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15.2021.2

Ticino · 2021-09-06 · Italiano TI
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Determinazione del modo di realizzazione di diritti in una comunione ereditaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.09.2021 15.2021.2

Determinazione del modo di realizzazione di diritti in una comunione ereditaria

Incarto n. 15.2021.2 Lugano 6 settembre 2021 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Jaques, presidente Walser e Grisanti vicecancelliere: Cortese statuendo nella procedura avviata con istanza 4 gennaio 2021 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante a PI 1, __________ nell’eredità giacente fu PI 2 († 2000), c omposta oltre all’escusso PI 1 di: PI 3, __________ PI 4, __________ PI 5, __________ nelle varie esecuzioni promosse contro l’escusso da: PI 13, __________ PI 6, __________ PI 7, __________ (rappresentati dall’RA 1, __________) PI 8, __________ PI 9, __________ PI 10, __________ (rappresentato dal proprio Municipio, __________) PI 11, __________ PI 12, __________ PI 14, __________ ritenuto in fatto: A. Nelle 31 esecuzioni promosse nei confronti di PI 4 per oltre fr. 246'000.– complessivi, il 22 dicembre 2018, l’11 giugno 2019, il 12 novembre 2019, il 12 febbraio 2020 e il 14 settembre 2020, l’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno ha pignorato i diritti spettanti all’escusso n ella comunione ereditaria del padre fu PI 2 († 2000) . Nei verbali di pignoramento l’ufficio ha indicato che la comunione ereditaria è composta di PI 3, PI 1 e PI 4, e che la quota di partecipazione del­l’escusso è di 1 ⁄ 8 . L’Ufficio ha elencato quali beni appartenenti alla comunione i fondi n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________ siti sul territorio del Comune di C__________, attribuendo alla quota di partecipazione dell’escusso il valore di stima di fr. 147'161.65. B. Avendo vari creditori presentato le domande di vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’ udienza tenutasi il 22 settembre 2020 a norma dell’art. 9 del l’Ordinanza del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna conciliazione è potuta essere raggiunta in assenza dei creditori, ad eccezione del PI 10, e degli eredi, ad eccezione del debitore. C. A seguito della trasmissione da parte di PI 3 della decisione del 13 maggio 2020 del Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Campagna (incarto OR.2020.3), il 19 agosto 2020 l’UE è venuto a conoscenza che PI 5, figlio del defunto PI 2, che aveva rinunciato al suo diritto ereditario nella successione del padre, è poi subentrato nella comunione ereditaria quale erede legittimo della sorella nel frattempo deceduta __________, assieme al fratello PI 1 e all’altra sorella PI 4. D. Il 29 settembre 2020, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione delle quote ereditarie pignorate, inseren­do tra gli eredi anche PI 5 e stabilendo le seguenti partecipazioni alla comunione ereditaria:

– PI 3, 75%,

– PI 1, 11.1%,

– PI 4 11.1%,

– PI 5, 2.8%. E. Nel termine impartito non è pervenuta all’UE alcuna proposta. F. Il 17 dicembre 2020 l’UE ha comunicato a tutti i creditori che il valore venale della quota spettante al debitore nella comunione ereditaria ammonta a fr. 202'378.53 e che il debito ipotecario effettivo assomma a complessivi fr. 657'000.–. G. Il 4 gennaio 2021 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione pignorati. Considerato in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativa mente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione. 2. Nel caso di specie l’UE ha correttamente stabilito che la quota par­te dell’escusso nella comunione ereditaria corrisponde all’11.1%, ossia ai 4 ⁄ 36 della stessa. Della sostanza ereditaria fanno parte i fondi n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________ RFD di C__________, stimati dal perito incaricato a questo scopo dall’UE in fr. 1'823'230.– complessivi, sicché l’interessenza del debitore è stata valutata in fr. 202'378.53. Questo valore corrisponde invero al valore lordo della sua interessenza. Alfine di ottenere il valore netto, da tale importo deve ancora essere dedotta la sua partecipazione dell’11.1% al debito ipotecario effettivo gravante le proprietà appartenenti alla comunione ereditaria, determinato dall’UE in fr. 657'000.–, e quindi di fr. 72'927.– a carico del solo PI 1. Ne consegue che in base agli accertamenti effettuati dal­l’UE, il valore netto della quota parte dell’escusso nella comunione ereditaria è di fr. 129'451.– (ossia fr. 202'378.– ./. fr. 72'927.–). 2.1 Nello scritto del 17 dicembre 2020 l’UE ha comunicato a tutti i creditori che il valore dell’interessenza del debitore ammonta a fr. 202'378.53 e il debito ipotecario effettivo a fr. 657'000.– complessivi. Tali accertamenti non sono stati contestati da nessuna delle parti interessate, men che meno dall’escusso . In queste cir-costanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta. Infatti la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC) appare in concreto inadeguata, visti i tempi e i costi di una simile procedura e considerato che il rischio di vendita a vil prezzo è comunque contenuto, siccome l’importo totale dei crediti a beneficio del pignoramento (di oltre fr. 246'000.– al 22 settembre 2020), ma anche di quello (di più di fr. 176'000.–) del maggiore creditore (PI 12), sono decisamente superiori al valore di stima della quota dell’escusso . 2.2 L’alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria potreb­be invero essere più vantaggiosa per i creditori la cui pretesa è esigua e che hanno quindi un minore interesse ad acquisire la quota all’asta. Secondo le stime appena ricordate, essi potrebbero ricevere infatti un dividendo dell’ordine del 50% in caso di liquidazione della comunione ereditaria, mentre non percepirebbero nul­la se il maggior creditore dovesse farsi aggiudicare la quota dell’e­­scusso per un prezzo vicino all’importo del suo credito. Nessun creditore ha però proposto di procedere allo scioglimento della successione e soprattutto nessuno si è dichiarato pronto ad anticipare le relative spese, sicché il rischio è concreto che in mancanza di anticipo la quota dell’escusso debba, comunque sia, essere venduta ai pubblici incanti giusta l’art. 10 cpv. 4 ODiC. 2.3 L’istanza è quindi da accogliere nel senso di ordinarne la realizzazione a mezzo di asta pubblica. 3. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia:              1. L’istanza è accolta e di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di 4 ⁄ 36 spettante a PI 2 nella divisione della comunione ereditaria del padre PI 2. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Notificazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno, e per il suo tramite, a tutti gli interessati. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.