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15.2021.143

Avviso di pignoramento. Irricevibilità delle censure di merito

Ticino · 2022-02-28 · Italiano TI
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Avviso di pignoramento. Irricevibilità delle censure di merito

Erwägungen (1 Absätze)

E. 15 emesso il 13 agosto 2021 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di premi LaMal, partecipazioni, interessi, tasse d’ingiunzione e spese amministrative di fr. 1'852.29 complessivi oltre agli accessori; che accertato che la Cassa procedente aveva rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’escussa, il 6 dicembre 2021 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 15 dicembre; che con ricorso del 17 dicembre 2021, RI 1 ha chiesto all’UE la “conferma di annullamento del pignoramento” facendo va-lere di essere invalida al 100% da otto anni e ciò malgrado di non aver ancora ricevuto tutte le rendite arretrate, di aver fatto richiesta di prestazioni assistenziali “sia a __________ che a __________”, senza però alcuna risposta finora, di ritenere illegale il comportamento delle istituzioni, anche perché le prestazioni cui ha diritto comprendono i premi della cassa malati, e di essersi vista addirittura negato l’accesso alle cure tramite il blocco della copertura dei costi da parte della PI 1, sicché reputa “più che logico” di non dover nemmeno pagare i premi dell’assicurazione malati; che con osservazioni del 21 dicembre 2021 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR, giacché le censure riguardano il merito del credito posto in esecuzione; che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­pello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF); che il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto il provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio dei fallimenti e permette al ricorrente di far valere la violazione di una norma di diritto o un errore d’apprezzamento (art. 17 LEF); che l’escusso deve invece sollevare le censure rivolte non all’ope­rato dell’organo esecutivo bensì al credito posto in esecuzione con un’opposizione al precetto esecutivo (art. 74 LEF), la quale viene trattata in una procedura giudiziaria (art. 79 segg. LEF), un ricorso all’autorità di vigilanza essendo al riguardo escluso (art. 17 cpv. 1 LEF); che le censure relative al credito non possono quindi essere presentate o ripresentate in un ricorso contro l’avviso di pignoramen­to (sentenza della CEF 15.2015.23 del 31 marzo 2015); che nella fattispecie le critiche della ricorrente sono rivolte al comportamento delle istituzioni delle assicurazioni sociali e della Cas­sa procedente, non a quello dell’UE, e mirano a negare il proprio obbligo di pagare il credito posto in esecuzione; che, come appena ricordato, esse andavano fatte valere nella procedura di rigetto dell’opposizione, se del caso con un’opposizione giusta l’art. 52 LPGA (Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, RS 830.1) contro la decisione di rigetto definitivo dell’opposizione emanata dalla PI 1 il 22 settembre 2021 e notificata all’escussa il giorno successivo (tracciamento dell’invio n. 98.__________ per posta A Plus); che RI 1 non allega e ancora meno prova di aver impugnato la decisione del 22 settembre 2021; che interamente fondato su censure inammissibili in questa sede, il ricorso in esame è pertanto irricevibile; che stante il suo esito, non è necessario notificare il giudizio odier­no alla controparte, e neppure il ricorso (art. 9 cpv. 2 LPR); che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia:              1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a:

–;

–  . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.02.2022 15.2021.143

Avviso di pignoramento. Irricevibilità delle censure di merito

Incarto n. 15.2021.143 Lugano 28 febbraio 2022 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 17 dicembre 2021 di RI 1 contro l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 6 dicembre 2021 nell’esecuzione n. __________15 promossa nei confronti della ricorrente dalla PI 1, ritenuto in fatto e considerando in diritto: che con precetto esecutivo n. __________ 15 emesso il 13 agosto 2021 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di premi LaMal, partecipazioni, interessi, tasse d’ingiunzione e spese amministrative di fr. 1'852.29 complessivi oltre agli accessori; che accertato che la Cassa procedente aveva rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’escussa, il 6 dicembre 2021 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 15 dicembre; che con ricorso del 17 dicembre 2021, RI 1 ha chiesto all’UE la “conferma di annullamento del pignoramento” facendo va-lere di essere invalida al 100% da otto anni e ciò malgrado di non aver ancora ricevuto tutte le rendite arretrate, di aver fatto richiesta di prestazioni assistenziali “sia a __________ che a __________”, senza però alcuna risposta finora, di ritenere illegale il comportamento delle istituzioni, anche perché le prestazioni cui ha diritto comprendono i premi della cassa malati, e di essersi vista addirittura negato l’accesso alle cure tramite il blocco della copertura dei costi da parte della PI 1, sicché reputa “più che logico” di non dover nemmeno pagare i premi dell’assicurazione malati; che con osservazioni del 21 dicembre 2021 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR, giacché le censure riguardano il merito del credito posto in esecuzione; che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­pello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF); che il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto il provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio dei fallimenti e permette al ricorrente di far valere la violazione di una norma di diritto o un errore d’apprezzamento (art. 17 LEF); che l’escusso deve invece sollevare le censure rivolte non all’ope­rato dell’organo esecutivo bensì al credito posto in esecuzione con un’opposizione al precetto esecutivo (art. 74 LEF), la quale viene trattata in una procedura giudiziaria (art. 79 segg. LEF), un ricorso all’autorità di vigilanza essendo al riguardo escluso (art. 17 cpv. 1 LEF); che le censure relative al credito non possono quindi essere presentate o ripresentate in un ricorso contro l’avviso di pignoramen­to (sentenza della CEF 15.2015.23 del 31 marzo 2015); che nella fattispecie le critiche della ricorrente sono rivolte al comportamento delle istituzioni delle assicurazioni sociali e della Cas­sa procedente, non a quello dell’UE, e mirano a negare il proprio obbligo di pagare il credito posto in esecuzione; che, come appena ricordato, esse andavano fatte valere nella procedura di rigetto dell’opposizione, se del caso con un’opposizione giusta l’art. 52 LPGA (Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, RS 830.1) contro la decisione di rigetto definitivo dell’opposizione emanata dalla PI 1 il 22 settembre 2021 e notificata all’escussa il giorno successivo (tracciamento dell’invio n. 98.__________ per posta A Plus); che RI 1 non allega e ancora meno prova di aver impugnato la decisione del 22 settembre 2021; che interamente fondato su censure inammissibili in questa sede, il ricorso in esame è pertanto irricevibile; che stante il suo esito, non è necessario notificare il giudizio odier­no alla controparte, e neppure il ricorso (art. 9 cpv. 2 LPR); che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia:              1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a:

–;

–  . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.