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15.2021.18

Asta immobiliare. Differimento. Procedura d’espropriazione del fondo da realizzare

Ticino · 2021-04-30 · Italiano TI
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Asta immobiliare. Differimento. Procedura d’espropriazione del fondo da realizzare

Erwägungen (2 Absätze)

E. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200); che ad ogni modo l’asta non è stata annullata, ma solo differita nel senso dell’art. 141 cpv. 1 LEF a causa del ricorso da lui presentato contro l’elenco oneri (v. comunicazione dell’UE del 2 novembre 2020); che le sue contestazioni delle ipoteche legali dello Stato del Cantone Ticino e del Comune __________ sono state nel frattempo liquidate (v. sentenze della Pretura di Lugano del

E. 10 febbraio 2021 e di questa Camera in data odierna nell’inc. 15.2021.28); che l’esecuzione ha quindi ripreso regolarmente il suo corso e la fissazione di una nuova asta ne è la logica e giusta conseguenza; che il ricorrente allega di aver promosso una procedura espropriativa materiale nei confronti del Comune di Capriasca in cui chiede il pagamento di un’indennità di fr. 500'000.–, che a suo dire gli permetterà di far fronte a tutti i suoi debiti; che il ricorrente non cita alcuna norma che giustificherebbe la sospensione del procedimento esecutivo fino alla decisione nella procedura d’espropriazione; che la realizzazione di un fondo può del resto essere differita unicamente nel quadro dell’art. 123 LEF, oppure quando è pendente un ricorso, un’azione di rivendicazione, di contestazione dell’elen­­co oneri o un’altra procedura che paralizza la realizzazione del fondo (art. 141 LEF); che non basta invece una semplice aspettativa, al di là dell’oriz­zonte temporale dell’art. 133 LEF, di una futura plusvalenza, in par­ticolare risultante da un atteso cambiamento del piano regolatore (sentenza della CEF 15.2017.89 del 21 agosto 2018, consid. 4.2, massimata in RtiD 2019 I 649 n. 69c); che RI 1 si duole nuovamente di non aver ricevuto la comunicazione della domanda di realizzazione; ch’egli omette però di citare la decisione di questa Camera con cui è stato stabilito ch’egli l’aveva in realtà ricevuta il 6 settembre 2019 (sentenza 15.2020.78 del 9 settembre 2020 consid. 6); che quanto all’eccezione di perenzione dell’esecuzione che il ricorrente fonda sull’art. 154 LEF “nella misura in cui fosse PI 1 ad aver richiesto la messa in vendita del fondo”, la censura è del tutto abusiva, non solo perché egli è perfettamente al corrente dello stato della procedura di realizzazione, visto che quello in esa­me è già il terzo ricorso da lui presentato (oltre a quello già citato v. la decisione 15.2020.97 del 13 ottobre 2020), ma anche perché questa Camera ha già respinto l’eccezione in questione nella predetta decisione del 9 settembre 2020 (consid. 6); che anche la contestazione della perizia di stima del fondo, che per il ricorrente “non è più attuale”, è la ripetizione di una censura dilatoria già fatta valere in un precedente ricorso (v. la più volte citata decisione del 9 settembre 2020, consid. 4.3); che gli elementi di cui il perito non avrebbe tenuto conto non solo non sono minimamente sostanziati con documenti, ma dal ricorso non è neppure possibile determinare se sono successivi alla perizia del 29 novembre 2019, che – si ricorda – RI 1 aveva contestato tardivamente; che contrariamente a quanto il ricorrente supponeva, la Pretura di Lugano ha emesso le decisioni sulle azioni di appuramento del­l’e­lenco oneri promosse dal Cantone Ticino e dal Comune __________ già il 10 febbraio 2021; che p er legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]); che il ricorrente è tuttavia reso attento che la parte agente in mala fede o in modo temerario – ad esempio persistendo a far valere censure già respinte in precedenti stadi dell’esecuzione – si espo­ne a essere condannata a una multa sino a 1500 franchi e al pagamento di tasse e spese (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF); Per questi motivi, pronuncia:              1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a:

–; –;

–  . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.04.2021 15.2021.18

Asta immobiliare. Differimento. Procedura d’espropriazione del fondo da realizzare

Incarto n. 15.2021.18 Lugano 30 aprile 2021 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso n. 5/2021 presentato il 12 febbraio 2021 da RI 1 IT- contro l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, o meglio contro l’avviso d’incanto immobiliare emesso il 22 gennaio 2021 nell’esecuzione n. __________ in realizzazione del pegno gravante il fondo n. __________ RFD di __________ avviata nei confronti del ricorrente dalla PI 1, __________ e nell’esecuzione ordinaria n. __________ promossa dalla Confederazione Svizzera, Berna (rappresentata dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) ritenuto in fatto e considerando in diritto: che il ricorrente chiede l’annullamento della procedura di realizzazione del proprio fondo, facendo valere che l’annullamento della precedente asta prevista per il 5 novembre 2020 ha fatto decadere tutta la procedura esecutiva; ch’egli non motiva la sua allegazione, la quale si avvera quindi irricevibile (v. art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200); che ad ogni modo l’asta non è stata annullata, ma solo differita nel senso dell’art. 141 cpv. 1 LEF a causa del ricorso da lui presentato contro l’elenco oneri (v. comunicazione dell’UE del 2 novembre 2020); che le sue contestazioni delle ipoteche legali dello Stato del Cantone Ticino e del Comune __________ sono state nel frattempo liquidate (v. sentenze della Pretura di Lugano del 10 febbraio 2021 e di questa Camera in data odierna nell’inc. 15.2021.28); che l’esecuzione ha quindi ripreso regolarmente il suo corso e la fissazione di una nuova asta ne è la logica e giusta conseguenza; che il ricorrente allega di aver promosso una procedura espropriativa materiale nei confronti del Comune di Capriasca in cui chiede il pagamento di un’indennità di fr. 500'000.–, che a suo dire gli permetterà di far fronte a tutti i suoi debiti; che il ricorrente non cita alcuna norma che giustificherebbe la sospensione del procedimento esecutivo fino alla decisione nella procedura d’espropriazione; che la realizzazione di un fondo può del resto essere differita unicamente nel quadro dell’art. 123 LEF, oppure quando è pendente un ricorso, un’azione di rivendicazione, di contestazione dell’elen­­co oneri o un’altra procedura che paralizza la realizzazione del fondo (art. 141 LEF); che non basta invece una semplice aspettativa, al di là dell’oriz­zonte temporale dell’art. 133 LEF, di una futura plusvalenza, in par­ticolare risultante da un atteso cambiamento del piano regolatore (sentenza della CEF 15.2017.89 del 21 agosto 2018, consid. 4.2, massimata in RtiD 2019 I 649 n. 69c); che RI 1 si duole nuovamente di non aver ricevuto la comunicazione della domanda di realizzazione; ch’egli omette però di citare la decisione di questa Camera con cui è stato stabilito ch’egli l’aveva in realtà ricevuta il 6 settembre 2019 (sentenza 15.2020.78 del 9 settembre 2020 consid. 6); che quanto all’eccezione di perenzione dell’esecuzione che il ricorrente fonda sull’art. 154 LEF “nella misura in cui fosse PI 1 ad aver richiesto la messa in vendita del fondo”, la censura è del tutto abusiva, non solo perché egli è perfettamente al corrente dello stato della procedura di realizzazione, visto che quello in esa­me è già il terzo ricorso da lui presentato (oltre a quello già citato v. la decisione 15.2020.97 del 13 ottobre 2020), ma anche perché questa Camera ha già respinto l’eccezione in questione nella predetta decisione del 9 settembre 2020 (consid. 6); che anche la contestazione della perizia di stima del fondo, che per il ricorrente “non è più attuale”, è la ripetizione di una censura dilatoria già fatta valere in un precedente ricorso (v. la più volte citata decisione del 9 settembre 2020, consid. 4.3); che gli elementi di cui il perito non avrebbe tenuto conto non solo non sono minimamente sostanziati con documenti, ma dal ricorso non è neppure possibile determinare se sono successivi alla perizia del 29 novembre 2019, che – si ricorda – RI 1 aveva contestato tardivamente; che contrariamente a quanto il ricorrente supponeva, la Pretura di Lugano ha emesso le decisioni sulle azioni di appuramento del­l’e­lenco oneri promosse dal Cantone Ticino e dal Comune __________ già il 10 febbraio 2021; che p er legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]); che il ricorrente è tuttavia reso attento che la parte agente in mala fede o in modo temerario – ad esempio persistendo a far valere censure già respinte in precedenti stadi dell’esecuzione – si espo­ne a essere condannata a una multa sino a 1500 franchi e al pagamento di tasse e spese (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF); Per questi motivi, pronuncia:              1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a:

–; –;

–  . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.