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15.2021.26

Ricorso contro elenco oneri e condizioni d’asta. Applicazione della normativa sull’acquisizione di fondi da parte di persone all’estero

Ticino · 2021-04-30 · Italiano TI
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Ricorso contro elenco oneri e condizioni d’asta. Applicazione della normativa sull’acquisizione di fondi da parte di persone all’estero

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

E. 3 Notificazione a:

–;

–;

–; – . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.04.2021 15.2021.26

Ricorso contro elenco oneri e condizioni d’asta. Applicazione della normativa sull’acquisizione di fondi da parte di persone all’estero

Incarto n. 15.2021.26 Lugano 30 aprile 2021 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso

n. 10/2021 interposto il 9 marzo 2021 da RI 1, __________ RI 2, __________ contro l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, o meglio contro l’elenco oneri e le condizioni d’asta relativi al fondo n. __________ __________ depositati il 1° marzo 2021 nell’esecuzione n. __________ in realizzazione di pegno promossa dalla PI 3, __________ nei confronti di PI 1, IT-__________ ritenuto in fatto e considerando in diritto: che circa l’esclusione della pretesa di fr. 77'919.50 notificata dalla RI 1 per essere iscritta nell’elenco oneri si rinvia alla decisione odierna emessa sul ricorso del 18 febbraio 2021 (inc. 15.2021.29); che i ricorrenti contestano inoltre i crediti dello Stato del Cantone Ticino e del Comune PI 2 iscritti nell’elenco oneri facendo valere che sono imposte parziali non attinenti all’immobile e in parte prescritti; che le censure, formulate in termini generici senza riferimenti specifici alla fattispecie, risultano insufficientemente motivate e sono pertanto irricevibili; che ad ogni modo esse sono inammissibili anche per un altro motivo, ovvero perché i ricorrenti non hanno contestato il precedente deposito dell’elenco oneri, avvenuto il 17 settembre 2020, sicché il ricorso si rivela manifestamente tardivo (v. art. 65 cpv. 1 e 102 RFF e la sentenza odierna emessa nell’inc. 15.2021.28, consid. 3); che per i medesimi motivi è pure doppiamente inammissibile la contestazione del credito della PI 3 di fr. 4'321.95 relativo a un conto corrente secondo le ricorrenti senza relazione con il fondo; ch’essi non spiegano poi quale sia il proprio interesse a far accertare l’esistenza di un’ipoteca legale per contributi di migliorie a favore del Comune PI 2; che prive di motivazione la contestazione della messa all’asta del fondo con doppio turno d’asta, “non concorrendo gli estremi di cui all’art. 142 LEF”, e l’evidenziazione del fatto che il valore dell’im­mobile “è dato dal reddito locativo” sono irricevibili; che la contestazione “prudenziale” del valore di stima del fondo da realizzare, in quanto i ricorrenti si dolgono che la perizia non è stata messa a loro disposizione, è tardiva, poiché sia la richiesta di consultare la perizia sia l’eventuale contestazione della stima andavano formulate già in occasione del primo deposito dell’elen­­co oneri del 17 settembre 2020; che per quanto attiene alla critica del fatto per cui le condizioni di asta non chiariscono se il fondo è esclusivamente utilizzato quale stabile permanente di un commercio giusta l’art. 19 LAFE (già fat­ta valere dall’escusso in due ricorsi respinti dalla Camera con sentenze 15.2020.78 del 9 settembre 2020, consid. 5, e 15.2020.97), va ricordato che anche l’acquisizione di stabili commerciali da par­te di persone all’estero è subordinata a condizioni (art. 18 a cpv. 1 OAFE [RS 211.412.411]), le quali possono essere esaminate, in linea di massima solo dopo l’aggiudicazione (art. 19 LAFE [RS 211.412.41]), esclusivamente dalle autorità preposte all’applica­zione di questa legge, motivo per cui l’UE si è correttamente limitato a ricordare agli interessati l’esistenza della LAFE; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia:              1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a:

–;

–;

–; – . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.