ritenuto in fatto e considerando in diritto: che a domanda della PI 1 di proseguire__________ nei confronti della PI 2, il 27 gennaio 2021 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno ha emesso la comminatoria di fallimento e l’ha inviata all’escussa; che il 9 marzo 2021 la PI 1 ha presentato un’istanza di fallimento contro la PI 2 dinanzi alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città; che con scritto del 9 aprile 2021 la PI 2 ha comunicato all’UE, con copia per conoscenza alla Pretura, di aver ricevuto il precetto esecutivo insieme alla comminatoria di fallimento soltanto il 1° aprile 2021, allorquando, contattato dalla Polizia della Città di __________, il socio e gerente dell’escussa si era presentato presso i suoi uffici per ritirare gli atti in questione; che mediante lo stesso scritto l’escussa ha pure interposto opposizione totale al precetto esecutivo; che preso atto della predetta comunicazione, tramite disposizione ordinatoria del 13 aprile 2021 il Pretore aggiunto della Giurisdizio­ne di Locarno-Città ha sospeso la procedura di fallimento e ha trasmesso l’incarto a questa Camera affinché si pronunci sulla nullità della comminatoria di fallimento e, se del caso, anche del precetto esecutivo; che considerata la disposizione ordinatoria alla stregua di segnalazione di nullità giusta l’art. 22 LEF, con ordinanza del 16 aprile 2021 il presidente di questa Camera l’ha trasmessa all’UE per le incombenze di sua competenza prescritte dall’art. 9 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200); che avvalendosi della facoltà di riconsiderazione prevista dall’art. 17 cpv. 4 LEF, il 27 maggio 2021 l’Ufficio ha annullato la notificazione del precetto esecutivo e la comminatoria di fallimento, e ha iscritto nei suoi registri l’opposizione interposta dall’escussa, ritenendo di non essere in grado di dimostrare l’adempimento dei presupposti che permettono la notifica di atti esecutivi per posta A Plus stabiliti nell’Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale del 16 aprile 2020 (RS 272.81); che il nuovo provvedimento non è stato impugnato; che sui punti modificati dall’UE la segnalazione di nullità può ritenersi senza oggetto e va stralciata dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR); che se, malgrado il vizio inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, que­st’ultimo esplica i suoi effetti dal momento di tale conoscenza (DTF 128 III 104 consid. 2; sentenza della CEF 15.2020.7 del 15 luglio 2020, consid. 2); che non occorre pertanto annullare il precetto esecutivo, bastan­-do, come deciso dall’UE in sede di riconsiderazione, la registrazione dell’opposizione interposta all’escussa il 9 aprile 2021; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia:              1. L a segnalazione di nullità è dichiarata senza oggetto sui punti modificati dalla decisione di riconsiderazione emessa il 27 maggio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione. La validità del precetto esecutivo n. __________ è confermata . 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a:

–;

–;

–  . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.